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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare l'art. 231 riguardante i veicoli fuori uso non
disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, relativo
all'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante
disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209;
Decreta:
Art. 1.
1. Le norme tecniche relative alle caratteristiche dei centri di
raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non
disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono
riportate all'allegato 1.
2. Le norme tecniche relative alle operazioni per la messa in
sicurezza, la demolizione e il trattamento per la promozione del
riciclaggio del veicolo fuori uso non disciplinati dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 2.
3. L'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
209, sono riportate all'allegato 3.

Art. 2.
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Allegato 1

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO NON DISCIPLINATI DAL DECRETO
LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di
trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, l'autorita' competente tiene
conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione
degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art.
17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e'
consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della
valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del
medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21,
comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi
dell'art. 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non
devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili
comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto
idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni
locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti
parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato
si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione
sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di
raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee,
individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di
raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla
rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da
parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono
dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di
sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di
sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione,
anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di
pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione,
muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento
dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la
neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su
superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori,
effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica
dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili
o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e
dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio
motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico,
liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli
accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o
liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la
rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di
adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con
siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la
manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle
attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori
corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione
del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori
uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di
riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio
dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati
indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti
condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche
di impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei
veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di
impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle
more dell'adeguamento dell'impianto, per il deposito dei veicoli
ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata
allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere
superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle
sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere
dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita
di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e
di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di cui rispettivamente alle
lettere b), c), ed e) del punto 3.1, devono essere dotati di apposita
copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le
vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle
proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita'
dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere
provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti
ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il
carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono
mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo
di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo
antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di
livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e'
effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un
bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure,
nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu'
serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in
ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente
alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze
pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi
contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere
neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a
quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
1° ottobre 2002, n. 230.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono
essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco
chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal
suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare
gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree
confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di
appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio
1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere
stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno
dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati
per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di
bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti
trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto
appositamente allestita o presso centri autorizzati.

Allegato 2

OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE E IL TRATTAMENTO
PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEI VEICOLI FUORI USO NON
DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso
sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle
soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi
contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi
che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione
elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione,
stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della
normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono
esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi
contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo
stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della
trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di
antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi
refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e
fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano
necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare
rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio,
previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli
lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito
contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore
destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti
identificati come contenenti mercurio.
2. Attivita' di demolizione.
2.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre
operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei
componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i
successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori
uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti
recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita'
di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
3. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
3.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del
medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti
per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza
degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame,
alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel
processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non
vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter
essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali
paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali
materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo
tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
4. Criteri di gestione.
4.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento
dei veicoli.
4.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non
ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione
massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di
stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori,
purche' l'altezza complessiva non sia superiore ai cinque metri.
4.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle
operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato
completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
4.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono
stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro
deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
4.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo
tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non
comprometterne il successivo recupero.
4.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni
ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
4.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi
contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

Allegato 3

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI VEICOLI NON
DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio
attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei
seguenti criteri:
a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente
una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave
rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non e' avvertibile
dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare
la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le
possibilita' di rischio.
Impianto freni:
servofreno:
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano;
sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo;
sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture,
pretensionatori, air bag).