Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e informazione antimafia
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Consiglio di Stato Sez. III n. 5043 del 2 luglio 2021
Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e informazione antimafia
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti istituisce una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo al pari di tutti i delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ma non può essere assunto in modo automatico o acritico dalla Prefettura a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa laddove vi non vi siano elementi concreti che lascino ritenere l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. È ben vero che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cc.dd. ecomafie), ma è pur vero che una simile affermazione presuppone, appunto, che questo rischio in concreto sussista proprio per dette caratteristiche e modalità, non potendo essa essere assunta, in modo aprioristico e apodittico, a fondamento di un giudizio astratto di pericolosità ai fini antimafia.
Rifiuti.Criterio di prossimità
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 5025 del 1 luglio 2021
Rifiuti.Criterio di prossimità
Il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani, perché pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti.
Caccia e animali.Rigetto dell’istanza di rinnovo e contestuale ritiro della licenza di porto di fucile ad uso caccia
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TAR Friluli V.G. Sez. I n. 201 del 1 luglio 2021
Caccia e animali.Rigetto dell’istanza di rinnovo e contestuale ritiro della licenza di porto di fucile ad uso caccia
Mentre la previsione di cui all’art. 32 della legge 157 del 1992 configura, effettivamente, una sanzione amministrativa accessoria di carattere interdittivo, irrogata a seguito dell’accertamento di fatti di rilevanza penale e intesa a privare il reo – in via temporanea o definitiva – della legittima disponibilità del corpo del reato, ben diversa è la natura del diniego di rinnovo, cui è del tutto estranea qualsiasi logica sanzionatoria o punitiva. I procedimenti amministrativi in materia di armi disciplinati dal TULPS rispondono infatti esclusivamente ad esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità e i relativi provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva di possibili abusi.
Rifiuti.Discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto
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TAR Lombardia (MI) Sez.III n. 1592 del 30 giugno 2021
Rifiuti.Discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto
La mancanza di PRS (piano regionale di smaltimento) non può di per sé precludere il rilascio di autorizzazioni all’apertura di nuove discariche per lo smaltimento dell’amianto. Se il progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto non ha comportato alcuna variante a piani o progetti già sottoposti a VAS, non si dovesse procedere a verifica di VAS
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Ambiente in genere.Concessioni demaniaali e direttiva Bolkenstein
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TAR Puglia (LE) Sez. I n. 981 del 29 giugno 2021
Ambiente in genere.Concessioni demaniaali e direttiva Bolkenstein
La direttiva servizi o Bolkestein non può qualificarsi come self-executing in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell’ auto-esecutività e non è pertanto immediatamente applicabile, in assenza di una normativa nazionale di attuazione. Appare evidente, proprio in ragione della caotica situazione in atto (caratterizzata da un dilagante aumento del contenzioso avviato dai titolari di concessioni demaniali e financo dall’Anti-Trust), che l’attuazione della direttiva Bolkestein nella specifica materia non possa che realizzarsi attraverso la previa approvazione di una preliminare normativa che preveda l’immediata revoca – ancorché temporanea – della delega originariamente attribuita alle regioni e poi ai comuni per la gestione delle attività amministrative connesse alle concessioni demaniali in questione, e ciò al fine di pervenire ad una disciplina unitaria e coerente idonea ad evitare ingiustificata disparità di trattamento da comune a comune ed al fine di arginare l’inevitabile proliferare del contenzioso. In proposito deve aggiungersi che, quandanche volesse ritenersi che l’attività di attuazione della direttiva possa rientrare nelle ordinarie attività amministrative connesse alla gestione delle concessioni e oggetto della delega conferita a regioni e comuni (circostanza della quale può seriamente dubitarsi, trattandosi di attività straordinaria connessa all’adempimento di obblighi U.E. e quindi ultronea rispetto all’ambito della delega conferita), occorre ricordare che proprio l’esigenza di assicurare l’adempimento di obblighi derivanti dall’adesione alla U.E. o da accordi internazionali costituisce – secondo il nostro ordinamento costituzionale – limite oggettivo alla stessa potestà legislativa delle regioni e financo di quelle ad autonomia differenziata. Ciò induce a ritenere che difetti in capo al singolo comune e al Dirigente comunale il potere di provvedere in materia.
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Urbanistica.Piano di lottizzazione e piano regolatore
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4908 del 28 giugno 2021
Urbanistica.Piano di lottizzazione e piano regolatore
Con il piano di lottizzazione non è consentito effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il primo, quale piano attuativo, rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l’esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso; ne consegue che l’amministrazione comunale, presa la decisione di approvare il piano di lottizzazione, conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell’edificazione, ossia nel quomodo, non già nell’an di essa, tale ultimo apprezzamento rimanendo vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere alla lottizzazione per una determinata area. In ragione del carattere estremamente dettagliato delle previsioni dello strumento urbanistico generale e della natura meramente attuativa del piano di lottizzazione è possibile ritenere che le valutazioni in ordine alla compatibilità ambientale e paesaggistica effettuate in occasione dell’approvazione di una variante puntuale non debbano essere ripetute per l’approvazione del piano di lottizzazione convenzionata privata.
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- Urbanistica.Richiesta di proroga dell’efficacia del permesso di costruire
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- Urbanistica.Mancata realizzazione delle opere e restituzione degli oneri di urbanizzazione
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