Cass. Sez. III n. 805 del 13 gennaio 2022 (CC 30 nov 2021)
Pres. Marini Est. Corbetta Ric. Palumbo
Urbanistica.CILA e opere su manufatti abusivi

In tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Vincenzo Palumbo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in relazione al reato ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 ipotizzato a carico del Palumbo con riferimento a un capannone abusivo, di proprietà e nella disponibilità dell’istante, per il quale è ancora pendente domanda di condono ex l. n. 724 del 1994.
 
2. Contro l’ordinanza l’indagato, per il tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso, deducendo la violazione di legge per omessa valutazione e omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto. Lamenta il difensore che il Tribunale non ha valutato la deliberazione di Giunta comunale n. 563 dell’8 settembre 2003, prot. n. 2614 del 9 settembre 2003, in forza della quale il Comune di Bacoli ha autorizzato ed ammesso i lavori di straordinaria manutenzione sugli immobili abusivi oggetto della domanda di condono non ancora evasa, purché non modifichino il prospetto originario dell’immobile e non interessino parti strutturali dell’edificio; essendo i lavori stati regolarmente autorizzati ed eseguiti nel rispetto dell’indicata delibera, come asseverato dalla consulenza redatta dal geom. Viola, ciò comporterebbe il venire meno del fumus del reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si osserva che, secondo quanto accertato in sede di merito - e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente -, a seguito della C.I.L.A., depositata il 20 gennaio 2021 per l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione su immobili oggetto di procedure previste dalla l. n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, nel capannone abusivo di proprietà del ricorrente – per il quale era pendente domanda di condono ex l. n. 724 del 1994, protocollata nel marzo 1993 e non ancora vagliata dal Comune di Bacoli – fu accertata l’esistenza di opere aggiuntive (quali la realizzazione di pannellature perimetrale e di controsoffittature, la realizzazione di servizi igienici, la divisione degli ambienti interni), che il G.i.p. prima, il Tribunale poi,  hanno ritenuto essere illegittime, perché ripetevano l’illegittimità dell’immobile abusivo cui afferiscono.

5. Si tratta di una conclusione giuridicamente corretta e non scalfita dalla deliberazione di Giunta comunale n. 563 dell’8 settembre 2003, prot. n. 2614 del 9 settembre 2003 con cui il Comune di Bacoli ha autorizzato i lavori di straordinaria manutenzione sugli immobili abusivi oggetto della domanda di condono, delibera che, evidentemente, il Tribunale ha comunque considerato, pur senza espressamente indicarla in motivazione.

6. Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato e applicato il principio, qui da ribadire, secondo cui, in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 41105 del 12/07/2018, dep. 24/09/2018, C., Rv. 274063; Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, dep. 15/06/2017, Pepe, Rv. 270252 Sez. 3, Sentenza n. 51427 del 16/10/2014, dep. 11/12/2014, Rossignoli, Rv. 261330).

7. Nel caso in esame, è perciò evidente che la Tribunale ha valutato l’indicata delibera, correttamente ritenendo che essa non poteva autorizzare gli indicati lavori di straordinaria manutenzione, in assenza della positiva definizione della pratica relativa al condono edilizio.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30/11/2021.