TAR Toscana Sez. II sent. 1447 del 17 settembre 2009
Rifiuti. Abbadono (responsabilità e ordine di smaltimento)

In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito
N. 01447/2009 REG.SEN.
N. 00129/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2007, proposto da:
Fallimento Ma.Di.Ba di Diodati Norberto e Fallimento Azteck International S.r.l., in persona dei rispettivi curatori “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;


contro


Comune di Capannori, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

nei confronti di
Azteck International S.r.l., Ditta Ma.Di.Ba.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Comune di Capannori del 20 novembre 2006, notificata il successivo 29 novembre 2006, con la quale si ingiunge ai ricorrenti di:
- “rimuovere e smaltire con le procedure previste dalla Legge i rifiuti speciali, anche pericolosi abbandonati all’interno e all’esterno dello stabilimento industriale di proprietà della Ditta “MA.DI.BA” e già sede operativa della ditta “Azteck International s.r.l.” in premessa citata;
- rimuovere e smaltire con le procedure di legge i rifiuti costituita da residui d’impasto ancora presenti all’interno degli impianti, concordandone le modalità con l’azienda A.U.S.L. n. 2 di Lucca in quanto tale operazione potrebbe comportare rischio per gli addetti;
- verificare la natura dei materiali refrattari usati nella centrale termica e lo stato di tenuta del deposito di combustibile e del sistema di adduzione alla caldaia;
- verificare la provenienza dello sgocciolio delle sostanze oleose nerastre osservate e rilevate a diretto contatto con le acque del canale ed provvedere alla eliminazione di tale inconveniente”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/06/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 4 gennaio 2007, e depositato il 26 gennaio successivo, i curatori dei fallimenti della ditta individuale MA.DI.BA. di Diodati Roberto e della Azteck International S.r.l. proponevano impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui esso aveva ordinato loro di provvedere, unitamente ai legali rappresentanti delle imprese fallite, alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati nell’area dello stabilimento industriale già sede delle predette MA.DI.BA. e Azteck International S.r.l. “in bonis”, oltre che dei residui di lavorazione ivi rinvenuti, nonché di verificare la natura dei materiali adoperati nella centrale termica di pertinenza dello stabilimento, lo stato di tenuta del deposito di combustibile e del sistema di adduzione alla caldaia, la provenienza dello sgocciolio di sostanze oleose rilevate a diretto contatto del canale confinante con l’impianto. Affidate le proprie doglianze a tre motivi in diritto, i ricorrenti concludevano per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.
Costituitosi in giudizio il Comune di Capannori, che resisteva al gravame, con ordinanza dell’8 – 9 febbraio 2007 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 4 giugno 2009, preceduta dal deposito di memorie difensive e dalla costituzione di nuovo difensore per l’amministrazione resistente.


DIRITTO


La controversia ha per oggetto l’ordinanza del 21 novembre 2006, n. 702, con cui il Comune di Capannori, riscontrata la presenza di rifiuti speciali abbandonati nell’area occupata dalla cartiera già sede delle fallite Azteck International S.r.l. e MA.DI.BA., ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 ha intimato ai rispettivi curatori fallimentari, nonché ai legali rappresentanti delle predette imprese, di provvedere: alla bonifica dell’area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione presenti all’interno ed all’esterno dello stabilimento; alla verifica dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto nella centrale termica dello stabilimento e di residui di olii combustibili nel pozzetto della cisterna adibita a deposito; alla eliminazione dello sgocciolamento di sostanze oleose verso il canale situato lungo il confine dell’impianto.
In via pregiudiziale, il Comune di Capannori ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di provvedimento sanzionatorio inderogabilmente collegato al verificarsi di presupposti predeterminati dal legislatore, e come tale appartenente alla cognizione del giudice ordinario. L’eccezione è tuttavia infondata, trattandosi pur sempre dell’esercizio di potestà amministrative, sottoposto al generale sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ancorché vincolato (la compatibilità fra giurisdizione amministrativa ed attività vincolata della P.A. è oggi espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, mentre non si verte in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di pagamento, che la legge riserva in via di eccezione alla cognizione del G.O.).
Nel merito, con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06, affermandosi l’estraneità delle curatele ricorrenti alla responsabilità sanzionata dalla disposizione predetta.
La censura è fondata. Non vi sono infatti ragioni di discostarsi dall’indirizzo della sezione, secondo cui – in conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alle curatele dei fallimenti della Azteck International, ultima società operativa presso lo stabilimento in questione, e della ditta MA.DI.BA., proprietaria dell’area, non essendovi prova, a tacer d’altro, che le curatele siano state autorizzate a proseguire l’attività d’impresa; con la conseguente illegittimità dell’ordine impartito alle ricorrenti dal Comune di Capannori, il quale avrebbe semmai dovuto procedere all’esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito.
Le considerazioni svolte sono di per sé idonee a giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è rivolta nei confronti delle curatele ricorrenti, e, per la loro natura assorbente, esimono il collegio dall’esaminare le censure articolate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui è rivolto nei confronti delle curatele ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009