DECRETO-LEGGE 17 giugno 2008, n. 107
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
GU n. 140 del 17-6-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessita\' ed urgenza di attuare un
quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento
dell\'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della
regione Campania;
Considerata la gravita\' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull\'ordine pubblico;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei
rappresentanti delle societa\' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.,
gia\' affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione
Campania;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessita\' ed urgenza di
adottare le occorrenti iniziative per assicurare la continuita\' nel
servizio di trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire
l\'aggravamento delle situazioni di pericolo in atto per l\'incolumita\'
pubblica, anche mediante l\'utilizzo degli impianti ex CDR;
Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili
nella regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a
ricevere, nel medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti
giornalmente prodotti nel territorio campano e che appare necessario
disporre di una preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che
soltanto i predetti impianti ex CDR possono assicurare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell\'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Impianti di selezione e trattamento rifiuti
termovalorizzatore di Acerra

1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti
che vi sono ordinariamente preposti, e\' trasferita alle province
della regione Campania la titolarita\' degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all\'articolo 6 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le
province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie
insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le province della regione Campania nelle more dell\'affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via
transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse
umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli
impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal
comma 2, il Sottosegretario di Stato di cui all\'articolo 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e
non oltre il 31 dicembre 2009, l\'impiego delle Forze armate per la
conduzione tecnica ed operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l\'obbligo del completamento del termovalorizzatore
di Acerra (Napoli) per le societa\' gia\' affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Presidente della regione Campania provvede
all\'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla
base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a
valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura
degli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle
Forze armate si provvede con le risorse di cui all\'articolo 17 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90.


                               Art. 2.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti

1. Nelle more dell\'espletamento delle procedure di valutazione di
cui all\'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
e\' autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento
meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all\'esito delle relative
lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto
dall\'articolo 18 del predetto decreto-legge, la disciplina prevista
per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso
i medesimi impianti sono altresi\' autorizzate le attivita\' di
stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall\'articolo 18 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui
all\'Allegato D - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, i rifiuti comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1
sono destinati ad attivita\' di recupero ovvero di smaltimento secondo
quanto previsto dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai fini delle successive fasi
di gestione detti rifiuti sono sempre assimilati, per quanto previsto
dall\'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dall\'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice CER 20.03.01.


                               Art. 3.
Personale delle Forze armate

1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze
armate impiegato per lo svolgimento delle attivita\' di vigilanza e
protezione, di cui all\'articolo 2, comma 7, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo\' procedere alla identificazione e alla immediata
perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma
dell\'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di
prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l\'incolumita\' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a
tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze
armate accompagna le persone indicate presso i piu\' vicini uffici o
comandi della Polizia di Stato o dell\'Arma dei carabinieri. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell\'articolo 349 del codice di procedura penale.


                               Art. 4.
Sottosegretario di Stato

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all\'articolo 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori
emolumenti.
2. L\'ultimo periodo dell\'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, e\' soppresso.
3. Al comma 2 dell\'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, e\' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di
Stato e\' altresi\' autorizzato a porre in essere, con le procedure
sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con
oneri a carico del Fondo di cui all\'articolo 17.».


                               Art. 5.
Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato

1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita\' di cui al decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, e\' effettuato dal soggetto delegato mediante
apposito versamento all\'entrata del bilancio dello Stato e per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione
dell\'amministrazione interessata, a valere sulle risorse di cui
all\'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 90 del 2008.


                               Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara\' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 17 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro
dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Maroni, Ministro dell\'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano