Rifiuti.La spedizione dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico alla luce del principio di prossimità: l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4196/2020.
La spedizione dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico alla luce del principio di prossimità: l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4196/2020.
di Federico CARUSO
Ambiente in genere.Curatela fallimentare e rischio amianto
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TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 261 del 8 febbraio 2021
Ambiente in genere.Curatela fallimentare e rischio amianto
Va escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Analogamente, va affermato che, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto, con oneri di spesa a carico della procedura.
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Rifiuti.Abbandono ed obbligo di controllo
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Cass. Sez. III n. 5601 del 12 febbraio 2021 (PU 17 dic 2020)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. D’Ambroggio
Rifiuti.Abbandono ed obbligo di controllo
Nell’obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore rientra anche quello, in materia ambientale, sull'operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l’osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento.
Rifiuti.Proprietario incolpevole e misure di prevenzione
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TAR Marche Sez. I n. 192 del 8 febbraio 2021
Rifiuti.Proprietario incolpevole e misure di prevenzione
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto a adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell'inquinamento (c.d. proprietario incolpevole), è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale sia imputabile l'inquinamento; la P.A. competente, qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda agli adempimenti dovuti, può adottare d'ufficio gli accorgimenti necessari e, se del caso, recuperare le spese sostenute attraverso un'azione di rivalsa verso il proprietario, il quale risponde nei soli limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi
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Urbanistica.Non esiste l’autorizzazione sismica a sanatoria
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Non esiste l’autorizzazione sismica a sanatoria. Alias: Dopo la semina c’è il raccolto.
(Commento a TAR Campania, Napoli, n° 1347/2021, depositata il 01.03.2021)
di Massimo GRISANTI
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Urbanistica.Reati edilizi e momento consumativo
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Cass. Sez. III n. 7404 del 25 febbraio 2021 (PU 21 gen 2021)
Pres. Izzo Est. Scarcella Ric. Pisano
Urbanistica.Reati edilizi e momento consumativo
In tema di reati edilizi, ogniqualvolta intercorra uno iato tra la data di accertamento e quella della sentenza di primo grado, occorre un quid pluris al fine di poter desumere che l’attività illecita si è protratta in epoca successiva all’accertamento, così da dimostrare la non intervenuta cessazione della condotta antigiuridica. Se è ben vero che deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione, di talché, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, è tuttavia altrettanto vero che lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento
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