Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 3613 del 7 novembre 2025
Urbanistica.Convenzione urbanistica e oneri di costruzione
L’art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. L’obbligo di corrispondere il suddetto contributo non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo – non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell'accordo
Cass. Sez. III n. 38434 del 27 novembre 2025 (UP 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Calabretta Ric. Chesini
Aria.Reato di getto pericoloso di cose ed emissioni olfattive
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di "molestia" che integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone previsto dall'art. 844 cod. civ. e sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna
Antenna e distanze dagli edifici
di Maurizio Maria LUCCA
Consiglio di Stato Sez. V n. 8535 del 3 novembre 2025
Urbanistica.Prova dell'ultimazione dell’opera abusiva entro una data certa
Spetta a colui che ha commesso l'abuso, l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo; non può quest'ultimo limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferendo il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione.
Criminalità ambientale 2025, di male in peggio: leggi confuse e carenze di controllo
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. II n. 8908 del 13 novembre 2025
Urbanistica.Sanatoria interventi soggetti a SCIA
L’art. 37 del t.u. dell’edilizia disciplina la sanatoria degli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, realizzati in assenza della o in difformità dalla Scia, e che l’art. 22, comma 1, lettera c), comprende gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c), che a sua volta individua i casi in cui è necessario il permesso di costruire. Dunque, nella categoria degli interventi di ristrutturazione – che includono tutti i lavori rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, anche giungendo a un organismo diverso dal precedente, compresi quelli che interessano gli elementi costitutivi ovvero che comportano la demolizione e ricostruzione del bene – si distinguono quelli più “impattanti”, che comportano modifiche della volumetria, della destinazione d’uso (per gli edifici compresi nelle zone omogenee A, ossia le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale), nonché, per gli edifici situati in area sottoposta a tutela paesaggistica, della sagoma, della volumetria complessiva o dei prospetti. A riprova di questo, vi è anche il fatto che l’art. 22, comma 2, del t.u. dell’edilizia, pur consentendo in linea generale la realizzazione mediante Scia delle varianti ai permessi di costruire rilasciati, subordina tale possibilità alla circostanza che queste non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma degli edifici vincolati.
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