TAR Campania (NA) Sez. VII n.1773 del 1 aprile 2017
Sviluppo sostenibile.Impianti eolici (questione legittimità costituzionale)
 
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4 LR Campania n. 6/2016 della legge della Regione Campania in tema di moratoria delle autorizzazioni uniche in materia eolica con riferimento agli artt. 41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione (segnalazione Avv. M. BALLETTA)

Pubblicato il 01/04/2017
N. 01773/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03320/2016 REG.RIC.          


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3320 del 2016, proposto da:

Fort@Energy Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo D'Andrea, Patrizia Spagnuolo C.F. SPGPRZ72B62H894I, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Martucci Schisa in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 26;

contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio C.F. CNSMLR63B41H703M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia 81;
per l'annullamento
della nota della Giunta regionale della Campania prot. 2016- 03397655 del 17.5.2016 con cui si comunicava alla società ricorrente che: "ai sensi della legge regionale n. 6 del 05/04/2016 art. 15 è vietata l'emissione dei decreti autorizzativi da voi richiesti";
nonché per l'annullamento di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato, pedissequo, consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I MOTIVI DI RICORSO
La ricorrente società ha presentato alla Regione Campania istanza per ottenere il rilascio di due autorizzazioni uniche - ai sensi del D. Lgs n. 387/2003 - relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica in agro del Comune di San Giorgio la Molara (BN) (contraddistinti rispettivamente con i codici 48/148 e 48/143)
In relazione ai predetti impianti, nello svolgimento del procedimento di autorizzazione, si sono tenute le rispettive conferenze di servizi, in data 10.3.2016, conclusesi con esito positivo.
A fronte del favorevole esito dell’istruttoria, la società ricorrente ha sollecitato l’emissione dell’autorizzazione unica da parte della Giunta Regionale per la costruzione e l’esercizio dei citati impianti eolici.
La Giunta Regionale della Campania (Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico - u.o.d. energia e carburanti) ha rigettato tale richiesta con la nota impugnata prot. 2016 – 0339765 del 17.5.2016 con la motivazione che ai sensi dell’art. 15 LR Campania n. 6/2016 “è vietata l’emissione dei decreti autorizzativi richiesti”.
Avverso il detto provvedimento è insorta la Fort@energy srl deducendo, con il ricorso in epigrafe, i seguenti vizi dell’atto di diniego:
- violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, violazione art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003 e successive modifiche, irragionevolezza e illogicità manifesta, sviamento e malgoverno;
- errata applicazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, abuso di potere, sviamento del giusto procedimento, violazione art. 41 della Costituzione;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, irretroattività della legge, ingiustizia manifesta e malgoverno;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento rispetto alle determinazioni della conferenza dei servizi, vizio di motivazione.
Assume la ricorrente, sotto diversi profili giuridici, che il rifiuto degli uffici della Giunta regionale non sarebbe giustificato dalla normativa vigente, sussistendo il dovere dell’amministrazione di emanare un provvedimento positivo.
Si è costituita la Regione Campania deducendo che l’art. 15, comma 4, L. 6/2016 impone la sospensione dei procedimenti autorizzativi in itinere e che quindi la risposta data dagli uffici regionali sarebbe vincolata dalla necessità di dare attuazione al disposto legislativo.
RILIEVO D’UFFICIO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 15, TERZO E QUARTO COMMA, LR CAMPANIA n. 6/2016.
Il gravato provvedimento costituisce atto immediatamente lesivo in quanto l’amministrazione regionale, invece che concludere il procedimento con atto espresso come previsto dall’art. 12 D. Lgs n. 387/2003 arresta, peraltro senza la fissazione di un termine finale, la procedura autorizzativa impedendo l’avvio dell’iniziativa progetta dalla ricorrente.
La Giunta campana nel denegare l’istanza ha dato diretta ed espressa applicazione alla previsione di cui all’art. 15 LR Campania n. 6/2016. Tale articolo dispone che:
- in attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 6/2016, con delibera di Giunta regionale, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con delibera di Giunta regionale “sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw”;
- espressamente, “in attesa dell’approvazione delle deliberazioni” di cui supra “è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale” (LR 6/2006, articolo 15, comma 3).
- tale previsione trova ulteriore conferma per il caso di specie al medesimo art. 15, comma 4, LR 6/2006, ove si prescrive che “la sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Di tale articolo fanno applicazione gli uffici regionali per negare il rilascio dell’autorizzazione unica.
Questo Collegio ritiene che la richiamata previsione legislativa sia costituzionalmente illegittima, secondo quanto di seguito osservato, ed intende pertanto sottoporre la stessa al sindacato della Corte Costituzionale, per contrasto con gli art. 41, 97 e 117 Cost.
SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ
La questione di costituzionalità si presenta senza dubbio di carattere rilevante in quanto, come innanzi accennato, l’atto oggetto di gravame è motivato unicamente sul rilievo della previsione ostativa di cui all’art. 15 LR Campania 6/2016, norma della cui legittimità costituzionale si dubita.
Tale disposizione prevede infatti l’inibizione del potere autorizzativo in materia di impianti ad energia eolica in attesa che vengano adottate le richiamate deliberazioni regionali in materia di localizzazione e impatto ambientale dei suddetti impianti.
La questione di costituzionalità qui prospettata si presenta quindi di carattere dirimente in quanto l’atto impugnato costituisce una diretta applicazione della disposizione di legge regionale contestata.
Non è decisiva né ha poi valore satisfattivo per la ricorrente la circostanza che la Conferenza di servizi sia stata conclusa con esito sostanzialmente positivo; la costruzione dell’impianto proposto e la successiva messa in attività sono infatti realizzabili solo a seguito dell’adozione formale da parte della Regione dell’“autorizzazione unica” prevista dall’art. 12, comma 3 D. Lgs n. 387/2003 (il cui rilascio “costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto” cfr. art. 12, comma 4 D. Lgs n. 387/2003) quale atto con cui si perfeziona il procedimento avviato dall’istanza della società ricorrente.
L’applicazione di tale disposizione si impone dunque, in virtù del pacifico principio del tempus regit actum agli uffici regionali, a prescindere dall’avvenuto svolgimento (con esito positivo) della fase istruttoria, impedendo il rilascio del richiesto titolo abilitativo.
Il disposto della cui costituzionalità si dubita non può peraltro essere suscettibile di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, posto che la formulazione letterale della disposizione, univoca e non suscettibile di diversa lettura, è quella di costituire una moratoria sulle autorizzazioni di impianti eolici fino alla adozione delle delibere richiamate.
SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ
La Corte costituzione ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano in materia di fonti di energia rinnovabili – analoghe a quella censurata nell’odierno giudizio – sia all’ambito materiale relativo alla «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia a quello relativo alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., ove la potestà legislativa regionale ha natura concorrente e spetta dunque allo Stato fissare i principi fondamentali; la Corte ha altresì affermato che i parametri menzionati esprimono obiettivi convergenti, in quanto la produzione da fonti rinnovabili non fossili è, per definizione, protettiva dell’ambiente (ex plurimis, sentenze n. 199/2014 e 308/2011).
Il legislatore statale ha espressamente disposto - tramite l’art. 12, comma 4 D.lgs. n. 387/2003 – che, fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, “il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni” al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
Tale disposizione che introduce un termine massimo per la definizione dell’istanza costituisce, secondo la giurisprudenza costituzionale, principio fondamentale della materia vincolante per il legislatore regionale e «risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (sentenza Corte Costituzionale n. 364 del 2006, cfr. anche sentenze n. 124/2010, n. 192/2011, 189/2014)
L’ordinamento nazionale in materia ha peraltro dato attuazione agli impegni assunti in ambito internazionale e poi trasfusi nel diritto comunitario prima con la Direttiva 2001/77/CE (relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità anche alla luce degli impegni Europei conseguenti all'adesione dell'Italia ai protocolli di Kyoto sul contenimento del CO2 ed alle successive integrazioni relative alla limitazione dell'uso dei combustibili fossili e degli idrocarburi) e poi con la Direttiva 23 aprile 2009/28/CEE di modifica e abrogazione della precedente direttiva.
La disciplina nazionale in materia costituisce quindi adeguamento alle norme comunitarie (nella specie articolo 6 della Direttiva 27 settembre 2001/77/CEE che imponeva di "... ridurre gli ostacoli normativi di altro tipo ... e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo"; ora articolo 13 della Direttiva 23 aprile 2009/28/CEE a mente del quale si dispone "le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione siano proporzionate e necessarie" e vadano previste "... procedure di autorizzazione semplificate e accelerate").
Di conseguenza, anche in applicazione della normativa comunitaria, la disciplina legislativa sul procedimento autorizzativo degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura di normativa speciale, informata al canone della massima semplificazione al fine di rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa (cfr. da ultimo Corte costituzionale n. 13 del 28 gennaio 2014).
Ne consegue che il sostanziale favor del legislatore comunitario e nazionale, sottolineato anche dal giudice costituzionale come limite alla competenza legislativa delle Regioni (cfr. ancora Corte Costituzionale sentenza n. 224 del 17 ottobre 2012), comporta che il margine di intervento riconosciuto alla Regione non tolleri in alcun modo irragionevoli limitazioni all'istallazione dei generatori sul territorio regionale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 344/2010).
La disposizione regionale evidenziata stabilisce invece una moratoria indiscriminata sulle autorizzazioni agli impianti di produzione energetici che eccede dalla competenza del legislatore campano, sovrapponendosi ai principi dettati dallo Stato circa la definizione tempestiva del procedimento di autorizzazione unica (fissata, si ripete, in novanta giorni dall’art. 12, comma 4 , D.lgs. n. 387/2003) e inserendo eccezioni al principio di massima e celere diffusione delle fonti di energia rinnovabili.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse, deve ritenersi dunque che la norma regionale impugnata determini un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, sottese al principio fondamentale sopra richiamato e stabilito dalla legge statale (art. 12, comma 4, D.lgs. n. 387/2003).
Tale contrasto comporta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale e, nella specie, fissare una causa di sospensione non prevista a livello nazionale e comunque superiore al termine fissato dal legislatore statale (cfr. in termini Corte Costituzionale n. 364/2006).
La detta disposizione appare peraltro in contrasto con gli art. 97 e 41 della Costituzione, posto che, per le ragioni sopra indicate, la sospensione di una potere autorizzativo relativo ad un’attività consentita, promossa e incentivata dall’ordinamento nazionale e comunitario non trova giustificazione nel buon andamento dell’amministrazione e costituisce un grave ostacolo all’iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimità costituzionale, riguardante l'art. 15, comma 3 e 4, LR Campania n. 6/2016 nella parte in sospende il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale per contrasto con gli art. 41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione.
Ciò posto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima):
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4 LR Campania n. 6/2016 della legge della Regione Campania con riferimento agli artt. 41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione, nei termini evidenziati in parte motiva;
- dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- sospende il giudizio in corso;
- dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Campania nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro Rosalia Maria Rita Messina