Cass. Sez. III n. 31741 del 12 novembre 2020 (UP 29 set 2020)
Pres. Rosi Est. Corbetta Ric. Moliterni
Rumore.Attività svolte in ambito condominiale

Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Bari condannava Rosangelo Moliterni alla pena di 200 per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., per avere disturbato, in qualità dell’immobile sito in Alberobello alla contrada Bosco Selva 29, mediante emissioni di musica nelle ore notturne e diurne, il riposo del nucleo famigliare di Roberto Loperfido. In Alberobello, il 3 agosto 2015.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 659 cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del reato, senza accertare il requisito della diffusività dell’asserito disturbo, e considerando che il lamentato disturbo alla quiete pubblica non fu nemmeno percepito dal querelante, il qual  si limitò a riferire le lamentele dei figli; ad avviso del ricorrente, non sarebbe ravvisabile il reato in esame, perché non è stato accertato in concreto se i rumori fossero percepiti da un numero indeterminato di persone e, in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità sarebbe stata ravvisata in capo al Moliterni quale proprietario dell’immobile, richiamando una giurisprudenza, ritenuta inconferente, relativa al gestore di un pubblico esercizio.
  2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la valutazione di credibilità del querelante, ritenuta dal Tribunale con una formula di stile, senza considerare che costui non viveva più nell’abitazione attinta dai rumori, che le querela si fonda sulla dichiarazioni de relato dei figli minori, che vi erano motivi di astio, in quanto, come riferito dalla persona offesa, i rumori molesti duravano da cinque anni.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Secondo quanto accertato dal Tribunale, il 3 agosto 2015, presso l’abitazione dell’imputato, si svolse una festa protrattasi fino alla notte e vi furono schiamazzi, rumori e musica assordante, avendo, sul punto, il figlio minorenne del denunciante riferito al padre che la musica era “’a palla’ con un signore che parlava a un microfono”.

3. Orbene, le censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto risultano inammissibili, tanto più che, come emerge dalla sentenza (p. 2), nel giudizio di merito il difensore nulla era stato eccepito in ordine all’attendibilità della persona offesa.

4. In punto di diritto, va rammentato che, per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone.
Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell'ora (notturna o diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l'idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di vicinato. Ne consegue che per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario procedere all'accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio (Sez. 1 n. 3348 del 16/01/1995, dep. 28/03/1995, Dracchio, Rv. 200692).
In altri termini, perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez. 1 n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgillitto, Rv. 257345; in senso analogo  Sez. 3 n. 18521 dell’11/01/2018, dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273216, secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio).

5. Nel caso in esame, non risulta accertato il requisito della diffusività dei rumori tale da recare disturbo a una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio o, comunque, ad altre persone abitanti nelle vicinanze,  avendo il Tribunale unicamente appurato che le molestie furono lamentate dai figli minori del querelante.

6. Nondimeno, il termine massimo di prescrizione, risulta decorso, essendo il reato stato commesso il 3 agosto 2015; ne segue che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

7. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

 
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 29/09/2020.