TAR Piemonte, Sez. I, n. 600, del 10 maggio 2013
Beni ambientali.Illegittimità autorizzazione “temporanea” per un impianto sportivo per la pratica del motocross in area vincolata.

L’autorizzazione “temporanea” per un impianto sportivo per la pratica del motocross, di fatto potenzialmente illimitata, appare piuttosto come un espediente utilizzato per aggirare i vincoli di legge attualmente ostativi, alla permanenza in loco dell’attività motoristica. Infatti, è stata autorizzata un’attività potenzialmente dannosa per il contesto ambientale sottoposto a specifica tutela vincolistica per un periodo di tempo allo stato indefinito e indefinibile, in assenza del necessario e preventivo espletamento delle procedure di legge volte a verificare l’impatto e la compatibilità ambientale dell’insediamento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00600/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2012, proposto da: 
W.W.F. ITALIA - O.N.G. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Milan, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Buozzi, 3;

contro

COMUNE di ASTI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CROSS CLUB ASTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Rabino e Serenella Nicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Rabino in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

- della decisione dirigenziale 9.3.2012 n. 152, pubblicata a partire dal giorno 12 marzo 2012 del dirigente del Settore Sportello Unico attività economiche e ambiente, polizia amministrativa;

- di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, conseguenti o comunque connessi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Asti e dell’Associazione Sportiva Cross Club Asti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1) ANTEFATTO.

1.1. Sul territorio comunale di Asti, in località Valmanera, è presente fin dagli anni ’70 un impianto sportivo per la pratica del motocross.

1.2. L’impianto, di complessivi mq 86.500, è sempre stato esercitato su un’area classificata dal PRGC come “area agricola soggetta a vincolo di tutela paesistica”; l’intero impianto, inoltre, ricade all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato Valmanera, individuato con deliberazione della giunta regionale n. 419-14905 del 29 novembre 1996 in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE.

1.3. Alla fine degli anni ‘90 il Comune di Asti ha tentato di regolarizzare l’impianto adottando una variante al Piano Regolatore Generale che prevedeva la modifica della destinazione urbanistica del sito con la previsione di un’area sportiva a ciò destinata (SP1).

1.4. Tale previsione è stata però stralciata dalla Regione in sede di approvazione della variante a seguito del parere sfavorevole della commissione tecnico urbanistica, sicchè la variante è stata approvata con DGR n. 30-71 del 24 maggio 2000 non prevedendo tale destinazione d’uso (che è rimasta quindi “agricola” con vincolo paesistico).

1.5. L’impianto ha così continuato ad essere esercitato di fatto sulla predetta area.

2) EVENTI PIU’ RECENTI

2.1. In anni più recenti la Provincia di Asti, con determinazione dirigenziale n. 2386 del 18.05.2010 ha diffidato il legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Cross Club Asti, gestore dell’impianto, “all’esercizio ed all’organizzazione di attività fuoristrada motoristica sia di natura non competitiva che competitiva in carenza dell’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/1997, da svolgersi secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 della L.R. 19 del 29.06.2009, e delle fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed ex L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.”.

2.2. Il 27.05.2010 il legale rappresentante della predetta associazione sportiva ha presentato alla Provincia di Asti istanza ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98 per l’avvio della fase di verifica della procedura di VIA, e nel contempo ha richiesto l’autorizzazione in deroga allo svolgimento dell’attività motoristica programmata per il periodo giugno/ottobre 2010.

2.3. Con determinazione dirigenziale n. 2681 del 28.05.2010 la Provincia di Asti ha accolto la richiesta di “deroga” autorizzando l’Associazione Sportiva a svolgere “l’attività motoristica già programmata per il periodo giugno/ottobre 2010” secondo un preciso “calendario” che in sostanza ha limitato la deroga a dieci giorni specificamente indicati.

2.4. A tale provvedimento ha fatto seguito la decisione dirigenziale n. 343 del 4 giugno 2010 con cui il Comune di Asti, dal canto suo, ha rilasciato l’”autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea” limitatamente ai giorni di svolgimento delle predette competizioni, confermando nel contempo “la diffida all’esercizio dell’attività motoristica di natura non competitiva…nelle more dell’espletamento dei procedimenti di Valutazione di Incidenza e della Fase di Verifica”.

2.5. Con successiva determinazione dirigenziale n. 3943 del 13.08.2010 la Provincia di Asti, alla luce delle numerose e profonde criticità evidenziate dagli enti competenti (in particolare da ASL, ARPA e Regione) ha ritenuto necessario sottoporre il progetto dell’impianto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/88, sulla scorta delle seguenti motivazioni conclusive:

“- l’impianto esistente si colloca in un’area di notevole interesse ambientale (Rete natura 2000 come Sito d’Importanza Comunitaria denominato “Valmanera”);

- l’attività di motocross rappresenta una notevole fonte di pressione all’interno del S.I.C.;

- la documentazione presentata dal proponente risulta essere molto superficiale in merito alla potenziale incidenza dell’opera su ambienti e specie presenti nel S.I.C. ed inserite degli Allegati alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE “Uccelli”.

2.6. Con lo stesso provvedimento la Provincia ha evidenziato la necessità che la fase di valutazione di impatto ambientale sia “attivata dal proponente” e che nel contesto di tale procedimento siano sviluppati una serie dettagliata di “tematismi”, concernenti gli habitat presenti nel sito, gli aspetti gestionali della pista, i potenziali impatti diretti e indiretti dell’attività motoristica, compresi quelli collaterali legati all’afflusso sull’area di numerosi utenti e spettatori, le potenziali interazioni tra l’impianto e le specie protette segnalate nel SIC, le misure programmate dal proponente per mitigare e minimizzare gli impatti a carico di specie e habitat tutelati.

2.7. Infine, lo stesso provvedimento ha precisato che “la risoluzione della compatibilità urbanistica dell’area” costituisce “una priorità indispensabile per lo svolgimento delle procedure di VIA e di Valutazione d’Incidenza, di modo che è necessario che tale aspetto sia “adeguatamente affrontato, prima di procedere con le successive fasi del processo valutativo”; e da ultimo ha imposto al proponente di “attivare la procedura di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009” tramite la predisposizione di tutta la documentazione a tal fine occorrente.

2.8. Il provvedimento della Provincia non ha avuto seguito.

2.9. Successivamente, con delibera consiliare n. 59 del 3 novembre 2010, il Comune di Asti ha approvato, ai sensi dell’art. 31 ter comma 2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., un “documento programmatico” in cui ha manifestato l’intendimento di “regolarizzare la presenza sul proprio territorio del Crossodromo di Valmanera” attraverso l’approvazione di una variante strutturale al PRGC che conferisca al territorio occupato dall’impianto “la destinazione più simile tra quelle previste dal vigente PRGC rappresentata dalle aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport”.

2.10. Hanno fatto seguito – per quel che risulta agli atti di causa – due sedute della Conferenza di Pianificazione di cui all’art. 31 ter citato, in date 17.12.2010 e 27.02.2011, nel corso delle quali i rappresentanti di Provincia Asti, Regione Piemonte, ARPA e ASL hanno sollevato perplessità in ordine all’attuale localizzazione dell’impianto, segnalando l’opportunità di studiare una “rilocalizzazione” dello stesso in sito maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale.

2.11. Gli atti di causa non consentono di comprendere cosa sia successo tra la seconda conferenza di pianificazione e la sottoscrizione dell’accordo procedimentale di cui si dirà qui di seguito (e quindi nel periodo dal febbraio al luglio 2011).

2.12. Certo è che il 12 luglio 2011 Provincia di Asti, il Comune di Asti e il Cross Club Asti hanno sottoscritto una “Convenzione urbanistica e accordo procedimentale ex L. 241/90” in forza della quale, in sintesi:

- il Cross Club si è obbligato a sostenere le spese di competenza del Comune di Asti per la redazione di ogni atti inerenti i procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza connessi alla variante urbanistica, entro l’importo massimo di € 65.000 garantito da fideiussione a prima richiesta;

- il Comune di Asti e la Provincia di Asti si sono impegnati a coordinare le procedure di VAS (relativa alla variante urbanistica) e di VIA (relativa all’impianto);

- gli stessi enti, inoltre, “al fine di non compromettere le opportunità derivanti dalla continuità di esercizio dell’impianto e quindi di non vanificare di fatto le finalità delle presente convenzione”, si sono impegnati “a adottare gli atti di rispettiva competenza affinchè l’impianto possa essere mantenuto in esercizio nel rispetto del DPR 3 aprile 2001 n. 304 in forma temporanea e provvisoria durante l’espletamento della procedura di VIA”, indicando i limiti e le prescrizioni a cui detto esercizio provvisorio sarà assoggettato;

- le parti, infine, si sono impegnate a rispettare un “cronoprogramma” per l’espletamento di tali incombenti, articolato su complessivi 740 giorni.

2.13. L’accordo procedimentale è stato approvato dalla Provincia di Asti con determinazione dirigenziale n. 3595 dell’11.07.2011 e dal Comune di Asti con delibera di giunta n. 305 del 28.06.2011.

2.14. All’accordo procedimentale del 12 luglio 2011 ha fatto seguito, infine, la determinazione dirigenziale n. 152/12 del 9 marzo 2012 con cui il Comune di Asti:

- ha autorizzato Crosetti Giampiero, legale rappresentante del Cross Club Asti, “all’esercizio temporaneo e provvisorio delle attività rumorose non competitive e competitive, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 3 e 5 del DPR 304/2001, presso la pista motoristica sita in Asti, loc. Valmanera n. 86, in deroga ai limiti acustici di cui al Piano di Classificazione Acustica Comunale, subordinatamente al rispetto delle condizioni riportate nell’Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale”;

- ha concesso al medesimo la licenza di agibilità e di esercizio per effettuare, presso il Crossodromo di Valmanera, la manifestazione sportiva “gare di motocross” a carattere di pubblico spettacolo, in sette giorni specificamente individuati e con prescrizioni relative alla capienza massima di spettatori e ai limiti di rumorosità;

- ha precisato che l’autorizzazione ha “validità temporanea e provvisoria nella more dell’esito delle valutazioni acustiche di collaudo, nonché dei procedimenti amministrativi di VAS, VIA e variante urbanistica, con possibilità di successive modifiche o revoche in relazione all’esito di tali procedimenti”.

2.15. Sostanzialmente, le condizioni di esercizio specificate nell’Allegato A) della determina comunale prevedono che:

- l’attività non competitiva venga svolta tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18.00;

- l’attività competitiva nei 7 giorni specificamente individuati.

3) IL RICORSO DEL WWF.

3.1. Con ricorso notificato al Comune di Asti il 28.05.2001 e all’A.S. Cross Club Asti il 28-30.05.2012 e depositato il 13.06.2012, W.W.F. Italia, O.N.G. Onlus ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la predetta determinazione dirigenziale n. 152/12 del 09.03.2012 e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, con i quali ha lamentato:

I) “Eccesso di potere per carenza di istruttoria dedotto anche quale difetto di motivazione. Violazione di legge in relazione al P.R.G.C. vigente. Violazione di legge in relazione all’art. 12 L.R. 40/88”: il provvedimento impugnato è illegittimo perché ha autorizzato la gestione di un impianto sportivo di motocross aperto al pubblico tutti i giorni dell’anno in un’area avente destinazione agricola e sottoposta a vincolo paesistico, per di più in contrasto con le valutazioni critiche formulate dalla Provincia di Asti con determinazione dirigenziale 13.08.2010 n. 3943 (con la quale era stata ritenuto necessario sottoporre il progetto dell’impianto alla preventiva valutazione di impatto ambientale e alla contestuale Valutazione d’Incidenza); l’impugnata licenza di agibilità e di esercizio dell’attività motoristica sul sito presuppone la regolarità urbanistica e la compatibilità ambientale dell’impianto, che nella specie non sussistono; l’autorizzazione presuppone l’espletamento della procedura di VIA, che allo stato è in corso e non risultano adottati provvedimenti favorevoli all’istante; in assenza di giudizio positivo di compatibilità ambientale, il Comune non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione impugnata.

II) “Violazione di legge in relazione all’art. 43 c. 10 L.R. 19/2009”: il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per violazione della norma citata, la quale stabilisce che la Valutazione ai sensi del d.p.r. 357/1997 costituisce “presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di natura analoga, per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento”; nel caso di specie, invece, l’autorizzazione è stata rilasciata prima che si sia concluso con esito positivo il procedimento di valutazione di incidenza.

3.2. Si è costituito il Comune di Asti, eccependo in via preliminare:

- il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sul duplice rilievo che il ricorso è stato proposto dal WWF nazionale, anzichè da quello regionale, e per profili urbanistici ed edilizi, anziché ambientali;

- l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di atti presupposti, con particolare riferimento all’accordo procedimentale del 12 luglio 201i e agli atti che l’hanno approvato.

- nel merito, il Comune di Asti ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, argomentando in particolare sulla natura meramente temporanea e provvisoria dell’autorizzazione impugnata.

3.3. Con ordinanza n. 396/12 del 29 giugno 2012 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso appare provvisto di sufficienti elementi di fumus boni iuris, dal momento che il provvedimento impugnato, diversamente dalla disciplina previgente, autorizza per un tempo indefinito e allo stato indefinibile un’attività potenzialmente lesiva del contesto ambientale sottoposto a specifica tutela, in assenza di preventiva valutazione di incidenza ambientale e di prevalenti (e comprensibili) ragioni di pubblico interesse; Considerato che il danno paventato dalla ricorrente appare provvisto dei necessari caratteri di gravità e irreparabilità”.

3.4. Con successiva ordinanza n. 3842/12 del 26.09.2012 il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l’appello cautelare proposto dall’associazione Sportiva Cross Club Asti con valutazioni limitate all’assenza di periculum.

3.5. Successivamente, si è costituita in giudizio l’Associazione Sportiva Cross Club Asti, anch’essa svolgendo eccezioni preliminari analoghe a quelle formulate dalla difesa comunale, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.6. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012, avendo il difensore di parte controinteressata affermato, tra l’altro, che nelle more del giudizio si sarebbe già conclusa, con esito positivo, la fase di VAS e sarebbe tuttora in corso quella di VIA e di Valutazione d’Incidenza, la Sezione ha ritenuto opportuno, con ordinanza collegiale n. 1296/12 del 7 dicembre 2012, acquisire documentati chiarimenti dal Comune di Asti, rinviando la causa all’udienza del 18 aprile 2013, confermando nelle more la misura cautelare già disposta.

3.7. Il Comune di Asti ha ottemperato puntualmente. La stessa parte controinteressata ha prodotto documentazione pertinente alla procedura di VAS in corso.

3.8. In prossimità della nuova udienza di discussione, le difese del Comune di Asti e del controinteresasto ha prodotto memorie conclusive, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. All’udienza pubblica del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni preliminari, di analogo tenore, formulate dalle difese dell’amministrazione comunale e della parte controinteressata.

1.1. Con un primo rilievo, si eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, sul rilievo che il ricorso sarebbe stato proposto per motivi di carattere urbanistico-edilizio estranei allo scopo statutario del soggetto ricorrente, limitato alla tutela dell’ambiente; inoltre, sarebbe stato proposto dall’articolazione nazionale dell’associazione, in luogo di quella regionale.

L’eccezione va disattesa sotto entrambi i profili dedotti.

Sotto il primo profilo, va osservato che il ricorso è stato proposto dall’associazione ricorrente a presidio dei valori ambientali e paesaggistici afferenti il sito in questione, come dimostra chiaramente il contenuto delle doglianze proposte, dirette tutte a censurare l’autorizzazione impugnata per essere stata rilasciata senza il preventivo esperimento delle procedure di VAS, VIA e di Valutazione d’Incidenza.

Peraltro, già in sede procedimentale WWF aveva presentato al Sindaco di Asti articolate deduzioni con nota del 20.11.2010 (doc. 4 ricorrente), tutte incentrate sui profili di tutela ambientale.

Sotto il secondo profilo, va osservato che la legittimazione processuale delle associazioni di protezione ambientale di carattere nazionale individuate con decreto ministeriale ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 (tra le quali è ricompresa notoriamente anche WWF) è prevista direttamente dalla legge; semmai, è con riferimento alle articolazioni regionali che può porsi il problema, di volta in volta, di verificarne l’effettiva rappresentatività (cfr. CGA sez. giurisd. Regione Sicilia, 16 ottobre 2010, n. 933).

1.2. Con un secondo rilievo, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di atti presupposti, ed in particolare dell’accordo procedimentale del 12 luglio 2011 e degli atti che l’hanno approvato.

Osserva il collegio che anche tale eccezione è infondata e va disattesa, dal momento che l’accordo procedimentale del 12 luglio 2011 conteneva il mero impegno programmatico delle parti ad adottare gli atti di rispettiva competenza per consentire il mantenimento in esercizio dell’impianto nelle more dell’espletamento dei procedimenti di VAS e VIA; tale impegno programmatico ha assunto carattere di concretezza e di immediata lesività della sfera giuridica dell’associazione ricorrente solo con l’adozione dell’atto impugnato, nella misura in cui questa, pur in assenza dell’espletamento delle procedure di VAS e VIA, ha previsto l’immediata apertura dell’impianto tutti i giorni dell’anno.

Si può quindi passare all’esame del merito.

2. Nel merito, si osserva quanto segue.

2.1. Come si è esposto in premessa, l’impianto di motocross di Valmanera è insediato di fatto fin dai primi anni ’70 in una zona del territorio del comune di Asti incompatibile dal punto di vista urbanistico, in quanto a vocazione “agricola” e soggetta a vincolo paesistico, oltre che sito di interesse comunitario.

2.2. Il tentativo del Comune di Asti di regolarizzare l’insediamento verso alla fine degli anni ’90 attraverso una variante parziale del PRGC contemplante la modifica della destinazione urbanistica del sito da “agricola” a “servizi per lo sport”, non ha superato il vaglio della Regione e non ha avuto più seguito.

2.3. Nel maggio 2010 la Provincia di Asti ha addirittura vietato l’esercizio dell’attività motoristica, sia competitiva che non competitiva, nell’impianto di Valmanera, in carenza dell’espletamento dei procedimenti di Valutazione d’Incidenza e di verifica della procedura di VIA; e solo dopo che il gestore ha provveduto a presentare l’istanza per l’avvio della fase di verifica del procedura di VIA, la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione in deroga a svolgere l’attività motoristica, peraltro limitandola a quella competitiva e secondo un preciso calendario di gare, che in sostanza ha limitato la deroga a soli dieci giorni l’anno.

2.4. Questa situazione è rimasta sostanzialmente invariata fino alla data di adozione dell’atto impugnato nel presente giudizio, con cui il Comune di Asti, facendo seguito agli accordi programmatici assunti con la Provincia di Asti e con l’associazione sportiva cross club Asti con convenzione del 12 luglio 2011, ha autorizzato il gestore dell’impianto, non solo a continuare l’esercizio dell’attività competitiva di motocross nei pochi giorni già autorizzati in deroga dalla Provincia nel 2010, ma a tenere aperto tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, nella fascia oraria 10-13, 14.30-18, per l’svolgimento dell’attività non competitiva.

2.5. Il tutto in deroga, non solo alla destinazione urbanistica dell’area, ma anche ai limiti acustici di cui al Piano di Classificazione Comunale.

2.6. E tali determinazioni sono state assunte senza che nel frattempo siano state portate a compimento le verifiche di compatibilità ambientali dell’impianto, ma sul semplice accordo che le stesse sarebbero state avviate ad iniziativa del gestore e quindi ultimate in un arco temporale di circa 2 anni (740 giorni).

2.7. Si tratta, secondo il collegio, di una decisione irragionevole e contraddittoria rispetto alle determinazioni assunte, anche in epoca di poco precedente, dalle stesse amministrazioni: basti considerare che ancora nell’agosto 2010 (quindi meno di un anno prima dell’accordo procedimentale del 12 luglio 2011), la stessa Provincia di Asti aveva ritenuto necessario sottoporre il progetto dell’impianto alla Valutazione di Impatto Ambientale alla luce delle numerose criticità rilevate nella precedente fase di verifica ai fini della sottoposizione a VIA.

2.8. Analoghe valutazioni erano state svolte dai rappresentanti di Provincia, Regione, ARPA e ASL nei primi mesi del 2011 sede di Conferenza di Pianificazione, dove erano state espresse forti perplessità sull’attuale localizzazione dell’impianto, segnalando l’opportunità di una rilocalizzazione dello stesso in un sito maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale.

2.9 Ebbene, è in tale contesto di palese criticità per la permanenza dell’impianto nel sito di Valmanera, che è intervenuto l’accordo procedimentale del luglio 2011; accoro col quale la Provincia, il Comune e il gestore dell’impianto si sono accordati nel senso di avviare le procedura di VAS e di Valutazione d’Incidenza prodromici all’approvazione di una futura variante del Piano Regolatore (che dovrebbe regolarizzare l’impianto nell’attuale localizzazione), fissando al riguardo un “cronoprogramma” di circa 2 anni e autorizzando nelle more il gestore a “continuare” l’attività motoristica, non più però nei limiti dei 7-10 giorni già autorizzati “in deroga”, ma per tutti i giorni dell’anno per più di sei ore al giorno, in deroga pure ai limiti acustici.

2.10. Allo stato, come risulta dalla documentazione acquisita dal collegio in sede istruttoria, la fase di VAS non è affatto conclusa (come frettolosamente riferito in udienza dal patrono del controintessato): il Comune di Asti riferisce che il procedimento di VAS verrà avviato “non prima di 250/300 giorni a decorrere dal 18.02.2013”, data in cui il gestore dell’impianto ha restituito agli uffici le copie degli elaborati relativi al procedimento di VAS sottoscritti per accettazione delle condizioni in esse riportate.

2.11. Quanto ai procedimenti di VIA e di Valutazione di Incidenza, gli stessi - riferisce sempre il Comune – “potranno essere avviati solo a seguito della conclusione positiva dei procedimenti di VAS e di variante al PRGC”.

2.12. In sostanza, allo stato, non è certo cosa attesterà la VAS; non è certo se la VAS condurrà all’approvazione di una variante al PRGC in senso compatibile alla permanenza dell’impianto (se anche il Comune l’adottasse, non si può prevedere cosà deciderà la Regione in sede di approvazione, viste le criticità già rilevate in passato, sia dalla Regione che dalla Provincia); non è certo, infine, quale sarà il risultato delle fasi di VIA e di Valutazione di Incidenza che dovrebbero essere avviate dopo l’ipotetica approvazione della variante urbanistica.

2.13. I tempi per l’espletamento di tali incombenti sono lunghi e incerti: i due anni approssimativi stabiliti nel cronoprogramma attengono solo alla fase di VAS, ma non considerano gli ulteriori tempi necessari per l’approvazione (del tutto ipotetica, peraltro) della variante urbanistica e per l’espletamento della VIA e della Valutazione d’incidenza.

2.14. In tale contesto, l’autorizzazione impugnata nel presente giudizio, benchè qualificata “temporanea”, è potenzialmente illimitata, apparendo piuttosto come l’espediente utilizzato dalle parti per aggirare i vincoli di legge attualmente ostativi alla permanenza in loco dell’attività motoristica.

3. Alla luce di tali considerazioni, sussistono in definitiva le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente, dal momento che con l’atto impugnato è stata autorizzata un’attività potenzialmente dannosa per il contesto ambientale sottoposto a specifica tutela vincolistica per un periodo di tempo allo stato indefinito e indefinibile, in assenza del necessario e preventivo espletamento delle procedure di legge volte a verificare l’impatto e la compatibilità ambientale dell’insediamento di cui si discute.

4. Il ricorso va pertanto accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

5. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)