Cass. Sez. III n. 9982 del 5 marzo 2008 (ud. 21 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Quattrone
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e permesso di costruire
La trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che da’ luogo a lottizzazione abusiva può essere realizzata conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (nella fattispecie: plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno in zona agricola, ove l'edificazione rurale - fra l'altro - era consentita esclusivamente con il ridotto e non osservato indice di 0,03 mc./mq.) ponendo cioè in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente. Un titolo abilitante eventualmente sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Pertanto anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio
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Urbanistica. Lottizzazione abusiva e permesso di costruire
La trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che da’ luogo a lottizzazione abusiva può essere realizzata conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo (nella fattispecie: plurima edificazione residenziale di un appezzamento di terreno in zona agricola, ove l'edificazione rurale - fra l'altro - era consentita esclusivamente con il ridotto e non osservato indice di 0,03 mc./mq.) ponendo cioè in essere un'attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell'uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente. Un titolo abilitante eventualmente sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Pertanto anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio