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Cass. Sez. III sent.. 45609 del 16-12-2005 (C.c. 9 novembre 2005)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Pastore
Beni Ambientali – Delitto di cui all’articolo 181-bis D.Lv. 42-2004 e applicazione di misura cautelare personale

E’ legittima l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione dell’articolo 181, comma 1bis del D.Lv. 42-2004 (Codice Urbani). La fattispecie criminosa di cui alla lettera a) della citata disposizione è configurabile anche nel’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti al D.Lv. 42 del 2004 in quanto la procedura di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. È sostanzialmente analoga a quella già prevista dal D.Lv. 490 del 1999 e dalla legge n. 1497 del 1939

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Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del Gip del Tribunale di Trani, che aveva applicato a Pastore Antonio la misura cautelare degli arresti domiciliari, limitatamente al reato di cui all’articolo 181 comma 1/bis/ del D.Lgs 42/2004.
Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato oggetto di indagini a carico del Pastore, per avere quest’ultimo eseguito lavori di trasformazione di un terreno di natura boschiva e saldo-pascoliva mediante un intervento di disboscamento di numerose querce spontanee e di sradicamento delle ceppaie in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico, e per avere proceduto nella medesima zona alla frantumazione meccanica delle rocce preesistenti, che costituivano muretti a secco.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, l’ordinanza ha affermato che integra la fattispecie delittuosa di cui alla disposizione citata l’esecuzione, senza la prescritta autorizza ione, di lavori nelle amo dichiarate di notevole interesse pubblico per effetto di un provvedimento, emanato in epoca antecedente all’esecuzione dei lavori ed in base alle procedure già previsto prima della entrata in vigore del D.Lgs 42/2004, provvedimento costituito nella specie dal Dm 10/1968.
Il tribunale ha altresi rilevato l’esistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo della commissione di ulteriori reati della stessa specie da parte del Pastore.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che la condotta di cui alla contestazione non integra la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 181, comma 1/bis/, del D.Lgs 42/2004, dovendosi applicare la disposizione citata esclusivamente ai lavori eseguiti nelle aree, dichiarate di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato non solo in epoca antecedente alla esecuzione dei lavori, ma altresì in base al procedimento previsto dagli articolo 136 e seguenti del medesimo decreto legislativo, di talché nell’ipotesi di aree vincolate in base alle disposizioni previste dalla normativa precedente può essere configurata esclusivamente la contravvenzione di cui all’articolo 181, comma primo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, salva l’ipotesi in cui i lavori abbiano determinato gli aumenti volumetrici di cui alla lettera b) del predetto comma 1/bis/. Si osserva in particolare che il citato articolo 136 del D.Lgs 42/2004 prescrive la notificazione del provvedimento impositivo del vincolo al proprietario, possessore o detentore dell’immobile, nonché la trascrizione del medesimo nei registri immobiliari, sicché dalla interpretazione della norma nei sensi di cui al provvedimento impugnato potrebbe derivare la illegittimità costituzionale della stessa, per violazione dell’articolo 3 della costituzione, con riferimento alla operatività di vincoli che non siano stati portati a conoscenza del soggetto accusato della loro violazione con le medesime modalità previste dalle disposizioni introdotto dal codice attualmente vigente.
Il ricorso non è fondato.
L’articolo 36, comma 1 lettera c), della legge 308/04 ha introdotto nell’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio il comma 1/bis/, ai sensi del cui disposto costituisco delitto, punito con la pena della reclusione dai uno a quattro anni, l’esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, che:
«a) ricadano su immobili o aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili ad aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato m aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa un ampliamento della medesima superiore a 650 metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Ai sensi della novella richiamata, pertanto, si configura quale delitto l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere che alterino gli immobili o le aree espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs 42/2004 e seguenti, ovvero l’esecuzione di volumetrie di particolare consistenza nelle arco sottoposte per legge a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del medesimo testo normativo. È opportuno, quindi, ricordare a proposito della predetta fattispecie delittuosa che la previsione di aree sottoposte a vincolo paesaggistico per legge, di cui all’articolo 142, è stata introdotta per la prima volta dagli articolo 1 e 1/quater/ del Dl 312/85, convertito con modificazioni dalla legge 431/85, che ha inserito i commi 5, 6 e 7 nell’articolo 82 del Dpr 616/77 e tali disposizioni sono stato successivamente recepite nell’articolo 136 del D.Lgs 490/99 e nel citato articolo 142 del Codice. Il procedimento per la dichiarazione degli immobili o delle arco espressamente sottoposti a tutela in ragione del foro notevole interesse pubblico previsto dagli articolo 136 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta, invece, sostanzialmente analogo a quello già previsto dalle disposizioni di cui agli articolo 139 e seguenti del D.Lgs 490/99, che a loro volta richiamavano le disposizioni di cui agli articolo 1 seguenti della legge 1497/39.
Con riferimento agli immobili di notevole interesse pubblico, inoltre, l’articolo 157 del D.Lgs 42/2004 dispone che:
«1) Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143 comma 6 dell’articolo 144 comma 2 e dell’articolo 156 comma 4 conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 778/22;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 1497/39;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 1497/39;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Dpr 616/77, aggiunto dall’articolo 1 del Dl 312/85, convertito con modificazioni nella legge 431/85;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs 490/90;
2) le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico».
Orbene, alla luce delle disposizioni richiamate la ordinanza impugnata ha esattamente affermato che la fattispecie criminosa di cui all’articolo 181, comma 1/bis/ lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio è configurabile anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizza ione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti alla emanazione del codice stesso.
Deve essere inoltre osservato, in relazione agli ulteriori rilievi del ricorrente, che il provvedimento contenente la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve essere notificato, ai sensi delle disposizioni precedentemente citate, al proprietario, possessore o detentore dell’immobile solo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) degli articolo 136 del Codice e 139 del D.Lgs 490/99 e, cioè, con riferimento a:
«a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza»,
mentre con riferimento alle arco di cui alle lettore c) e d) degli stessi articoli:
«c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»,
costituisce pubblicità sufficiente la pubblicazione del provvedimento, impositivo del vincolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le disposizioni citate, peraltro, come già rilevato in precedenza, riproducono sostanzialmente quelle di cui agli articolo 5 e 6 della legge 1497/39.
Per le aree di notevole interesse estetico estetico, quindi, non è prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna notificazione del provvedimento dell’Amministrazione che ha imposto il vincolo ai proprietari, possessori o detentori dell’immobile, cosi come non cm prevista tale notificazione in base alla normativa precedente.
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di lavori eseguiti in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico, secondo le risultanze dell’accertamento di merito, non doveva essere effèttuata alcuna notificazione del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati.
Né è configurabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma esaminata, risultando evidente che la diversa disciplina prevista per le forme di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in ogni caso l’esigenza di un’adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 Cpp al rigetto dell’impugnazione segue a carico della ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

/PQM

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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.