Cass. Sez. III n. 10022 del 16 marzo 2026 (CC 26 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Cattafi
Caccia e animali. Detenzione di animali in condizioni incompatibili

Integra il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. la detenzione di un cane sul balcone di un appartamento in scarse condizioni igieniche e in presenza di diffusi escrementi, trattandosi di situazione incompatibile con la natura dell'animale e produttiva di gravi sofferenze. Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, il pericolo di sofferenza non è escluso dalla apparente buona salute dell'animale documentata da rilievi fotografici, qualora l'ambiente di detenzione non risulti bonificato

RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanza in data 22 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Messina ha accolto l’appello cautelare presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avverso l’ordinanza in data 21 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo del cane di Fausto Domenico Cattafi, indagato del reato di cui all’art. 727 cod. pen..
    Il ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali in relazione agli art. 97 cod. proc. pen. e 322-bis cod. proc. pen. perché le notifiche sono state effettuate al difensore d’ufficio, Giuseppina Cannaò, nominato dal Presidente del Tribunale, anziché al difensore d’ufficio, Giuseppe Ciminera, nominato dal Pubblico ministero, che quindi non ha potuto presentare una memoria difensiva per l’udienza del 22 settembre 2025 (primo motivo); la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 415-bis cod. proc. pen., 727 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 24, secondo comma, Cost. per essere incerta l’imputazione, che non reca l’indicazione della violazione del primo o del secondo comma dell’art. 727 cod. pen., con vanificazione del diritto di difesa (secondo motivo); la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione all’art. 191 cod. proc. pen., all’art. 614 cod. pen. e all’art. 14 Cost. perché non è risultato che il Pubblico ministero abbia delegato delle indagini agli operatori di polizia municipale o abbia consentito ad altre persone di fotografarlo, donde l’inutilizzabilità dei rilievi fotografici dei denuncianti (terzo motivo); la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 191, 103, 124 e 369 cod. proc. pen. perché il Pubblico ministero ha tardivamente nominato il difensore d’ufficio solo con l’avviso di conclusione delle indagini (quarto motivo); la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost, 727 cod. pen., 1 e 34 Legge regionale n. 15 del 2022, 190 e 234 cod. proc. pen. perché non sussistono gli estremi del delitto, ma semmai della contravvenzione amministrativa e perché è corretta la decisione del G.i.p. che non ha sequestrato il cane; in particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato le scarse condizioni igieniche del balcone ove si trovava il cane e la sofferenza dello stesso, ma non aveva indicato gli estremi delle sollecitazioni e indicazioni dell’ASP di Messina; aveva acquisito una segnalazione dei vicini priva di sottoscrizione e mai confermata, quindi inutilizzabile; aveva ignorato che il cane era libero di circolare sul balcone, gli escrementi erano sparsi nell’area e si avvertivano odori sgradevoli; non aveva considerato le certificazioni sulla buona salute del cane, sulla sua indole docile e sulla libertà di movimento tra il balcone e la casa, mentre quattro deiezioni al giorno erano un numero ordinario (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso, che attiene a un vizio processuale, stante la nomina di un difensore d’ufficio in presenza di un altro difensore d’ufficio, è generico. La giurisprudenza ritiene che in tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente designato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (Sez. , n. 33817 del 22/07/2025, Moussaid, Rv. 288673 – 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha solo genericamente ventilato una lesione del diritto di difesa, quando invece è stato sempre assistito da un difensore, prima d’ufficio, poi di fiducia, nominato il 1° settembre 2025 per l’udienza del successivo 22 settembre 2025. Non consta che abbia sollevato la suddetta censura all’udienza innanzi al Tribunale del riesame, eventualmente chiedendo una rimessione in termini.

Il secondo motivo, relativo alla formulazione del capo d’incolpazione provvisorio, è inconsistente perché è chiaro che sia stato contestato il secondo comma dell’art. 727 cod. pen. e risulta che il ricorrente si è difeso nel merito. La giurisprudenza ritiene sufficiente in questa fase anche la sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (tra le più recenti, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 – 01).
Il terzo e il quarto motivo, inerenti all’inutilizzabilità degli atti, sono eccentrici, perché gli atti considerati dal Tribunale del riesame provengono dalla polizia municipale e dall’ASP di Messina. Non consta che vi siano stati atti delegati dal Pubblico ministero o che abbiano richiesto l’obbligatoria presenza del difensore.
Il quinto motivo attiene al merito della vicenda ed è formulato in termini esorbitanti dal perimetro cognitivo del giudice di legittimità nella cautela reale. Il Tribunale del riesame ha accertato, sulla base di quanto dichiarato dal veterinario, che il cane viveva sul balcone di un appartamento, in mezzo ai suoi escrementi, in condizioni incompatibili con la sua natura e in ogni caso produttive di gravi sofferenze. Tale situazione iniziata almeno a febbraio 2025 quando i vicini avevano iniziato a protestare si è protratta ancora a maggio 2025 quando il veterinario ha invitato il Cattafi a rimuovere gli escrementi. In risposta alle censure sollevate, il Tribunale del riesame ha poi osservato che, sebbene le foto ritraggano il cane in buona salute, tuttavia il pericolo della sofferenza per l’animale non può dirsi eliso perché il balcone non risulta essere stato bonificato. Orbene, a fronte di tale motivazione, il ricorrente ha insistito sulla correttezza del suo operato e sul benessere dell’animale, sollecitando però un’inammissibile valutazione alternativa dei fatti. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è possibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti e amplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01). Non vi rientra invece la sua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 26 febbraio 2026