TAR Bolzano sent. 270 del 16 luglio 2009
Caccia e animali. Caccia alla marmotta

Con sentenza n. 270/2009 del 16 luglio 2009 (camera di consiglio del 10 giugno 2009) il TAR di Bolzano ha accolto il ricorso n. 249/2008 presentato da WWF, LAV e LAC contro la Provincia autonoma di Bolzano ed ha quindi annullato il decreto dell’Assessore provinciale per le foreste n. 338/32.4 del 1° agosto 2008, che consentiva l’abbattimento delle marmotte nelle riserve per l’anno 2008. Il Tribunale ha osservato infatti che il decreto è motivato da presunti danni che le marmotte “potrebbero” causare all’agricoltura, senza che i danni stessi siano effettivamente ed oggettivamente accertati, e senza specificare l’entità dei danni stessi, né le modalità di accertamento. Il Tribunale ha anche condannato la Provincia di Bolzano al rimborso delle spese di giudizio in favore delle tre associazioni ricorrenti, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CAP.
(segnalazione e massima di A. ATTURO)


R E P U B B L I C A I T A L I A N A


N.


270/2009


Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N.


249/2008


Reg. Ric.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa











Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano






costituito dai magistrati:




Margit FALK EBNER - Presidente

Anton WIDMAIR - Consigliere

Luigi MOSNA - Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere, relatrice

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 249 del registro ricorsi 2008

presentato da

W.W.F. ITALIA ONLUS, in persona del Presidente nazionale e legale rappresentante arch. Fulco Pratesi, LEGA ANTI-VIVISEZIONE L.A.V. ONLUS, in persona del legale rappresentante Roberto Bennati e LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Consiglio, rappresentati e difesi dall’avv. Mauro De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bolzano, via Museo n. 31, come da deleghe a margine del ricorso; - ricorrenti -

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dall’avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega in calce all’atto di costituzione; - resistente -

per l\'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia, (anche inaudita altera parte ex art. 21, 7° comma, legge 6.12.1971 nr. 1034) del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste nr. 338/32.4 dd. 1.8.2008, avente come oggetto l’approvazione del piano di abbattimento di marmotte per l’anno 2008, nelle riserve con danni causati da questo roditore all’economia montana.

Visto il ricorso notificato il 28.8.2008 e depositato in segreteria il 28.8.2008 con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 187/08, depositato il 28.8.2008, con il quale è stato sospeso il decreto impugnato, in via provvisoria, fino alla pronuncia definitiva del Collegio sull’istanza cautelare;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 29.8.2008;

Vista l\'ordinanza di questo Tribunale n. 192/08, depositata il 16.9.2008, con la quale è stata cautelarmente sospesa l\'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista la memoria prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatrice designata: consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors;

Uditi, nella pubblica udienza del 10.6.2009, l’avv. M. Curatolo, in sostituzione dell’avv. M. De Pascalis per i ricorrenti e l’avv. P. Pignatta, in sostituzione dell’avv. H. J. Silbernagl, per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 1.970 capi di marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre 2008, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

A fondamento del gravame proposto le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del DPR 31 agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.

2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contestuale violazione dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione artt. 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

3. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: mancanza del parere dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).

Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che il ricorso sia rigettato, siccome infondato.

Con ordinanza n. 192/08, depositata il 16 settembre 2008, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalle ricorrenti in via incidentale, con la seguente motivazione: “…ad un primo sommario esame il ricorso appare sostenuto da fumus boni iuris (sotto i profili della violazione dell’art, 4, comma 2, della L.P. 17.7.1987, n. 14 e del difetto di motivazione con riferimento al requisito dell’effettiva esistenza del pregiudizio all’equilibrio ecologico o all’agricoltura, alla silvicoltura, alla pescicoltura, alla consistenza della fauna selvatica o alla sicurezza pubblica e, in particolare, al carattere “notevole” di tale pregiudizio, cui il legislatore provinciale subordina l’autorizzazione di piani di abbattimento di specie non cacciabili)”.

Nei termini di rito la difesa dell’Amministrazione provinciale ha presentato una memoria a sostegno della propria difesa.

All’udienza pubblica del 10 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il secondo motivo, con i quali la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al notevole pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per l’agricoltura, in presenza del quale l’Assessore competente può autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.

L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2 così recita: “Con decreto dell\'assessore competente per materia, e, previo parere dell\'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell\'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l\'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l\'equilibrio ecologico o l\'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1”.

Questo Tribunale ha già affermato che la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio legittimante la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo, ma una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”.

E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore (cfr. TRGA Bolzano 14 dicembre 2006, n. 448, in relazione all’impugnazione dell’approvazione del piano di abbattimento delle marmotte per l’anno 2005 e TRGA Bolzano 22 maggio 2007, n. 187 e 22 maggio 2007, n. 188, in relazione all’impugnazione dell’approvazione del piano di abbattimento delle marmotte per l’anno 2006).

Con il decreto impugnato l’Assessore competente ha approvato il piano di abbattimento per l’anno 2008, autorizzando l’abbattimento di complessivi 1.970 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2008, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a canna rigata.

In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto richiama, condividendole, le valutazioni e le motivazioni espresse dall’Osservatorio faunistico provinciale nella propria deliberazione 12 marzo 2008, n. 7.

L’Osservatorio, dopo aver stimato in 50.000 unità la consistenza delle marmotte su scala provinciale, si è soffermato sui danni che un eccessivo numero di marmotte “potrebbe” causare all’agricoltura, così esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i pascoli – prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.”

Dunque l’Osservatorio si è limitato a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità. Nella parte dispositiva l’Osservatorio esprime parere positivo al controllo limitatamente alle “riserve di caccia con una buona consistenza di tale specie nonché con danni da scavo effettivamente ed oggettivamente accertati. In ogni caso eventuali prelievi sono da autorizzare solo previa richiesta scritta dettagliatamente motivata da parte delle riserve interessate, ove andranno indicati il tipo di danno nonché le zone di intervento programmato”.

Nel decreto impugnato l’Assessore provinciale competente, dopo aver condiviso le valutazioni contenute nel parere dell’Osservatorio, in quanto considerano l’attuale situazione faunistica, nonché la situazione particolare dell’economia montana nella nostra provincia, rimanda all’elenco delle domande delle singole riserve, allegato al decreto, dove “sono riportati le località con danni denunciati, il tipo di danno, nonché il modello di utilizzazione dell’area interessata”. Segue un riassunto delle richieste di intervento in base alla tipologia di utilizzazione dell’area interessata dai presunti danni (danni da scavo in prati falciabili, in pascoli per mucche da latte e generici danni a piste da sci, ad edifici alpestri, a baite, a serbatoi d’acqua e sistemazioni del terreno). In relazione alla richiesta dell’Osservatorio che i danni fossero “effettivamente ed oggettivamente accertati”, il decreto afferma che “in quasi tutti i casi…non viene indicato solo un ipotetico rischio di danno, ma un concreto impatto tuttora presente nelle località circoscritte nella quarta e sesta colonna della distinta allegata al presente provvedimento”.

Nonostante la denunciata parziale lacuna in ordine all’accertamento dei danni richiesto dall’Osservatorio e dalla norma citata, il decreto autorizza il piano di abbattimento delle marmotte come “risultante dall’allegato al presente provvedimento”.

Rileva il Collegio che l’allegato al decreto non solo non specifica in alcun modo l’entità dei singoli danni, né le modalità di accertamento, cosicché non è possibile verificare se essi siano di notevole pregiudizio per l’agricoltura (come richiesto dalla norma che autorizza i piani di abbattimento), ma autorizza l’abbattimento di marmotte anche di fronte a dati discordanti in ordine alla presenza di marmotte sui luoghi in cui si sarebbero verificati i danni (riserva di Castelrotto) o addirittura in assenza di dati (riserve di S. Andrea in Monte e di Monguelfo).

Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene che l’istruttoria esperita dall’Amministrazione, volta ad accertare, in concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte all’agricoltura, non sia sufficiente.

Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al carattere “notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.

Infine, va osservato che l’Amministrazione resistente, quantomeno a partire dal 2000, ha autorizzato ogni anno un piano di abbattimento delle marmotte, sulla base di una motivazione pressoché identica, con ciò trasformando uno strumento eccezionale previsto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile.

Per le considerazioni esposte, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 1° agosto 2008, n. 338/32.4.

Le spese di giudizio sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo. Nulla per quanto concerne il contributo unificato, essendo le parti ricorrenti esenti, in quanto associazioni non lucrative (cfr. art. 27bis, allegato B al DPR 26.10.1972, n. 642, aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e s.m.).

P.Q.M.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti, liquidate, per ognuna di esse, in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CAP, come per legge.

Nulla per quanto concerne il contributo unificato, in quanto esente.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall\'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 10 giugno 2009.



LA PRESIDENTE L\'ESTENSORE



Margit FALK EBNER Lorenza PANTOZZI LERJEFORS