Cass. Sez. III n. 40486 del 16 novembre 2010 (Cc 27 ott.2010)
Pres. Lombardi Est. Lombardi Ric. Pm in proc. Petrina e altro
Beni Ambientali.Uso dell'opera abusiva

Difetta il presupposto del "periculum in mora" per il sequestro preventivo di unimmobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata, ove sia utilizzato compatibilmente agli interessi tutelati dal vincolo ambientale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione dell'idoneità dell'uso della cosa a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 27/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1401
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15773/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
avverso l'ordinanza in data 15.3.2010 del Tribunale di Catania, con la quale è stato annullato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 18.2.2010, che aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile nei confronti di:
\Petrina Antonio\, n. a *Castiglione di Sicilia il 28.8.1945*;
e di \Petrina Valeria\, n. a *Catania il 28.1.1973*;
Udita la relazione fatta dal Presidente Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore degli indagati, avv. Musco Enzo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 18.2.2010, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile nei confronti di \Petrina Antonio\ e \Petrina Valeria\, indagati dei reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
L'ordinanza, dopo aver respinto alcune eccezioni di natura processuale dedotte dagli istanti per il riesame e rilevato la sussistenza del fumus commissi delicti, ha osservato che le opere di cui alla contestazione risultavano ultimate e che non emergeva dall'ordinanza impugnata, ne' era stato allegato dal P.M., alcun elemento per ritenere tuttora esistente il periculum in mora derivante dalla utilizzazione del manufatto abusivo in relazione al carico urbanistico.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica che la denuncia per manifesta illogicità della motivazione e violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Premessa la enunciazione dei capi di imputazione a carico degli indagati, afferenti alla esecuzione di lavori di demolizione di due preesistenti manufatti e ricostruzione con aumento della volumetria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, la pubblica accusa ricorrente osserva che i lavori di cui alla contestazione sono stati ultimati nelle more tra la richiesta di sequestro e l'emissione del relativo provvedimento da parte del G.I.P. e per tale motivo il decreto di sequestro si era limitato a rilevare che la libera disponibilità dell'immobile avrebbe aggravato o protratto le conseguenze del reato. Si deduce, quindi, che il Tribunale del riesame, in applicazione dei principi di diritto vigenti in materia e richiamati nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto verificare, sulla base di quanto risultante dagli atti, se l'utilizzazione dell'immobile, non ancora abitato alla data del sequestro, avrebbe comportato conseguenze negative sul regolare assetto del territorio in termini di aggravamento del carico urbanistico, integrando sul punto la motivazione dell'ordinanza del G.I.P.. Si osserva in proposito che l'uso dell'immobile, composto da due piani fuori terra, un terzo seminterrato ed un quarto interrato, è idoneo ad aggravare e protrarre la lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio.
Si osserva inoltre che agli indagati è stata contestata anche la violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e che, trattandosi di reato permanente, l'esecuzione degli interventi edilizi in zona vincolata protrae nel tempo ed aggrava le conseguenze della violazione paesaggistica, radicando il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare. Con memoria depositata il 13.10.2010 la difesa degli indagati ha dedotto, in sintesi, che il Tribunale del riesame ha effettuato una esaustiva valutazione della inesistenza di aggravio per il carico urbanistico derivante dall'uso dell'immobile alla stregua delle risultanze processuali e, con riferimento alla violazione paesaggistica, ha affermato che tra gli elementi versati in atti vi erano due nulla osta rilasciati dalla SS.BB.CC.AA. di *Catania*. Il ricorso del P.M. è fondato con riferimento alla omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame della sussistenza delle esigenze cautelari connesse alla violazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia di violazioni paesaggistiche, pur esaurendosi la fattispecie contravvenzionale con il completamento delle opere realizzate senza la necessaria autorizzazione ovvero con la cessazione della condotta (cfr. sez. 3, 30.4.2003 n. 28338, Grilli, RV 225385; sez. 3, 10.9.1993 n. 1817), permangono gli effetti dannosi delle opere abusive per il paesaggio o l'ambiente ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela (cfr. sez. 3, 19.5.2009 n. 30932, Tortora. RV 245207).
Anche l'uso dell'immobile, realizzato in violazione di vincoli, si palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera abusiva sull'ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra natura e giustifica l'applicazione della misura cautelare diretta ad impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze dannose del reato (cfr. sez. 3, 12.6.2003 n. 32247, Berardi, RV 226158). Peraltro, la valutazione sul punto ha ad oggetto l'incidenza negativa della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio, sicché la esclusione della idoneità dell'uso della cosa a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito. L'ulteriore lesione del bene protetto, derivante dall'uso dell'opera abusiva, deve essere, infatti, esclusa solo ove si accerti la assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendosi conto della natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. Pur essendo cessata la permanenza del reato connesso alla violazione paesaggistica con la ultimazione dei lavori, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, pertanto, valutare l'aggravamento delle conseguenze del reato derivante dall'uso dell'immobile anche con riferimento all'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, oltre che sotto il profilo urbanistico.
La valutazione sul punto risulta, però, del tutto carente. Non si può infine tener conto in sede di legittimità delle prospettazioni difensive afferenti al rilascio di nulla osta da parte delle autorità competenti per la tutela del vincolo, essendo necessario, da un lato un accertamento di merito sul punto e dall'altro, essendo in contrasto tale prospettazione con l'affermazione dell'ordinanza circa la sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli esposti rilievi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010