Tar Campania Sez. I Ord 19 marzo 2003
Remissione alla Corte Cost. della LR campana sulla apertura anticipata della caccia
Si ringrazia l'Avv. Maurizio BALLETTA per la segnalazione
REPUBBLICA
ITALIANA |
N.114
Reg. Ord. |
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
ANNO 2003 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I^
- composto dai Signori: |
N.
8576
Reg. Ric.
ANNO 2002 |
1) Giancarlo Coraggio - Presidente
2) Alessandro Pagano - Consigliere
3) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul
ricorso n. 8576/2002
Reg. Gen., proposto dalla Associazione
Italiana per il World Wide Fund for
Nature (W.W.F. Italia) – O.N.L.U.S., in persona
dell’arch. Fulco Pratesi, in qualità di Presidente nazionale e legale rapp.te
p.t., rappresentata
e difesa
dall’avv. Maurizio Balletta, con
domiclio eletto in Napoli alla via A. Da Salerno 13, presso la sede della
Sezione regionale WWF della Campania
contro
la Regione
Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale,rappresentata e difesa
dall’avv. Colomba Auricchio, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa
Lucia 81, presso la sede legale dell’ente;
con
l’intervento ad adiuvandum di
Lega
Antivivisezione (L.A.V.) – O.N.L.U.S.,
in persona di Adolfo Sansolini, Presidente nazionale e rapp.te legale
dell’ente., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Leo, con domicilio
eletto in Napoli alla via A. Da Salerno 13, presso la sede della Sezione
regionale WWF della Campania;
e
con l’intervento ad opponendum di
UNAVI
– Unione Nazionale delle Associazioni Venatorie
– Regione Campania, con sede in Caserta alla via Roma 11, in persona del
Presidente p.t., dott. Antonio D’Angelo, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Andrea Abbamonte e Umberto Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla via
Melisurgo 4, presso lo studio del primo;
nonché
Della
Pietra Giuseppe, Sepe
Giuseppe, Riccio Massimiliano, Maffettone Luigi, Gaetano Mattia Mario, Muto
Antonio, Parisi Michele, Nappi Andrea, Minichini Michele, Romano Michele, Nappi
Saverio, Aretino Giuseppe, Caliendo Salvatore, Guida Michele, Valo Giacomo
Vecchione Salvatore, Spina Giuseppe, Auricchio Angelo Michele, Caliendo Trifone,
Settembre Sabto, Di Maio Vincenzo, Aretino Antonio, Ferraro Antonio e Castaldo
Vincenzo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Guarino, con
domicilio eletto in Napoli alla via M.R. Imbriani 73;
per
l’annullamento, previa sospensione,
quanto
al ricorso principale:
<
a)
nella parte in cui,
disattendendo immotivatamente il parere sfavorevole dell’Istituto Nazionale
Fauna Selvatica, dispone: “L’esercizio venatorio per l’annata 2002/2003
potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati da 1° settembre
2002 al 30 gennaio 2003 nei seguenti periodi: a) dal 1° settembre al 15
settembre sono cacciabili: colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia tortora ed un
solo capo per specie in tutto il periodo per: starna, lepre comune e fagiano
maschio”;
b)
del medesimo
Calendario Venatorio Regionale, nella parte in cui dispone: “CACCIA
PROGRAMMATA – Si ricorda infine che ogni cacciatore per poter esercitare la
caccia in Campania dovrà acquisire la residenza venatoria in almeno un ATC
della Regione con le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti del
regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente
la normativa di attuazione del “Piano Faunistico Venatorio della Regione
Campania”, pubblicato sul B.U.R.C. del 23 maggio 2000. Tale acquisizione sarà
dimostrata mediante l’apposizione di specifica vidimazione, effettuata
dall’amministrazione competente alla gestione dell’ATC, sul tesserino
rilasciato dal comune o dall’amministrazione provinciale di residenza. E’
consentita altresì la dimostrazione dell’acquisizione della residenza
venatoria anche mediante altra documentazione formale, rilasciata
dall’amministrazione competente, accompagnata dal versamento della tassa
dovuta” nonché contestualmente, delle seguenti norme applicative del
Regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente
la normativa di attuazione del “Piano Faunistico Venatorio della Regione
Campania” pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000:
·
art. 8, comma 1, nella
parte in cui dispone “Lo stesso
cacciatore può altresì ottenere l’iscrizione in altro A.T.C. della regione
nei limiti della disponibilità dei posti, secondo le modalità previste dal
successivo comma 9”;
·
art. 9, comma 3, che, nel
disciplinare le procedure per l’ammissione negli A.T.C., dispone “l’istanza
per l’ammissione in altri ATC senza residenza venatoria vanno prodotte al
Comitato di Gestione dell’ATC prescelto successivamente al 30 aprile di
ciascun anno”;
·
art. 9, comma 11, che
dispone, per il caso di mancato accoglimento dell’istanza di accesso ad un
ATC, qualora la Provincia non risponda entro 30 giorni al ricorso presentato dal
richiedente, “la mancata risposta
comporta, di diritto, l’iscrizione all’ATC richiesto, anche in soprannumero,
senza obbligo del pagamento del contributo altrimenti dovuto”;
c)
del medesimo
Calendario Venatorio regionale, nella parte in cui dispone: “Per
le giornate di caccia in regime di reciprocità di cui all’art. 37, comma 7,
della L.R. 8/96 si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, commi 3 e 4,
del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia
pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23.5.2000 nelle normative di
attuazione del Piano faunistico venatorio della Regione Campania”, nonché
delle “Normative di attuazione” allegate al Piano faunistico venatorio,
approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.
463 dell’11.4.2000 ed, in particolare delle seguenti disposizioni:
·
art. 8, comma 3, come
modificato dal d.P.G.R.C. n. 7661 del 1 settembre 2000, che dispone: “3. Oltre
alle possibilità di cui ai commi 1 e 2, a ciascun cacciatore residente in
Campania è consentito l’esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria
negli ATC della Campania, confinanti con l’ATC di residenza venatoria, per un
numero massimo di venti giornate, senza il pagamento della relativa quota di
iscrizione”;
·
art. 9 del “Regolamento
di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia” (pubblicato in
B.U.R.C. 23.5.2000 numero speciale, pag. 66 e ss);
d)
del medesimo
Calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone: “l’addestramento
e l’allenamento dei cani da ferma è consentito dal 28 luglio al 29 agosto
2002 nelle sole zone individuate dalle amministrazioni provinciali in cui non è
vietata la caccia e non vi sono colture in atto.. .
per i campi di addestramento cani istituiti a norma dell’art. 15 della
l.r. 8/1996, valgono le specifiche disposizioni emanate dalla Regione con
disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta n. 3697 del 19.6.1998 e
pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23.5.2000 in appendice al Piano
faunistico regionale”; nonché del Regolamento recante “Disciplina per
il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di
allevamento” (pubblicato sul B.U.R.C. del 23.5.2000 – numero speciale)
relativamente alla norma di cui all’art. 2 che così dispone: “Nelle
zone per l’addestramento e l’allevamento dei cani in cui è consentito
l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a
specie cacciabili, l’attività non è consentita esclusivamente nelle giornate
dei silenzio venatorio e in ogni tempo deve essere garantita l’incolumità
della fauna presente”;
e)
della deliberazione
della Giunta regionale della Campania n. 3628 del 26.7.2002 con la quale è
stato approvato il Calendario venatorio impugnato in parte
qua sub a),b), c), d);
f)
di tutti gli atti
connessi, presupposti e conseguenti ai provvedimenti sopra impugnati, anche se
non conosciuti e non richiamati>>.
quanto
al primo atto di proposizione dei motivi aggiunti:
<
quanto
al secondo atto di proposizione dei motivi aggiunti:
<<in
parte qua della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 4063
dell’11.9.2002 recante ad oggetto “Delibera regionale 4039 del 9.9.2002 –
Differimento termini”, nella parte in cui dispone che “rimane invariato
quanto contenuto nella restante parte del calendario” e, precisamente
delle seguenti disposizioni del Calendario venatorio regionale 2002/2003:
a)<
·
art. 8, comma 1, nella
parte in cui dispone “Lo stesso
cacciatore può altresì ottenere l’iscrizione in altro A.T.C. della regione
nei limiti della disponibilità dei posti, secondo le modalità previste dal
successivo comma 9”;
·
art. 9, comma 3, che, nel
disciplinare le procedure per l’ammissione negli A.T.C., dispone “l’istanza
per l’ammissione in altri ATC senza residenza venatoria vanno prodotte al
Comitato di Gestione dell’ATC prescelto successivamente al 30 aprile di
ciascun anno”;
·
art. 9, comma 11, che
dispone, per il caso di mancato accoglimento dell’istanza di accesso ad un
ATC, qualora la Provincia non risponda entro 30 giorni al ricorso presentato dal
richiedente, “la mancata risposta
comporta, di diritto, l’iscrizione all’ATC richiesto, anche in soprannumero,
senza obbligo del pagamento del contributo altrimenti dovuto”
b)
<<Per le giornate di caccia in
regime di reciprocità di cui all’art. 37, comma 7, della L.R. 8/96 si
applicano le disposizioni di cui all’art. 8, commi 3 e 4, del regolamento di
gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia pubblicato sul numero
speciale del B.U.R.C. del 23.5.2000 nelle normative di attuazione del Piano
faunistico venatorio della Regione Campania>>, nonché delle
“Normative di attuazione” allegate al Piano faunistico venatorio, approvate
con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 463
dell’11.4.2000 ed, in particolare delle seguenti disposizioni:
·
art. 8, comma 3, come
modificato dal d.P.G.R.C. n. 7661 del 1 settembre 2000, che dispone: “3. Oltre
alle possibilità di cui ai commi 1 e 2, a ciascun cacciatore residente in
Campania è consentito l’esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria
negli ATC della Campania, confinanti con l’ATC di residenza venatoria, per un
numero massimo di venti giornate, senza il pagamento della relativa quota di
iscrizione”;
·
art. 9 del “Regolamento
di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia” (pubblicato in
B.U.R.C. 23.5.2000 numero speciale, pag. 66 e ss);
c)
<
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti di proposizione di motivi aggiunti, notificati
rispettivamente il 10 settembre 2002 e il 22 ottobre 2002 e depositati in
segreteria il 13 settembre 2002 ed il 5 novembre 2002;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
resistente con le annesse produzioni;
VISTI gli atti di costituzione degli interventori ad adiuvandum e ad
opponendum con le annesse produzioni;
VISTE
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTA l’ordinanza n. 4022/2002 del 4 settembre 2002, con la quale la
Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
VISTI
gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003
- relatore il Magistrato Dr.
Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il calendario venatorio per l’annata
2002-2003 assunto dall’amministrazione regionale - con la delibera di giunta
n. 3628 del 26 luglio 2002, pubblicata sul bollettino regionale n. 39 del 12
agosto 2002 - in attuazione dell’articolo 24 della legge regionale n. 8 del
1996.
Il calendario venatorio 2002-2003 prevede l’apertura della caccia dal 1°
al 15 settembre 2002 per le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e
tortora, nonché, limitatamente a un solo capo per specie in tutto il periodo,
per la starna, la lepre comune e il fagiano maschio. Introduce altresì
ulteriori previsioni di disciplina dell’esercizio venatorio per l’annata
venatoria 2002-2003, tra cui quelle sulla caccia programmata, la caccia in
reciprocità in ambiti territoriali diversi da quelli di residenza e
l’addestramento dei cani, che formano oggetto di specifica impugnativa nei
termini esaustivamente riportati in epigrafe.
Avverso la delibera regionale è insorta in giudizio l’associazione
Italiana per il World Wide Fund for
Nature (W.W.F. Italia) articolando diverse censure di violazione di legge
e di eccesso di potere.
Si è costituita ed ha resistito in giudizio l’amministrazione regionale.
Sono intervenute – in adesione alle opposte posizioni in campo – le
associazioni (ambientalista e venatoria) indicate in epigrafe, nonché taluni
interventori uti singuli
nell’asserita qualità di “cacciatori”.
Con decreto presidenziale n. 4004/2002 del 28 agosto 2002 è stata disposta
la sospensione dell’atto impugnato. La sospensione è stata confermata con
l’ordinanza collegiale n. 4022/2002 del 4 settembre 2002.
Con delibera n. 4063 dell’11 settembre 2002 la giunta regionale della
Campania ha modificato il calendario venatorio allegato alla delibera n. 3628
del 26 luglio 2002 nei soli limiti della sostituzione del primo capoverso,
lettera a) del primo deliberato, nel senso che le specie colombaccio, ghiandaia,
merlo, quaglia e tortora sono considerate cacciabili dall’8 al 15 settembre
2002 (e non più, come nell’originaria delibera, dal 1° al 15 settembre
2002), con integrale conferma, per il resto, della prima delibera del 26 luglio
2002.
Avverso tale nuova determinazione l’associazione ricorrente ha proposto
motivi aggiunti, deducendo tra l’altro il contrasto con l’intervenuta
sospensione in sede giurisdizionale della delibera 3628, sostanzialmente
confermata dalla successiva n. 4063.
Chiamata alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003, la causa è stata
introitata in decisione.
E’ intervenuta la legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15 (“legge finanziaria regionale per l’anno 2002”), pubblicata sul
bollettino ufficiale della regione n. 38 del 7 agosto 2002.
L’articolo 49 di questa legge ha introdotto alcune modifiche alla legge
regionale 10 aprile 1996 n. 8, in
particolare all’articolo 16 concernente le “Specie
cacciabili e periodi di attività venatoria”, con (tra l’altro) la
previsione dell’anticipazione dell’apertura della caccia al 1° settembre,
in luogo della terza domenica di settembre originariamente prevista nella
lettera a) del comma 1 del predetto articolo 16, per le specie ivi elencate
(quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa etc.).
La disposizione che qui rileva si
individua nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 49, che si compendia nel
seguente enunciato normativo: <<la
legge regionale 10 aprile 1986, n. 8 “Norme per la Protezione della Fauna
selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” è così
modificata: . . . e) al comma 1,
lettera a), dell’articolo 16, si sostituiscono le parole: “dalla terza
domenica di settembre” con le parole “dal 1 settembre”;>>.
Nella motivazione dell’ordinanza di sospensione n. 4022/2002 del 4
settembre 2002 questo Tar aveva evidenziato come il complessivo meccanismo
procedimentale previsto dalla legge regionale 8 del 1996 – attraverso, in
particolare, la previsione, all’articolo 24, del calendario venatorio
regionale da adottarsi entro il 15 giugno dell’anno (e comunque, deve
osservarsi, entro un termine ragionevole e compatibile con le esigenze di
regolamentazione e disciplina preventive della stagione venatoria) – non
consentisse una immediata operatività della novella legislativa, per cui, in
presenza di un calendario venatorio già adottato nel luglio 2002 sulla base
della legge regionale allora vigente, la nuova norma anticipatoria
dell’apertura della caccia per talune specie cacciabili avrebbe potuto trovare
concreta applicazione solo de futuro,
per il successivo calendario venatorio, relativo all’annata 2003-2004. La
giunta regionale, intervenendo nuovamente con la delibera n. 4063 dell’11
settembre 2002, prendendo atto sotto tale profilo dell’ordinanza di questo
giudice, ha ritenuto di non revocare (o autoannullare) la delibera n. 3628 del
26 luglio 2002 ed ha giudicato sufficiente una mera parziale riforma della
stessa, nei termini sopra riferiti.
Al primo “visto” del preambolo motivazionale della seconda delibera –
la n. 4063 dell’11 settembre 2002 - la giunta regionale richiama tuttavia
l’articolo 49 della legge regionale 15 del 2002 “che
modifica i periodi di caccia stabiliti dall’art. 16 della Legge Regionale n.
8/96 per alcune specie della fauna presenti in Campania”.
La nuova legge regionale integra, dunque, la base giuridica del complessivo
deliberato regionale costituito dalla delibera 3628 del 26 luglio 2002 come
modificata dalla successiva n. 4063 dell’11 settembre 2002.
E’ vero che nel deliberato di modifica assunto l’11 settembre 2002 la
regione mostra, per certi versi, di ragionare ancora nell’ottica del quadro
normativo anteriore alla novella dell’agosto 2002, posto che si sforza, nella
nuova motivazione, di dimostrare la “superabilità” del parere dell’I.N.F.S.
e la sua portata non integralmente negativa, donde la ritenuta possibilità, in
conformità al predetto parere, di conservare l’anticipazione (spostata
peraltro dal 1° all’8 del mese di settembre, per ovvi motivi di calendario,
posto che la nuova delibera di modifica interveniva il 4 di settembre) ancorché
limitatamente a talune soltanto delle specie cacciabili inizialmente incluse in
tale provvedimento. Ma il Collegio ritiene che tali considerazioni – che pure
denunciano una perplessità motivazionale dell’atto, peraltro inidonea ex se a determinarne l’annullamento – debbano recedere di fronte
al dato sostanziale, che non può essere sottovalutato, della espressa volontà
del legislatore regionale dell’agosto 2002 di fornire una nuova – e più
forte – base giuridica al calendario venatorio adottato nel luglio 2002 e
fatto oggetto di contestazione e di impugnativa giurisdizionale, proprio sotto
il profilo dell’illegittimità della deroga anticipatoria dell’esercizio
venatorio al 1° settembre 2002. In conclusione, la delibera 4063 dell’11
settembre 2002 “copre” con una rafforzata base legislativa regionale la
volontà di anticipazione dell’apertura della caccia e rende ineludibile la
questione di conformità costituzionale della novella legislativa di cui
all’articolo 49 della legge regionale 26
luglio 2002 n. 15.
Ancora in punto di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale in esame, deve osservarsi che le
ulteriori censure, analiticamente riportate in epigrafe, riguardanti diversi
aspetti regolativi dell’esercizio venatorio richiamati nel calendario
venatorio 2002-2003 mediante rinvio al piano faunistico venatorio regionale e al
regolamento di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia,
ove anche fossero da giudicarsi fondate, condurrebbero all’annullamento
dell’atto impugnato limitatamente alle parti colpite da censura (disciplina
della caccia di taluni specie), ma non investirebbero la questione della
illegittima anticipazione della stagione venatoria. Anche da questo punto di
vista, dunque, emerge e va dichiarata la rilevanza della questione, la cui
soluzione è indispensabile ai fini della decisione in ordine al capo a)
dell’impugnativa.
Ne deriva la rilevanza, ai fini della
decisione della presente impugnativa, della questione di legittimità
costituzionale, prospettata dalla difesa del WWF, ma che si ritiene di proporre
anche d’ufficio, dell’articolo 49, comma 1, lettera e)
della legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15 nella parte in cui,
modificando l’articolo 16, comma 1, lettera a)
della legge regionale 10 aprile 1996 n. 8, consente l’apertura della caccia,
per talune specie ivi indicate, “dal 1
settembre”, anziché “dalla terza
domenica di settembre”, per contrasto con l’articolo 18 della legge 11
febbraio 1992 n. 157, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”,
quale norma interposta espressione della potestà legislativa esclusiva statale
in materia di tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, nonché per la violazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e dunque per contrasto con
l’articolo l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo
della violazione del limite del “rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”, comunque imposto al
legislatore regionale.
In base alla nuova legge regionale l’anticipazione del calendario venatorio
al 1° settembre dell’anno non richiede neppure il provvedimento
autorizzatorio previo parere dell’I.N.F.S.: la novella legislativa regionale
ha infatti sostituito alla regola della terza domenica di settembre –
stabilita dalla legge nazionale 157 del 1992 – la nuova regola del 1°
settembre, lì dove, nel sistema nazionale, come correttamente riprodotto dal
testo della legge regionale 8 del 1996 antevigente alla novella,
l’anticipazione al 1° settembre costituiva l’eccezione, sottoposta a previo
provvedimento autorizzatorio regionale, sentito l’I.N.F.S.. E poiché il
nucleo centrale dell’impugnativa delle delibere regionali, che forma
l’oggetto della presente causa, si incentra attorno alla questione della
legittimità dell’esercizio del potere autorizzatorio regionale della deroga
anticipatoria alla regola della terza domenica di settembre, contenuta nel
calendario venatorio per l’annata 2002-2003, va da sé che il dubbio di
costituzionalità sulla legge regionale dell’agosto 2002, che ha fatto
dell’eccezione (1° settembre) la regola, con esclusione di qualsivoglia
autorizzazione derogatoria motivata, si palesa ex se rilevante ai fini del decidere.
La questione è altresì non manifestamente infondata. In proposito il Collegio ritiene sufficiente il rinvio alle più recenti pronunce rese dalla Corte Costituzionale nella materia (in particolare a Corte Cost. 20 dicembre 2002 n. 536, che ha annullato la legge regionale della Sardegna 7 febbraio 2002 n. 5 nella parte in cui aveva ampliato la stagione venatoria dalla terza domenica di settembre fino al 28 febbraio dell’anno successivo, nonché alle ulteriori, precedenti pronunce ivi richiamate).
Del tutto analogamente alla ipotesi già decisa con la citata sentenza n. 536 del 2002, nel caso in esame la legge regionale della Campania, che si sottopone al vaglio di costituzionalità, amplia la durata della stagione venatoria oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale, sia sotto il profilo dell’entità complessiva della stagione venatoria, sia sotto il profilo del superamento dei periodi dell’anno, prima ed oltre i quali di solito si svolge ancora o si inizia l’attività riproduttiva dell’avifauna, che la normativa nazionale considera invalicabili. La legge 157 del 1992 stabilisce che (articolo 18, comma 2, terzo periodo) “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”. Il nuovo articolo 16 della legge regionale campana n. 8 del 1996 – come risultante dalla modifica apportata dalla legge regionale 15 del 2002 – prevede che il periodo venatorio consentito per le specie cacciabili di cui alla lettera a) sia compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno, mentre la legge nazionale, per le medesime specie, prevede il minore periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre dell’anno. Come già sopra evidenziato, mentre nella legge nazionale (articolo 18, comma 2) il termine iniziale della terza settimana di settembre può essere modificato per determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali previa autorizzazione regionale sentito l’I.N.F.S., nel nuovo sistema della legge regionale novellata l’anticipazione al 1° settembre diviene la regola generale, esclusa ogni autorizzazione specifica sul punto. Per di più la legge regionale novellata mantiene il termine finale di chiusura al 31 dicembre dell’anno, allungando quindi il complessivo periodo venatorio, in violazione del precetto della norma nazionale che impone il “rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”. La legge regionale 8 del 1996 – come modificata dalla legge 15 del 2002 – viola altresì la previsione nazionale di non oltrepassabilità del termine del 31 gennaio dell’anno (cfr. stesso periodo del comma 2 dell’articolo 18, ora citato), lì dove, con le lettere f) e g) dell’articolo 49, comma 1, della legge “finanziaria” n. 15 del 2002, sostituisce al comma 1, lettera b) e al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1996 le parole “31 gennaio” con le parole “28 febbraio”.
Nella richiamata sentenza 536 del 2002 la Corte ha in particolare affermato che “l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali”. Più in particolare la Corte ha chiarito che “la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi – accanto all’elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio”. Ha ulteriormente soggiunto la Corte che “La disciplina statale che prevede come termine per l’attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, dunque, in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz’altro a quelle esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale”.
Tutte le riportate considerazioni depongono chiaramente, ad avviso di questo giudice remittente, nel senso della non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Anche nel caso in esame, infine, come la Corte aveva potuto rilevare per la legge sarda, non riveste alcun rilievo l’istituto delle deroghe al regime di protezione della fauna selvatica consentite dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, solo per le finalità ivi indicate, rivolte alla salvaguardia di interessi generali (su tale istituto cfr. Corte Cost., sentenza n. 168 del 1999). La legge regionale campana n. 8 del 1996 contiene al riguardo l’autonomo e distinto articolo 17 – relativo al “controllo della fauna selvatica” - che regola l’esercizio del potere regionale di deroga. Tale previsione nulla ha a che vedere con il calendario venatorio e la determinazione del periodo di svolgimento dell’annata venatoria. Neppure rileva, pertanto, nella presente controversia, la legge nazionale 3 ottobre 2002 n. 221 recante “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”, che ha inserito nella suddetta legge sulla protezione della fauna selvatica il nuovo articolo 19 bis attributivo alle regioni della funzione di disciplina delle suddette deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, nei limiti e nell’ambito della direttiva medesima, con la previsione di una potestà statale di annullamento degli atti regionali di esercizio della deroga posti in essere in violazione della legge 157 e della direttiva 79/409/CEE.
Il presente giudizio deve dunque sospendersi, per la trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale perché decida sulla questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 49, comma
1, lettera e) della legge regionale
della Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero dell’articolo 16, comma 1, lettera
a), della legge regionale della
Campania 10 aprile 1996 n. 8, come modificato dalla predetta disposizione della
legge regionale 15 del 2002, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, in relazione all’articolo 18 della legge 11
febbraio 1992 n. 157, nonché per contrasto con l’articolo 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, non definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero
dell’articolo 16, comma 1, lettera a),
della legge regionale della Campania 10 aprile 1996 n. 8, come modificato dalla
predetta disposizione della legge regionale n. 15 del 2002, per contrasto con
l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione
all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché per contrasto con
l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.
Ai sensi dell’art. 23 della
legge 12 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio ed ordina che, a cura della
segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al
Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così
deciso in Napoli nelle
Camere
di Consiglio del 29 gennaio e del 19
marzo 2003.
Il
Presidente
Il
Relatore