Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Tribunale Torino Sez. VI penale sent. 4 luglio 2024
Est. Ruscello Imp. Chiamparino ed altri
Ecodelitti. Inquinamento ambientale e responsabilità pubblici amministratori
Sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di alcuni pubblici amministratori (Presidenti di Regione, Sindaci ed Assessori)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7038 del 7 agosto 2024
Elettrosmog.Fasce di rispetto per gli elettrodotti quale vincolo di inedificabilità assoluta
L’art. 4, comma 1, lett. h), della l. 36/2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, prevede che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, precisando in maniera perentoria che “all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. La normativa primaria introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile. La metodologia di calcolo delle citate fasce di rispetto è stata definita con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. dell’8 luglio 2003, ha previsto il procedimento da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche (aeree e interrate) e alle stazioni elettriche, sia esistenti che allo stato di progetto. Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse. Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.
Cass. Sez. III n. 30930 del 29 luglio 2024 (UP 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Margiotta
Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante di una società
Anche in caso di valida ed efficace delega, resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all'art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, quali, per esempio, l'omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea. Non è perciò sufficiente dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” (così nella fattispecie) se contestualmente non è provata l’esistenza di una valida delega di funzioni, fermo restando che, come detto, la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato.
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 12 settembre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie cosiddette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6758 del 26 luglio 2024
Rifiuti. Individuazione da parte del Comune di siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti
L’art. 208 comma 6 dlv 152\06 non preclude ai Comuni di individuare, nell’esercizio delle loro competenze in materia urbanistica, siti non compatibili con gli impianti di smaltimento rifiuti, perché se così fosse, per assurdo, non avrebbe senso la norma che ritiene superabili previsioni di questo tipo attraverso il valore di variante che assume il provvedimento autorizzatorio. L’atto comunale che incide in materia quindi non è nullo né illegittimo, soltanto è possibile che la conferenza di servizi, appunto imponendo una variante, motivatamente superi la pianificazione del Comune in tal senso.
Cass. Sez. III n. 32117 del 7 agosto 2024 (UP 29 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Mengoni Ric. Della Corte
Ecodelitti.Il delitto di omessa bonifica non si applica in caso di violazione dell'art. 255, comma 3, dlv 152-2006
Gli artt. 452-terdecies cod. pen. e 255, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006 contengono disposizioni ispirate alla medesima ratio, tesa a sanzionare comportamenti omissivi tenuti in presenza di (e nonostante) un obbligo di natura pubblicistica di segno positivo, avente ad oggetto attività di recupero e di ripristino e, nel solo caso del delitto, anche di bonifica, a fronte di precedenti comportamenti lesivi – o potenzialmente lesivi - del bene tutelato, quale l’integrità dell’ambiente. Il contenuto di questi obblighi, peraltro, sembra indicato in termini comuni proprio dal decreto n. 152 in esame, così che per ripristino e ripristino ambientale debbono intendersi gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici (art. 240, lett. q); per bonifica, invece, deve intendersi l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 240, lett. p). Nonostante la comune identità ispiratrice, che si traduce in una evidente vicinanza di lessico, ciascuna delle due disposizioni mantiene tuttavia un proprio spazio operativo, che ne giustifica l’autonoma previsione normativa, anche con riguardo alla differente qualifica formale e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio.
Pagina 20 di 597