Rifiuti.Ordinanza contingibile e urgente
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TAR Calabria (CZ) Sez.I n. 1377 del 22 luglio 2022
Rifiuti.Ordinanza contingibile e urgente
Il potere di ordinanza contingibile e urgente è circoscritto da stringenti presupposti, poiché per mezzo di esso si introducono delle deroghe al principio di legalità in ragione dell’esigenza di porre rimedio ad impreviste situazioni di emergenza, rispetto alle quali l’ordinamento impone attività immediate e non predeterminate in provvedimenti o altri strumenti già tipizzati dal legislatore. La ristretta area entro cui il descritto potere può essere esercitato ne consente pertanto la configurazione quale extrema ratio. Il potere di ordinanza extra ordinem si articola pertanto su indefettibili e concomitanti presupposti, rappresentati: a) dall’impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle leggi, cosicché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (fattispecie relativa (fattispecie relativa ad ampliamento (sostanzialmente definitivo) di una discarica dichiarato come imposto dalla necessità di sopperire ai prolungati inadempimenti dei soggetti parimenti investiti di specifici adempimenti).
Acque.Ripartizione competenze
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 726 del 19 luglio 2022
Acque.Ripartizione competenze
Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione e solo qualora non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che, riguarda la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico, sussiste la competenza del giudice ordinario
Rifiuti.Individuazione soggetto responsabile dell'inquinamento
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TAR Basilicata Sez. I n. 538 del 18 luglio 2022
Rifiuti.Individuazione soggetto responsabile dell'inquinamento
In materia ambientale il responsabile dell’inquinamento di un sito non deve essere individuato con la regola probatoria del processo penale della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, ai sensi del quale risulta sufficiente l’accertamento del nesso eziologico, quando, anche mediante le presunzioni, è più probabile della sua negazione.
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Urbanistica.Modifica destinazione uso tra categorie funzionalmente autonome
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TAR Marche Sez. I n. 418 del 16 luglio 2022
Urbanistica.Modifica destinazione uso tra categorie funzionalmente autonome
Il cambio di destinazione d’uso ha tendenzialmente una sua giuridica apprezzabilità e, come tale, non può essere liberamente eseguito previa comunicazione, ma deve essere assentito mediante permesso di costruire in tutti i casi in cui esso intervenga tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e influisca in via conseguenziale e automatica sul carico urbanistico
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Rifiuti. Attività di recupero in regime semplificato
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TAR Marche Sez. I n. 417 del 14 luglio 2022
Rifiuti. Attività di recupero in regime semplificato
La regolarità edilizia (ma anche la compatibilità urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque <recare pregiudizio all'ambiente> così come prescrive, tra l’altro, l’art. 214, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, contrariamente a ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208, dove l’approvazione del progetto <sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico> (cfr. relativo comma 6).
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Beni Ambientali.Pannelli fotovoltaici installati sulla sommità degli edifici
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TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 682 del 11 luglio 2022
Beni Ambientali.Pannelli fotovoltaici installati sulla sommità degli edifici
La presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, considerando altresì che la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica
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