Aria.Installazione o esercizio di stabilimento senza autorizzazione
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Cass. Sez. III n. 37566 del 15 ottobre 2021 (UP 20 lug 2021)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Felletti
Aria. Reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha sostituito con continuità normativa l’art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203), che punisce, per quanto qui rileva, chi “inizia ad installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione” ha natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino al rilascio della prescritta autorizzazione. La norma è, infatti, finalizzata alla tutela della qualità dell'aria e l'autorizzazione costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, per cui il reato permane fino a che il competente ente territoriale non abbia effettuato tale controllo
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Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica
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TAR Toscana Sez. II n.1265 del 4 ottobre 2021
Rifiuti.Assunzione obbligo convenzionale di bonifica
Un obbligo convenzionale di bonifica, giustificato nella complessiva dinamica dei rapporti tra le parti, non può ritenersi illegittimo per violazione del richiamato principio “chi inquina paga”, giacché assunto da parte di soggetto che ben sapeva di non aver causato l’inquinamento e a fronte di posizioni di vantaggio al soggetto medesimo derivanti dalla convenzione
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Rifiuti.Illecita gestione
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Cass. Sez. III n. 36779 del 11 ottobre 2021 (CC 14 lug 2021)
Pres. Sarno Est. Di Stasi Ric. Natrans
Rifiuti.Illecita gestione
Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006 è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 d.lgs 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del d.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto legislativo 152/2006.
Alimenti.Vendita di pane parzialmente cotto
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Consiglio di Stato Sez. III n.6677 del 7 ottobre 2021
Alimenti.Vendita di pane parzialmente cotto
In base al combinato disposto degli artt. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580, e dell’art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502 del 1998, la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento; solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”; poiché la finalità primaria della disposizione regolante tale attività è quella di garantire l’igiene e la sicurezza alimentare, sicuramente non è conforme a tale disciplina una modalità, quale quella accertata in concreto, che consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti
Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva del proprietario dell’area
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Cass. Sez. III n. 36727 del 8 ottobre 2021 (UP 30 giu 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Bruno
Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva del proprietario dell’area
In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti
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Rumore.Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
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Corte EDU Sez. I 14 ottobre 2021
caso Kape ed altri c/ Polonia
Rumore.Violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Il caso riguardava la deviazione del traffico vicino alla casa dei ricorrenti durante la costruzione di un'autostrada
ed i tentativi dei ricorrenti di porre rimedio alla situazione attraverso le autorità. La Corte ha constatato in particolare che le autorità avevano consapevolmente ignorato il problema dal 1996 e avevano continuato a sviluppare il progetto autostradale con totale disprezzo per il benessere dei dei residenti locali. Nel complesso, la Corte ha ritenuto che la deviazione del traffico dalla casa dei ricorrenti e la mancanza di una risposta adeguata da parte delle autorità avevano danneggiato il loro pacifico godimento della loro casa.La Corte ha ribadito che gli individui hanno il diritto al tranquillo godimento delle loro case. Ha dichiarato che anche se non c'è un diritto esplicito nella Convenzione ad un ambiente pulito e tranquillo, quando un individuo fosse direttamente e seriamente colpito da un grave danno ambientale come il rumore o altro inquinamento, potrebbe sorgere un problema ai sensi dell'articolo 8.
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- Urbanistica.Barbecue in muratura
- Urbanistica.Sequestro immobile abusivo
- Urbanistica.Agibilità degli immobili
- Rifiuti.Abbandono recinzione del fondo e responsabilità del proprietario
- Rifiuti.Responsabilità amministratore di diritto di una società
- Ambiente in genere.VIA e VAS e principio di precauzione
- Urbanistica.Attività edilizia in zona sismica
- Rifiuti.Il criterio di prossimità vale tendenzialmente anche per la gestione dei rifiuti speciali.
- Caccia e animali.Divieto di ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione
- Elettrosmog.Tecnologia 5G
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