TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 1739, del 24 luglio 2013
Beni Ambientali. Silenzio “devolutivo” del soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004
Il termine assegnato al soprintendente per esprimere il parere (obbligatorio e vincolante) nel procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, commi 8 e 9, ha carattere perentorio, il cui infruttuoso decorso comporta l’obbligo per l’amministrazione procedente di provvedere autonomamente (segnalazione e massima Avv. Tommaso Millefiori).
N. 01739/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Cillo, Alfredo Cillo, Maria Rosaria Lega, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino N. 11/A;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Unione Dei Comuni Terra Di Leuca, Comune Di Gagliano del Capo;
per l'annullamento
della nota prot. n. 2837 del 18 febbraio 2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, sede di Lecce, ha espresso parere contrario ex art. 146, co.8, D.Lgs. n. 42/04 in relazione all'istanza di permesso di costruire presentata dai ricorrenti in data 03 aprile 2012 per l'ampliamento dell'abitazione interessata e realizzazione di piscina pertinenziale, alla via S.P. 358 Litoranea Leuca-Otranto, sul terreno individuato nel N.C.T. al Fg. 16, p.lla 314, nel Comune di Gagliano del Capo;
della nota prot. n. 449 del 18 marzo 2013, ricevuta il 26 successivo, con la quale il Responsabile del procedimento dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" ha comunicato il suddetto parere contrario ed il diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 5.01 NTA del PUTT/P in relazione all'istanza innanzi richiamata;
di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali ivi compresa, ove occorra, la nota soprintendentizia prot. n. 334 del 07 gennaio 2013, contenente il preavviso di diniego ex art. 10-bis L.n. 241/90, e prima ancora il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 19/09/2012 con verbale n. 27 - parere n. 243.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per I Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, sede di Lecce
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Tommaso Millefiori, per i ricorrenti, e l’avv. Maria Grazia Invitto, per l’Avvocatura dello Stato.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato la nota della soprintendenza con la quale è stato comunicato il parere contrario ex art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004 in relazione all’istanza di permesso di costruire per l’ampliamento dell’abitazione e la realizzazione di una piscina pertinenziale, e, con successivi motivi aggiunti, la nota dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, con cui è stato comunicato il parere contrario e il diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Il ricorso è fondato.
L’amministrazione comunale ha negato l’autorizzazione paesaggistica ponendo a fondamento del proprio diniego il parere negativo della soprintendenza.
Questo Tribunale ha precisato che la soprintendenza deve esprimere il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, trascorsi i quali senza che sia stato dato il suddetto parere, l’amministrazione può indire una conferenza di servizi entro il successivo termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta gironi dalla ricezione degli atti da parte della soprintendenza, l’amministrazione provvede sulla domanda. Qualora, la soprintendenza non provveda nel termine perentorio a lei assegnato il parere non ha più portata obbligatoria e vincolante e l’amministrazione deve motivare autonomamente a prescindere dall’eventuale portata del parere tardivo (Tar Lecce, sez. I, 15 giugno 2011, n. 1069).
Nel caso in esame, è la stessa soprintendenza a dichiarare, nel provvedimento impugnato, che il parere è stato rilasciato oltre il termine perentorio e, quindi, l’amministrazione comunale non poteva denegare l’autorizzazione limitandosi a richiamare il parere negativo della soprintendenza, ma doveva, eventualmente, motivare sulla condivisione di quanto espresso dalla soprintendenza, posto che il parere tardivo era da considerarsi privo dell’efficacia attribuitagli dalla legge e cioè privo di valenza obbligatoria e vincolante (Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2013).
In sostanza, il provvedimento impugnato è carente di motivazione, proprio perché si è limitato a richiamare il parere negativo della soprintendenza senza motivare adeguatamente.
L’Amministrazione, in sede di riedizione, dovrà ovviamente accertare l’esatta ubicazione dell’abuso in relazione alle prescrizioni di tutela del PUTT.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE |