Cass. Sez. III
sent.. 45609 del 16-12-2005 (C.c. 9 novembre 2005)
Pres. Lupo Est. Lombardi
Ric. Pastore
Beni Ambientali – Delitto di cui all’articolo 181-bis D.Lv. 42-2004 e
applicazione di misura cautelare personale
E’ legittima l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione dell’articolo 181, comma 1bis del D.Lv. 42-2004 (Codice Urbani). La fattispecie criminosa di cui alla lettera a) della citata disposizione è configurabile anche nel’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti al D.Lv. 42 del 2004 in quanto la procedura di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. È sostanzialmente analoga a quella già prevista dal D.Lv. 490 del 1999 e dalla legge n. 1497 del 1939
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il provvedimento del Gip del Tribunale di Trani, che
aveva applicato a Pastore Antonio la misura cautelare degli arresti domiciliari,
limitatamente al reato di cui all’articolo 181 comma 1/bis/ del D.Lgs 42/2004.
Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del
reato oggetto di indagini a carico del Pastore, per avere quest’ultimo eseguito
lavori di trasformazione di un terreno di natura boschiva e saldo-pascoliva
mediante un intervento di disboscamento di numerose querce spontanee e di
sradicamento delle ceppaie in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico,
dichiarata di notevole interesse pubblico, e per avere proceduto nella medesima
zona alla frantumazione meccanica delle rocce preesistenti, che costituivano
muretti a secco.
Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, l’ordinanza ha
affermato che integra la fattispecie delittuosa di cui alla disposizione citata
l’esecuzione, senza la prescritta autorizza ione, di lavori nelle amo dichiarate
di notevole interesse pubblico per effetto di un provvedimento, emanato in epoca
antecedente all’esecuzione dei lavori ed in base alle procedure già previsto
prima della entrata in vigore del D.Lgs 42/2004, provvedimento costituito nella
specie dal Dm 10/1968.
Il tribunale ha altresi rilevato l’esistenza delle esigenze cautelari connesse
al pericolo della commissione di ulteriori reati della stessa specie da parte
del Pastore.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, che la denuncia per
violazione di legge.
Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce che la condotta di cui alla
contestazione non integra la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 181,
comma 1/bis/, del D.Lgs 42/2004, dovendosi applicare la disposizione citata
esclusivamente ai lavori eseguiti nelle aree, dichiarate di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato non solo in epoca antecedente alla
esecuzione dei lavori, ma altresì in base al procedimento previsto dagli
articolo 136 e seguenti del medesimo decreto legislativo, di talché nell’ipotesi
di aree vincolate in base alle disposizioni previste dalla normativa precedente
può essere configurata esclusivamente la contravvenzione di cui all’articolo
181, comma primo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, salva l’ipotesi
in cui i lavori abbiano determinato gli aumenti volumetrici di cui alla lettera
b) del predetto comma 1/bis/. Si osserva in particolare che il citato articolo
136 del D.Lgs 42/2004 prescrive la notificazione del provvedimento impositivo
del vincolo al proprietario, possessore o detentore dell’immobile, nonché la
trascrizione del medesimo nei registri immobiliari, sicché dalla interpretazione
della norma nei sensi di cui al provvedimento impugnato potrebbe derivare la
illegittimità costituzionale della stessa, per violazione dell’articolo 3 della
costituzione, con riferimento alla operatività di vincoli che non siano stati
portati a conoscenza del soggetto accusato della loro violazione con le medesime
modalità previste dalle disposizioni introdotto dal codice attualmente vigente.
Il ricorso non è fondato.
L’articolo 36, comma 1 lettera c), della legge 308/04 ha introdotto
nell’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio il comma 1/bis/,
ai sensi del cui disposto costituisco delitto, punito con la pena della
reclusione dai uno a quattro anni, l’esecuzione di lavori, senza la prescritta
autorizzazione, che:
«a) ricadano su immobili o aree che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili ad aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed
abbiano comportato m aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa un ampliamento della
medesima superiore a 650 metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Ai sensi della
novella richiamata, pertanto, si configura quale delitto l’esecuzione di lavori
di qualsiasi genere che alterino gli immobili o le aree espressamente dichiarati
di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs 42/2004 e
seguenti, ovvero l’esecuzione di volumetrie di particolare consistenza nelle
arco sottoposte per legge a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del medesimo
testo normativo. È opportuno, quindi, ricordare a proposito della predetta
fattispecie delittuosa che la previsione di aree sottoposte a vincolo
paesaggistico per legge, di cui all’articolo 142, è stata introdotta per la
prima volta dagli articolo 1 e 1/quater/ del Dl 312/85, convertito con
modificazioni dalla legge 431/85, che ha inserito i commi 5, 6 e 7 nell’articolo
82 del Dpr 616/77 e tali disposizioni sono stato successivamente recepite
nell’articolo 136 del D.Lgs 490/99 e nel citato articolo 142 del Codice. Il
procedimento per la dichiarazione degli immobili o delle arco espressamente
sottoposti a tutela in ragione del foro notevole interesse pubblico previsto
dagli articolo 136 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio
risulta, invece, sostanzialmente analogo a quello già previsto dalle
disposizioni di cui agli articolo 139 e seguenti del D.Lgs 490/99, che a loro
volta richiamavano le disposizioni di cui agli articolo 1 seguenti della legge
1497/39.
Con riferimento agli immobili di notevole interesse pubblico, inoltre,
l’articolo 157 del D.Lgs 42/2004 dispone che:
«1) Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143 comma 6 dell’articolo 144 comma
2 e dell’articolo 156 comma 4 conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base alla legge 778/22;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 1497/39;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai
sensi della legge 1497/39;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Dpr 616/77, aggiunto dall’articolo 1 del
Dl 312/85, convertito con modificazioni nella legge 431/85;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi
ai sensi del D.Lgs 490/90;
2) le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle
aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia
stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico».
Orbene, alla luce delle disposizioni richiamate la ordinanza impugnata ha
esattamente affermato che la fattispecie criminosa di cui all’articolo 181,
comma 1/bis/ lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio è
configurabile anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta
autorizza ione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a
provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti alla emanazione del
codice stesso.
Deve essere inoltre osservato, in relazione agli ulteriori rilievi del
ricorrente, che il provvedimento contenente la dichiarazione di notevole
interesse pubblico deve essere notificato, ai sensi delle disposizioni
precedentemente citate, al proprietario, possessore o detentore dell’immobile
solo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) degli articolo 136 del Codice e
139 del D.Lgs 490/99 e, cioè, con riferimento a:
«a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune
bellezza»,
mentre con riferimento alle arco di cui alle lettore c) e d) degli stessi
articoli:
«c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze»,
costituisce pubblicità sufficiente la pubblicazione del provvedimento,
impositivo del vincolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Le disposizioni citate, peraltro, come già rilevato in precedenza, riproducono
sostanzialmente quelle di cui agli articolo 5 e 6 della legge 1497/39.
Per le aree di notevole interesse estetico estetico, quindi, non è prevista dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna notificazione del provvedimento
dell’Amministrazione che ha imposto il vincolo ai proprietari, possessori o
detentori dell’immobile, cosi come non cm prevista tale notificazione in base
alla normativa precedente.
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di lavori eseguiti in un’area
dichiarata di notevole interesse pubblico, secondo le risultanze
dell’accertamento di merito, non doveva essere effèttuata alcuna notificazione
del vincolo ai proprietari o ad altri soggetti interessati.
Né è configurabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della norma
esaminata, risultando evidente che la diversa disciplina prevista per le forme
di pubblicità del vincolo è conseguenza della diversa natura e caratteristiche
degli immobili e aree cui la stessa si riferisce, mentre la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione dei
provvedimenti impositivi del vincolo su complessi immobiliari o aree soddisfa in
ogni caso l’esigenza di un’adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 Cpp al rigetto dell’impugnazione segue a carico della
ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
/PQM
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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.