Cass. Sez. III n. 9208 del 10 marzo 2026 (UP 4 marzo 2026) 
Pres. Liberati Rel. Giorgianni Ric. Romeo e altri
Rifiuti.Gestione illecita e doveri del produttore

In tema di gestione di rifiuti, la condotta di chi effettua attività di raccolta o smaltimento con autorizzazione scaduta o violando le prescrizioni autorizzative integra il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006. Il produttore del rifiuto che lo conferisce a terzi ha l'onere di accertare l'effettivo possesso del titolo abilitativo da parte del gestore, non essendo sufficienti rassicurazioni verbali o l'esibizione di permessi scaduti, pena la responsabilità concorsuale per illecita gestione. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è esclusa in caso di reiterato conferimento di rifiuti, configurandosi come condotta abituale ostativa all'istituto. Infine, la legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile è limitata al danno patrimoniale e non patrimoniale (es. danno all'immagine) ulteriore e concreto, restando il danno ambientale di natura pubblica di esclusiva competenza dello Stato

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 19 aprile 2022, il Tribunale di Palmi ha condannato Vincenzo Romeo, Francesco Galimi, Maria Giuseppa Verbicaro e Antonino Bonasera alla pena di euro 7.000,00 di multa ciascuno, emettendo le statuizioni civili, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, per aver, Galimi e Verbicaro nella qualità di comproprietari del terreno, Romeo in qualità di titolare del permesso per l’esecuzione di lavori di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia già scaduto, Bonasera nella qualità di amministratore unico della società appaltatrice Kalispera s.r.l., effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.
    Avverso tale sentenza Vincenzo Romeo, Francesco Galimi e Giuseppa Maria Verbicaro hanno proposto, tramite l’Avvocato Paola Agresta, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa denuncia insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sottolineando che l’attività svolta rientrava in quella autorizzata dal permesso di costruire rilasciato a Vincenzo Romeo dal Comune di Rizziconi il 23/04/2010, n. 621, non rilevando la circostanza che il permesso fosse scaduto, dal momento che la norma contestata sanziona il comportamento di chi pone in essere attività di raccolta e smaltimento rifiuti esclusivamente in mancanza della prescritta autorizzazione.
2.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo gli agenti accertatori erroneamente ritenuto che Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro, alla data di accertamento dei fatti, fossero proprietari del terreno sul quale si stava effettuando l’attività di scarico del materiale inerte, tanto che il testimone Francesco Managò, comandante della polizia municipale del comune di Palmi, aveva riferito che nessuna attività di verifica della proprietà del terreno era stata effettuata dal comando, mentre la difesa dei due imputati aveva prodotto in giudizio perizia giurata attestante che l’attività di scarico era avvenuta sulla particella 181, proprietà di Angela Galimi. Aggiunge la difesa che il Giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che la mancata presentazione dei due imputati a rendere l’esame avrebbe costituito implicita affermazione del loro coinvolgimento nei fatti contestati; allo stesso modo, la accertata presenza di Francesco Galimi in prossimità del sito interessato allo smaltimento del materiale era dovuta esclusivamente alla circostanza dell’essere costui proprietario di altri fondi nella zona interessata dall’attività di smaltimento contestata, per cui, all’arrivo degli agenti accertatori, era intento ad effettuare delle consuete e giornaliere attività di coltivazione.
2.3. Con un terzo motivo, la difesa lamenta la mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, ricorrendo in capo ai tre ricorrenti le condizioni e i presupposti per la loro concessione.
2.4. Con un quarto motivo, la difesa lamenta che il comune di Rizziconi non aveva fornito in dibattimento alcuna prova sul danno patrimoniale subito in relazione ai fatti di causa, non potendosi astrattamente invocare la salubrità ambientale, in presenza di rifiuti non nocivi e non pericolosi, come nel caso in esame, né alcun danno all’immagine aveva riportato il comune di Rizziconi, né infine alcun danno alla collettività era derivato dall’attività di smaltimento oggetto di giudizio.

    Avverso la sentenza anche Antonino Bonasera ha proposto, tramite l’Avvocato Roberto Pipino, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

3.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152 del 2006 ed improcedibilità dell’azione penale. Deduce la difesa che, ai sensi dell’art. 318-ter d.lgs. n. 152 del 2006, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto impartire al ricorrente una prescrizione contenente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione della situazione accertata, finalizzata alla procedura di estinzione del reato, che configura una vera e propria condizione di procedibilità dell’azione penale che il giudice è tenuto ad accertare.
3.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia vizio della motivazione nella valutazione dei fatti e degli elementi di prova delle condotte per cui è causa. Deduce la difesa che il ricorrente era sicuramente obbligato a controllare se il conducente ed il proprietario del furgone cui vennero consegnati i materiali di risulta del cantiere ed il coimputato Vincenzo Romeo, destinatario dei predetti materiali, fossero effettivamente autorizzati al trasporto ed allo smaltimento e/o recupero dei materiali estratti dal cantiere, ma poteva essere chiamato a rispondere solo allorquando per negligenza inescusabile e macroscopica trascuratezza non avesse accertato il possesso del titolo abilitativo da parte di quest’ultimo; sussisteva, tuttavia, per il ricorrente la causa di non punibilità di cui all’art. 48 cod. pen., essendo stato tratto in inganno dal proprietario del sito della discarica mediante l’esibizione di un permesso di costruire, la cui efficacia era scaduta per il decorso del termine previsto per l’ultimazione dei lavori. Osserva in proposito la difesa che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, non poteva certamente imporsi al produttore un controllo che andasse oltre un’indagine di tipo formale in ordine alla regolarità del formulario di identificazione dei rifiuti e del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto cui i rifiuti erano stati conferiti, né peraltro il decorso del termine triennale dal rilascio del permesso di costruire determinava automaticamente la cessazione di effetti dello stesso, essendo necessaria, da parte della pubblica amministrazione, la verifica della insussistenza di cause impeditive del puntuale rispetto del termine e non era stata formulata nessuna contestazione formale nei confronti del titolare del permesso di costruire, né emesso alcun provvedimento di decadenza da parte degli uffici comunali. Il ricorrente, pertanto, versando in totale buona fede, doveva essere dichiarato esente da responsabilità e non poteva essere desunta la prova della sua colpevolezza dal comportamento processuale tenuto, vale a dire mancata presenza in giudizio e silenzio mantenuto su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo.
3.3. Con un terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta la difesa che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata esclusa, in considerazione del non episodico sversamento dei rifiuti e della circostanza che il deposito dei rifiuti veniva realizzato in prossimità di uno stagno naturale, non considerando che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, aveva escluso ogni automatismo sulla applicabilità dell’istituto in presenza di un reato continuato, e che non erano state compiutamente indicate le ragioni per le quali il pericolo per l’ambiente e la sua compromissione erano stati giudicati non esigui, non potendosi ritenere assorbente la sola dichiarata vicinanza del deposito ad uno stagno naturale.
3.4. Con un quarto motivo, denuncia difetto di prova in ordine al danno patrimoniale risarcibile, nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Premette la difesa che legittimato ad agire per il danno ambientale è lo Stato, nella cui esclusiva pertinenza rientrano i profili strettamente riparatori dell’ambiente in sé, mentre gli enti territoriali possono agire solo per il risarcimento dei danni diversi, potendo ipotizzarsi il risarcimento del mancato guadagno o lucro cessante ove l’ente fornisca prova in tal senso o anche la lesione dell’immagine dell’ente nel cui territorio si è verificato il danno ambientale. Nel caso in esame, osserva la difesa, che la dimostrazione della effettiva sussistenza del danno e del nesso di causalità tra il danno stesso e le condotte incriminate è completamente mancata, avendo il giudice di merito apoditticamente affermato l’esistenza di una compromissione all’immagine della quale non è stata data prova e che, peraltro, è risarcibile non autonomamente, ma solo quando sia riconosciuta l’esistenza di un danno ambientale.

    E’ pervenuta memoria dell’avv. Sebastiano De Feudis, difensore di fiducia della parte civile, con la quale si chiede confermarsi la sentenza impugnata e condannarsi gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Innanzitutto, va osservato che, avendo il Tribunale di Palmi, con sentenza del 19/04/2022, condannato gli imputati alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, detta decisione non era appellabile, ma impugnabile solo con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per cui correttamente la Corte di appello di Reggio Calabria ha qualificato l’impugnazione come ricorso, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. In virtù della operata riqualificazione, l'atto d'impugnazione deve essere valutato, ovviamente, secondo la griglia dei motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
    In secondo luogo, a seguito della morte di Vincenzo Romeo, avvenuta in data 04/01/2023 (come risulta dal certificato di morte acquisito agli atti), l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla sua posizione perché il reato è estinto per morte del reo, con revoca delle statuizioni civili adottate nei suoi confronti.
    Venendo all’impugnativa proposta da Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro, le censure contenute nel primo e nel secondo motivo, trattate congiuntamente perché connesse, sono manifestamente infondate, perché versate in fatto e meramente contestative della ricostruzione probatoria operata dal giudice di primo grado. 3.1. Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la norma di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, vigente ratione temporis, sanzionava, al primo comma, la condotta di chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, prevedendo poi, al quarto comma, una riduzione di pena nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. La norma contestata prende, perciò, in considerazione l’ipotesi di una attività abusiva, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse. Correttamente, pertanto, è stata sanzionata la condotta venuta in rilievo nel caso in esame, essendo stato accertato trattarsi di una attività svolta non solo abusivamente, essendo l’autorizzazione ormai scaduta, ma anche violando le prescrizioni imposte nell’autorizzazione, ovverosia quella di riportare materiale estratto da altri siti, ma solo a condizione della certificazione di tale materiale come esente da sostanze inquinanti, certificazione mancante nella vicenda in esame. Del resto, nella vicenda in esame, neanche è stata affrontata e chiarita la regolarità del conferimento di materiale proveniente da interventi di demolizione di un edificio preesistente in cemento armato, di norma considerati rifiuti, in un terreno in cui era stata consentita attività di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia. 3.2. Quanto alla riconducibilità della proprietà del terreno ai ricorrenti Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro, il Tribunale di Palmi ha spiegato che le terre e rocce da scavo, prelevate dal cantiere edilizio, venivano trasportate e conferite in un terreno sito in località Augimeri del Comune di Rizziconi, individuato catastalmente al foglio di mappa 43, particelle 40, 67 e 76, ed una porzione delle particelle 41, 69 e 77, laddove insisteva una cava di sabbia e ghiaia, la cui autorizzazione era ormai scaduta (v. pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), terreno che, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di impugnazione, apparteneva in proprietà agli imputati Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro (v. pagina 4 della sentenza impugnata), sicchè, a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà, le contestazioni in proposito integrano mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
    Il terzo motivo del gravame proposto da Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro è inammissibile, poiché i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non sono stati richiesti durante il giudizio di primo grado (v. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale di Palmi dà atto che nessuno degli imputati ha richiesto i benefici di legge), e, secondo il costante orientamento di questa Corte, «Il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, né ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio» (Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057). E ciò vale anche nel caso in esame, in cui il ricorso per cassazione non è un rimedio facoltativo nella forma «per saltum» ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., bensì è l'unico rimedio impugnatorio per l'imputato, condannato alla sola pena pecuniaria, dovendo ritenersi che si integri una causa di inammissibilità nel caso in cui la doglianza sia formulata per la prima volta con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 6914 del 23/11/2022, dep. 2023, Poetini, non mass.). Le argomentazioni esposte trovano conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. in motivazione Sez. U. n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376): sia pur riferiti ai poteri officiosi conferiti al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. ed ai correlati motivi di impugnazione con il ricorso per cassazione, devono ritenersi estensibili anche al giudice di primo grado che abbia pronunciato sentenza inappellabile i principi ivi affermati, secondo cui il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni (Sez. 3, n. 23184 del 23/06/2020, Runco, Rv. 280150, non massimata sul punto).
    Il quarto motivo del gravame proposto da Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma 3, della l. n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, dep. 2015, Busolin, Rv. 264114). Ora, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo riconosciuto un danno risarcibile, equitativamente liquidato in euro 4.000,00, in favore del Comune di Rizziconi, in ragione di un pregiudizio legato alla salubrità del territorio comunale, al prestigio e alla reputazione di cui l’ente locale gode nei confronti della collettività, idoneo ad integrare un danno all’immagine, soprattutto in ragione del carattere continuativo dell’attività abusiva svolta e della non particolare tenuità dell’offesa come sottolineato nel tessuto motivazionale della decisione (Sez. 4, n. 24619 del 27/05/2014, Salute, Rv. 259153, laddove, in applicazione di principi richiamati, la Corte ha confermato la decisione con la quale era stato riconosciuto al Comune ed alla Regione il risarcimento per danno all'immagine).
    Il primo motivo del gravame proposto da Antonino Bonasera è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che «In tema di reati ambientali, non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni» (Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277; Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468). E’ stato, infatti, affermato che, specularmente all’orientamento assunto in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, in cui l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/1/2017, Bonanno, Rv. 269140), anche in materia ambientale la procedura non è affatto obbligatoria, dal momento che gli art. 318-bis e ss. d.lgs. 152/06 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato e l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale, tanto più che gli imputati ben avrebbero potuto, in caso di autonoma e spontanea regolarizzazione (che non risulta aver avuto luogo nella vicenda in esame), richiedere comunque l’ammissione all’oblazione in misura ridotta (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, cit.).
    Il secondo motivo del gravame proposto da Antonino Bonasera è manifestamente infondato. Le deduzioni difensive sono generiche e versate in fatto e non è consentito, in sede di legittimità, interloquire con la Corte di cassazione attingendo al materiale istruttorio, del quale, peraltro, non viene nemmeno dedotto il travisamento. Nel richiamare le argomentazioni esposte al paragrafo 3.1., deve essere osservato che il Tribunale di Palmi ha correttamente evidenziato che l’imputato era il titolare dell’impresa incaricata di svolgere lavori edilizi e, dunque, assumeva la veste di produttore dei rifiuti, del cui corretto smaltimento era responsabile. Tanto in sintonia con il costante orientamento di questa Corte secondo cui colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (Sez. 3, Sentenza n. 29727 del 04/06/2013, Amadardo, Rv. 255876; nello stesso senso, Sez. 2, n. 13586 del 26/03/2025, Capuano, non mass.). Trattandosi, infatti, di contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa, chi materialmente concorre nel reato di gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ponendo in essere una qualunque frazione della condotta tipica oppure agevolandone l'esecuzione, non può invocare l'ignoranza scusabile adducendo puramente e semplicemente la propria personale convinzione della liceità dell'attività altrui, essendo suo onere verificare l'effettivo possesso dell'autorizzazione da parte del gestore, non essendo al riguardo sufficienti le rassicurazioni verbali di quest'ultimo, né l’esibizione di un permesso scaduto e non rinnovato.
    Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del gravame proposto da Antonino Bonasera. Invero, la sentenza gravata fa buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674). Nel caso in esame, la sentenza gravata ha ritenuto - con giudizio in fatto insuscettibile di sindacato in questa sede - che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione del quantitativo considerevole di materiale edilizio derivante dalla demolizione del fabbricato in corso di ristrutturazione trasportato e sversato sul terreno in località Augimeri di Rizziconi, avendo i militari assistito a due carichi durante il sopralluogo nel cantiere edilizio e allo sversamento di un ulteriore carico durante il sopralluogo nel terreno in cui il materiale veniva stoccato, e, quindi, del carattere continuo e ripetitivo dell’attività abusiva svolta, nonché della grave pericolosità ambientale, connessa alla circostanza che il deposito dei rifiuti avveniva in prossimità di uno stagno naturale. Non sono, pertanto, condivisibili le deduzioni sulla riconosciuta possibilità di applicare l’invocato istituto anche in presenza di un reato continuato, dal momento che il ricorrente trascura l'ipotesi ostativa delle condotte "plurime, abituali e reiterate". Questa Corte ha avuto modo di ribadire, sul punto, con principio cui il Collegio intende dare continuità, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica, traendone la conseguenza che deve essere esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255; Sez. 3, n. 48318 dell’11/10/2016, Halilovic, Rv. 268566; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 685 del 14/12/2023, dep. 2024, Moussa, non mass.; Sez. 3, n. 195 del 19/11/2020, dep. 2021, Gancia, non mass.).
    Infine, il quarto motivo del gravame proposto da Antonino Bonasera è manifestamente infondato, per le stesse ragioni indicate nel paragrafo 5., dove è stato affrontato analoga doglianza proposta da Francesco Galimi e Maria Giuseppa Verbicaro. Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni esposte nel paragrafo richiamato.
    In conclusione, i ricorsi di Galimi Francesco, Verbicaro Maria Giuseppa e Bonasera Antonino non possono che essere dichiarati inammissibili. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude la possibilità di rilevare la prescrizione dei reati maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado. All’inammissibilità consegue, inoltre, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Si condannano, infine, i predetti ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nella misura in dispositivo indicata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Romeo Vincenzo, perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato, e revoca le statuizioni civili adottate nei confronti di Romeo Vincenzo. Dichiara inammissibili i ricorsi di Galimi Francesco, Verbicaro Maria Giuseppa, Bonasera Antonino, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, e anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Rizziconi che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 04/03/2026