TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 3690, del 15 luglio 2013
Beni Ambientali.Vincolo paesistico e divieto incremento volumi

Il divieto d’incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, infatti, ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei luoghi. Mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), viceversa ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03690/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06834/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6834 del 2009, proposto da: 
Mario Scalera & C. s.a.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Migliarotti, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli alla via dei Mille n. 16

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale n° 454 del 5 ottobre 2009, con la quale il Comune di Napoli ha denegato la sua richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato per n° 96 box auto in via Manzoni; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6834 dell’anno 2009, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di aver chiesto un permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio interrato per n° 96 box auto in via Manzoni, su un terreno di sua proprietà, ai sensi dell’art. 9 l. 122/1989;

che, con concessione edilizia n. 170/1990, l’area è stata interamente pavimentata e recintata, sicché il progetto presentava tutti i requisiti necessari;

che tuttavia, dopo aver comunicato un preavviso di rigetto rinviando ad atti non allegati e non facilmente reperibili, rigettava l’istanza.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 26.06.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, atteso che l’Amministrazione, nel comunicare, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ha rinviato ad atti non allegati e non facilmente reperibili; in ogni caso il preavviso non è motivato; 2) l’Amministrazione si è sostituita alla Soprintendenza nell’apprezzamento di compatibilità paesistica, mentre avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Soprintendenza stessa; 3) l’intervento è assentibile ai sensi dell’art. 12 co. 3 del PTP di Posillipo.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come eccepito dall’Amministrazione, il suolo su cui la ricorrente avrebbe intenzione di realizzare il parcheggio interrato ricade in zona B — agglomerati urbani di recente formazione, sottozona Bb —espansione recente della variante generale al Prg. Approvata con DPGRC n° 323 dell'I I giugno 2004 ( BURC n° 29 del 14 giugno 2004, disciplinato dagli art. 31 e 33; in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del DM del 24 ottobre 1957 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( D. Lgs. Del 22 gennaio 2004 n° 42 s.m.i. ); nel Piano Paesistico di Posillipo come zona PI — protezione integrale.

Orbene, è pacifico che la realizzazione di autorimesse interrate costituisca nuova volumetria (TAR Campania, Napoli, IV sez., sentenze n.832 del 17 febbraio 2009 e n.1267 del 4 marzo 2009), in contrasto con l'art. 11 del Piano territoriale paesistico di Posillipo.

Come già ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 963/2010, relativamente ad una fattispecie del tutto analoga, “In particolare, per la zona di P.I. (Protezione Integrale), ove --come risulta pacifico dalla documentazione in atti-- si colloca l’area interessata dal progetto del ricorrente, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di bonifica e ripristino ambientale del sistema vegetale, previsti in generale dall’art. 9 del P.T.P., solo interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde, di prevenzione degli incendi “con esclusione di strade tagliafuoco”, di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture in contrasto con l’ambiente nonché interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile (art. 11, comma 3).

In tale zona risulta comunque vietato <<qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti… è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree… la coltivazione delle cave…l’ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti>>. Sono inoltre vietati <<il taglio e l’espianto di piante di alto fusto nonché il taglio e l’espianto della vegetazione arbustiva>> fatta salva la sostituzione delle essenze malate e di quelle estranee al contesto paesistico, previa apposita programmazione, nonché dei tagli e gli espianti strettamente necessari per scavi e restauri di monumenti antichi (art. 11, comma 4). Nei complessi vegetazionali naturali devono essere inoltre effettuati <<gli interventi atti ad assicurarne la tutela e la conservazione>> (art. 11, comma 5).

8.- In pratica, fatti salvi i limitati interventi che si sono sommariamente indicati, nell’area in questione, come già affermato da questo TAR con la sentenza n. 494 del 27 gennaio 2004, adottata in un’altra vicenda riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato (decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2388 dell’11 maggio 2005; per una questione analoga riguardante l’area di San Martino si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 492 del 27 gennaio 2004, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 6756 del 29 novembre 2005), sono vietate tutte quelle opere che determinano un’alterazione dello stato dei luoghi e, per quel che qui interessa, è vietato qualsiasi intervento che comporti la manomissione e l’alterazione delle superfici destinate a verde (aree vegetazionali naturali).

L’indicata normativa dettata dal P.T.P. di Posillipo, nel consentire, infatti, alcuni limitatissimi interventi nella zona in questione (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle opere già esistenti) non consente invece, in modo assoluto e rigoroso, la possibile alterazione e urbanizzazione e quindi la realizzazione di nuove opere edilizie nelle aree ancora verdi.

Ora, a prescindere dalla più ampia questione riguardante la stessa ammissibilità delle opere necessarie alla realizzazione di un parcheggio interrato in un’area sottoposta ai vincoli così rigorosi che si sono indicati, questione che non può essere risolta in questa sede non costituendo oggetto del ricorso, in ogni caso le indicate disposizioni del P.T.P. non consentono, come evidenziato dalla Soprintendenza, la realizzazione di tutte quelle opere (la realizzazione della rampa di accesso ed il suo conseguente muro di contenimento laterale, la posa in opera di rilevanti superfici, di griglie di areazione dei sottostanti locali) che si configurano come opere rilevanti ai fini paesaggistici, e nemmeno consentono la trasformazione paesaggistica di un’area destinata a verde e non urbanizzata.

9.- Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che tali opere non determinano l’alterazione dell’area in questione o la realizzazione di nuovi volumi.

Quanto all’alterazione dell’area non può nascondersi che la realizzazione di un parcheggio benché interrato (che occupa una superficie di circa 2.120 mq. e prevede quattro livelli interrati), determina una rilevante alterazione dello stato dei luoghi anche a voler considerare tutte le opere di mitigazione dell’impatto ambientale che comunque sono state studiate e che potrebbero essere realizzate.

Il punto è che, secondo le norme del piano paesistico, le aree vegetazionali naturali ricadenti nella zona di Protezione Integrale non possono in alcun modo essere urbanizzate tanto che è vietato finanche l’espianto della vegetazione arbustiva (fatti salvi i limitati casi che si sono su indicati), la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo ed addirittura la realizzazione di strade tagliafuoco (art. 11 del P.T.P.).

10.- Per quanto riguarda poi il divieto di realizzazione di nuovi volumi si deve ricordare che, come già affermato da questo TAR nella citata sentenza n. 494 del 27 gennaio 2004, occorre distinguere il concetto di volume rilevante ai fini edilizi dal concetto di volume rilevante ai fini paesaggistici. Mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), viceversa ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire.

Pertanto le norme di tutela, al fine di salvaguardare la sostanziale integrità di determinati ambiti territoriali, possono anche vietare la realizzazione di qualsiasi volume edilizio (anche interrato) e quindi anche di quei volumi che non sono considerati normalmente rilevanti secondo le norme che regolano l’attività edilizia.

Ne consegue, per restare al caso in esame, che anche la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del suo conseguente muro di contenimento laterale, la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di areazione dei sottostanti locali possono essere considerate rilevanti ai fini paesaggistici e come tali si pongono in contrasto con quelle disposizioni volte ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.”

Giova osservare che tale sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1879/2011, secondo cui “Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude infatti qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr., Cons. Stato, IV, n. 102/1997, in cui proprio in una fattispecie simile alla presente è stato ritenuto che costituisce opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico). Ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei luoghi; proprio quello che nel caso di specie le norme di tutela vogliono impedire.”

Poiché il permesso di costruire non poteva comunque esser rilasciato, sono da ritenere irrilevanti le censure di carattere formale, atteso che può essere applicato l’art. 21 octies comma 2 l. 241/1990.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 6834 dell’anno 2009;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)