Cass. Sez. III n. 30551 del 2 agosto 2011 (Ud.15 lug.2011)
Pres. Lombardi Est.Franco Ric. E.
Beni ambientali.Opera realizzata in un centro storico

La realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di lavori di qualsiasi genere in un'area inclusa nella zona di centro storico non integra la contravvenzione di cui all'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto il centro storico non è, di per sè, soggetto al vincolo paesaggistico. (In motivazione la Corte ha precisato che la soggezione al vincolo dell'area richiede la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento regionale emesso ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ovvero la sua ricomprensione fra i beni già paesaggisticamente vincolati ai sensi della l. n. 1497 del 1939 o del D.Lgs. n. 490 del 1999).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 15/07/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1740
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 12909/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.P. , nata a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa 20 gennaio 2011 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 15 luglio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 maggio 2009, il giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, dichiarò E.P. colpevole dei reati di cui: A) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere realizzato, senza permesso di costruire ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, previa demolizione di un vecchio e vetusto fabbricato, un nuovo fabbricato di tre elevazioni fuori terra con strutture in cemento armato; B) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, per avere realizzato le dette opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, senza il prescritto nulla osta della soprintendenza ai BBCCAA; C) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 64 e 71, per non avere assicurato che l'esecuzione di dette opere avvenisse in modo da assicurare la stabilità delle strutture ed evitare pericolo, in base a progetto redatto da tecnico abilitato; D) agli artt. 65 e 72 testo unico dell'edilizia; E) agli artt. 83, 93 e 95, testo unico dell'edilizia; F) agli artt. 94 e 95 testo unico dell'edilizia, e la condannò alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda, con l'ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con la sospensione condizionale della pena subordinata alla esecuzione dei due detti ordini.
La corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha eliminato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell'ordine di demolizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.; erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c); erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen.. Osserva che le era stato contestata la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), per avere realizzato una costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939. In dibattimento è però emerso che la zona non era sottoposta a vincolo paesaggistico o che comunque non vi era prova di ciò. È solo emerso che la zona era stata destinata a centro storico da un PRG adottato ma ancora inefficace perché non approvato dalla regione. Lamenta quindi di essere stata condannata per un fatto non contestato e che comunque non integra il reato perché la L. n. 1497 del 1939 non fa riferimento ai centri storici. 2) erronea applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, perché il reato non sussiste in quanto, non trattandosi di zona vincolata ex L. n. 1497 del 1939, non era necessario il nulla osta della soprintendenza.
3) erronea applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, perché la corte d'appello avrebbe dovuto modificare la sentenza di primo grado anche in relazione all'ordine di demolizione delle opere abusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza è infondata (perché la condanna è intervenuta, sia pure erroneamente, proprio in relazione al fatto contestato) ed è comunque inammissibile perché si tratterebbe di una violazione che non era stata dedotta con i motivi di appello e che non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il primo ed il secondo motivo sono per il resto fondati. L'imputata aveva già con l'atto di appello eccepito che la zona in questione non era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, così come contestato. La corte d'appello ha in sostanza ammesso che l'eccezione era fondata (non avendo indicato alcun elemento di prova da cui risultasse un vincolo del genere) ma si è limitata ad affermare che il vincolo derivava dal fatto che il nuovo PRG adottato includeva l'area nell'ambito del centro storico. Ora - a parte l'eccezione della ricorrente relativa all'inefficacia del PRG perché solo adottato, ma non ancora approvato - l'affermazione della corte d'appello non è esatta, in quanto non è sufficiente che una area sia inclusa nella zona di centro storico perché sia anche automaticamente soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla L. n. 1497 del 1939.
Va a questo proposito ricordato che la L. n. 1497 del 1939, cui sia la contestazione sia le sentenze di merito fanno riferimento in relazione a fatti commessi fino al 21.7.2006, è stata abrogata già con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 166, a sua volta poi abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184. In ogni caso, alla data del 21.7.2006 era già, da oltre due anni, entrato in vigore il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui art. 136 dispone che possono essere assoggettati alle disposizione sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico una serie di beni fra cui sono indicati (comma 1, lett. c)) "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici". Ai sensi del successivo art. 137, peraltro, spetta alla apposita commissione regionale formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree indicate dall'art. 136, comma 1, lett. c). Ai sensi dell'art. 140, infine, spetta alla regione emanare il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, dettando anche la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, con la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione. Nel caso in esame non risulta - ed anzi, per i motivi indicati, deve escludersi, non avendovi fatto la corte d'appello alcun cenno - che la zona in cui sorge il fabbricato abusivo in questione fosse stata dichiarata di notevole interesse pubblico con provvedimento regionale emesso ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, citato art. 140. Nemmeno risulta che essa fosse stata compresa fra i beni in precedenza sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 1939 o del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Di conseguenza, non essendovi alcuna prova che la zona fosse soggetta a vincolo paesaggistico, non era nemmeno necessario il preventivo nulla osta da parte della Soprintendenza ai BBCCAA, e conseguentemente non sussiste il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) perché il fatto non sussiste, dal che deriva anche la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'inesistenza di un vincolo paesaggistico comporta poi che l'abuso edilizio di cui al capo A) integra il reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), e non quello di cui all'art. 44, lett. c). Di conseguenza, così diversamente qualificato il fatto contestato nel capo A), la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al detto capo A) con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena.
Resta ovviamente fermo l'ordine di demolizione delle opere abusive, essendo infondato, oltre che del tutto generico, il terzo motivo di ricorso.
Sulla responsabilità per il reato di cui al capo A) (così come diversamente qualificato) e per i reati di cui ai capi C), D), E) ed F), con la pronuncia della presente sentenza si forma il giudicato, sicché non potranno più operare per gli stessi eventuali successive cause di estinzione del reato.
Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), perché il fatto non sussiste, ed al solo ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che elimina.
Qualificato il fatto di cui al capo A) come violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i restanti reati con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011