OSSERVAZIONI SUL TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA ACQUE DALL’INQUINAMENTO(relative alla bozza inviata alla Conferenza Stato-regioni nel dicembre 1998) a cura dell’avv. Luciano Butti Studio legale Butti – Verona IL PUNTO SULL

 

1. Premessa: l’iter di approvazione del Testo Unico

 

Poco prima delle ferie natalizie, la bozza del nuovo Testo Unico per la tutela delle acque dall’inquinamento è stata trasmessa dal Governo alla Conferenza Stato-regioni, che provvederà ad esprimere un parere.

Il provvedimento, come è noto, costituisce attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (cd. legge comunitaria 1995-1997).

L’Esecutivo è intenzionato a procedere con la massima possibile velocità, anche al fine di evitare il rischio (ad un tempo economico e di immagine) che la Commissione europea applichi sanzioni pecuniarie collegate alla perdurante mancata applicazione di alcune direttive comunitarie.

Si prevede perciò che (fatti salvi sempre possibili inconvenienti) i tempi dell’iter di approvazione saranno i seguenti:

     

  • entro la prima metà di gennaio: approvazione, da parte del Governo, della versione definitiva dello schema di decreto legislativo, da trasmettere alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere;

     

     

  • entro i quaranta giorni successivi: approvazione dei pareri delle Commissioni di Camera e Senato;

     

     

  • entro la fine di febbraio: approvazione, da parte del Governo, del testo finale e ufficiale del decreto legislativo, e sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

     

 

 

2. Obiettivi della nuova normativa

 

Gli obiettivi dichiarati della nuova normativa sono molteplici, e possono così riassumersi:

     

  • recepire le direttive comunitarie n. 91/271 (sulle acque reflue urbane) e n. 91/676 (relativa all’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per la cui mancata attuazione l’Italia è già stata condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-302/95, sentenza 12 dicembre 1996);

     

     

  • armonizzare anticipatamente la normativa italiana ad una proposta di Direttiva europea ancora in fase di adozione, mirante ad istituire un quadro per la politica comunitaria in materia di acque (COM(97) 49 def. – 97/0067 (SYN), in GUCE C 184 del 17 giugno 1997);

     

     

  • introdurre (accanto ai limiti di emissione per gli scarichi) specifici e differenziati obiettivi di qualità (ambientali e funzionali) per i corpi idrici ricettori, da raggiungere entro scadenze prefissate (le due tappe principali sono fissate per la fine del 2008 e per la fine del 2016);

     

     

  • conseguire una maggiore difesa delle acque sotterranee, anche attraverso norme più severe per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, e un esplicito coordinamento con la nuova disciplina delle bonifiche dei suoli contaminati prevista dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 22/1997 e dalla relativa normativa integrativa (da ultima la legge 9 dicembre 1998, n. 426: cd. "Ronchi-ter") e attuativa;

     

     

  • perseguire più efficacemente il corretto e razionale uso dell’acqua, nonché una migliore protezione quantitativa della risorsa, fra l’altro ridefinendo i criteri della pianificazione da parte della autorità di bacino e modificando alcune disposizioni del R.D. n. 1775 del 1933 in materia di concessioni e derivazioni di acque.

     

 

 

3. Principali normative vigenti che vengono abrogate o modificate

 

Obiettivi tanto ambiziosi non potevano certo essere perseguiti attraverso modesti ritocchi alla normativa vigente.

Ed infatti la bozza di Decreto legislativo interviene in modo massiccio sulla disciplina in materia di scarichi e di tutela della risorsa idrica. L’art. 64 della bozza elenca le numerose leggi espressamente abrogate, fra le quali si segnalano le seguenti:

     

  • legge 10 maggio 1976 n. 319 in materia di scarichi, e successive legge integrative e modificative, sino al D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172;

     

     

  • Dpr 3 luglio 1982, n. 515, in materia di acque potabili;

     

     

  • Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, in materia di qualità delle acque dolci per l’idoneità alla vita dei pesci;

     

     

  • Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 132, in materia di protezione delle acque sotterranee;

     

     

  • Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

     

 

Numerose altre leggi importanti vengono modificate in alcuni punti specifici di notevole importanza. Fra esse ricordiamo:

     

  • il Dpr 24 maggio 1988 n. 236 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, modificato dall’art. 21 del Testo Unico;

     

     

  • il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 in materia di acque pubbliche, modificato dall’art. 23 del Testo Unico;

     

     

  • la legge 5 gennaio 1994 n. 36, in materia di tutela delle risorse idriche, modificato dagli artt. 25 e 26 del Testo Unico.

     

 

 

4. Le nuove sanzioni in particolare

 

Il nuovo Testo Unico non si limita ad intervenire sulla disciplina sostanziale della materia; al contrario, esso riformula completamente la disciplina sanzionatoria, che sarà articolata in tre settori:

     

  • sanzioni amministrative;

     

     

  • sanzioni civili, comprendenti anche una specifica disciplina del danno ambientale;

     

     

  • sanzioni penali.

     

 

Esaminerò ora separatamente i tre gruppi di sanzioni, precisando che,in alcuni casi, ho corretto,allaluce del buon senso, riferimenti normativi interni (cioè ad altre norme del T.U.) che apparivano manifestamente fuorvianti per errore materiale.

 

4.1 Sanzioni amministrative

 

Sanzioni amministrative pecuniarie si applicano, ai sensi degli artt. 56 e 57 del T.U., per i seguenti comportamenti:

 

DESCRIZIONE DELL’ILLECITO

MINIMO

MASSIMO

Superamento valori limite di emissione fissati dall’allegato 5 ovvero dalle regioni ovvero dall’autorità competente (art. 56.1)

5.000.000

50.000.000

Come sopra, in talune aree di salvaguardia ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette (art. 56.2)

30.000.000

50.000.000

Apertura o effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza aver richiesto l’autorizzazione, ovvero dopo il diniego o la revoca della stessa (art. 56.3)

10.000.000

100.000.000

Inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione, ovvero di quelle fissate dall’ente gestore della pubblica fognatura (art. 56.4)

2.000.000

25.000.000

Apertura o effettuazione di nuovi scarichi prima che l’autorizzazione richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa (art. 56.5)

500.000

10.000.000

Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e gestione dei controlli in automatico ovvero l’obbligo di conservazione dei relativi risultati (art. 56.6)

1.000.000

25.000.000

Immersione in mare di determinati materiali (materiali di escavo,inerti) ovvero posa in opera di cavi e condotte senza aver richiesto la preventiva autorizzazione (art. 56.7)

2.000.000

20.000.000

Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici (cd. fertirrigazione) senza aver tempestivamente effettuato la comunicazione prescritta dall’art. 48 (art. 56.8)

1.000.000

5.000.000

Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici (cd. fertirrigazione) senza osservare le prescrizioni date dalle autorità competenti ovvero non rispetti l'ordine di sospensione (art. 56.9)

1.000.000

10.000.000

Inosservanza, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, delle prescrizioni contenute nei programmi di azione definiti dalle regioni ovvero nel codice di buona pratica agricola (art. 56.10)

500.000

15.000.000

Inosservanza dei divieti di smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nelle acque superficiali dolci e salmastre (art. 56.11)

10.000.000

100.000.000

Impedimento dell’accesso da parte del soggetto incaricato del controllo (art. 56.11)

1.000.000

6.000.000

Inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all’art. 18 del Dpr n. 236/1988 (art. 57.1,che modifica l’art. 21.3 del Dpr 24 maggio 1988,n.236)

1.000.000

10.000.000

Violazione degli obblighi in materia di antiparassitari fissati dall’art. 15 del Dpr n. 236/1988 (art. 57.2,che modifica l’art. 21.4 del Dpr 24 maggio 1988, n. 236)

1.000.000

6.000.000

 

Il Testo Unico contiene ulteriori disposizioni, per lo più di carattere generale, relative alle predette sanzioni amministrative pecuniarie. Da esse si deduce fra l’altro che:

     

  • all’irrogazione delle sanzioni provvederà la regione o provincia autonoma, salvo che per due casi specifici per i quali la competenza sarà del Comune (art.58.1);

     

     

  • il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge n. 689/1981 (art. 16) non è applicabile (art. 58.4);

     

     

  • per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del Testo Unico, e che all’epoca della loro commissione costituivano reato, le nuove sanzioni amministrative si applicano retroattivamente (art.58.3);

     

     

  • i proventi delle sanzioni amministrative sono tutti devoluti a regioni e province autonome, con destinazione specifica per interventi di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici (art. 59);

     

     

  • in molti casi le sanzioni amministrative trovano applicazione solo quando il fatto non costituisca reato: ad esempio, le sanzioni amministrative previste dall’art. 56.4 (scarico effettuato senza osservare le prescrizioni di autorizzazione) non si applicano nei casi previsti dall’art. 56.4 (taluni scarichi pericolosi effettuati senza osservare le prescrizioni di autorizzazione).

     

 

4.2 Sanzioni civili e specifica disciplina del danno ambientale

 

L’art. 27 della bozza di Testo Unico prevede uno specifico (e transitorio) "contributo alle spese di disinquinamento" con caratteristiche non molto lontane da quelle del tributo (anch’esso transitorio) che era previsto dall’art. 18 della legge n.319/1976. In sostanza, fermo restando l’obbligatorio rispetto dei valori-limite, il contributo è dovuto, sino al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale, dai titolari di scarichi produttivi che superano determinate concentrazioni di taluni inquinanti. Si tratta di una forma di applicazione del principio comunitario "chi inquina paga".

 

L’art. 60 della bozza di Testo Unico contiene invece una specifica disciplina del danno ambientale, modellata, in estrema sintesi, secondo i seguenti criteri:

     

  • obbligo, per chi provoca, violando il T.U., un danneggiamento ambientale (o un pericolo del medesimo), di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo il procedimento di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 22/1997 (art. 60.1);

     

     

  • contestuale obbligo del responsabile di risarcire il "danno ambientale" di cui all’art. 18 della legge n.349/1986 (art. 60.2);

     

     

  • contestuale obbligo del responsabile di risarcire il danno non eliminabile con la bonifica o il ripristino ambientale (danno che si presume, salvo prova contraria, non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione irrogata (in caso di sanzione detentiva ogni giorno equivale a lire 400.000) (artt.60.2 e 60.3);

     

     

  • la riparazione integrale del danno prima del giudizio comporta la diminuzione dalla metà a due terzi delle sanzioni penali ed amministrative (art. 60.5).

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Sanzioni penali

 

Le sanzioni penali dell’arresto e/o dell’ammenda si applicano, ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U., per i seguenti comportamenti:

 

DESCRIZIONE DELL’ILLECITO

TIPO DI SANZIONI

MINIMI E MASSIMI

SANZIONI ACCESSORIE

Apertura o effettuazione di scarichi provenienti da un ciclo produttivo senza aver richiesto l’autorizzazione, ovvero dopo il diniego, sospensione o revoca della stessa (art. 61.1)

ALTERNATIVA

arresto: da due mesi a due anni

 

ammenda: da 500.000 a 15.000.000

 

Mancato adeguamento entro tre anni alla nuova disciplina da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo, esistente al momento di entrata in vigore del T.U. e autorizzato in base alla normativa previgente (art, 61.2)

ALTERNATIVA

arresto: da due mesi a due anni

 

ammenda: da 500.000 a 15.000.000

 

Condotte di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 61, quando il ciclo produttivo riguardi le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 (art. 61.3)

DETENTIVA

arresto: sino a tre anni

 

Inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione ovvero delle altre prescrizioni richieste dall’autorità competente da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo riguardante le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 (art. 61.4)

DETENTIVA

arresto: sino a due anni

 

 

Superamento, da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo ovvero di una immissione occasionale, dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 (art. 61.5, prima parte)

CONGIUNTA

arresto: sino a due anni

 

ammenda: da 5.000.000 a 100.000.000

 

Superamento, da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo ovvero di una immissione occasionale, dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, quando sono superati anche i valori limite per le sostanze contenute nella tabella 3A (art. 61.5,ultima parte)

CONGIUNTA

arresto: sino a tre anni

 

ammenda: da 5.000.000 a 200.000.000

 

Inottemperanza al provvedimento eccezionale ed urgente adottato dalla autorità competente ai sensi dell’art. 10.5 o dell’art. 14.3 (art. 61.6)

PECUNIARIA

ammenda: da 2.000.000 a 20.000.000

 

Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 30 e 31 (art. 61.7)

DETENTIVA

arresto: sino a tre anni

 

 

Inosservanza delle prescrizioni regionali ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 ovvero dei provvedimenti dell’autorità competente ai sensi dell’art. 14.3 (art. 61.8)

ALTERNATIVA

arresto: sino a due anni

 

ammenda: da 7.000.000 a 70.000.000

Sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura (art. 61.9)

Scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi chimici, fisici e biologici che si verificano naturalmente in mare (art. 61.10)

DETENTIVA

arresto: da due mesi a due anni

 

Mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nei casi previsti dall’art. 60,comma 1 (art. 60.4)

CONGIUNTA

arresto: da sei mesi ad un anno (raddoppiata se il danno o il pericolo derivano dalla violazione della disciplina degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’art. 35)

 

ammenda: da 5.000.000 a 50.000.000 (raddoppiata nel caso sopra indicato)

 

 

Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento" per tutti i reati previsti dal Testo Unico, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 60 (art. 62).

 

 

5. Rapporti con la legge delega e genericità dei criteri direttivi

 

Alcuni osservatori hanno sostenuto che il Testo unico sulle acque sarebbe radicalmente viziato da eccesso di delega. Infatti, secondo questi autori, la delega contenuta nella legge n. 128/1998 riguarderebbe esclusivamente il recepimento delle direttive sulle acque reflue urbane (91/271) e sui nitrati (91/676). Per il resto, la delega comprenderebbe solo la redazione di un Testo unico meramente "compilativo", laddove invece l’articolato proposto dal Ministero dell’ambiente contiene numerose e radicali modifiche rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi e di tutela della risorsa idrica.

 

Ritengo che l’opinione richiamata sia inesatta.

 

Ed infatti, dall’esame della legge "comunitaria" n. 128/1998 si ricava che:

     

  1. Il termine per l’attuazione delle direttive sulle acque reflue urbane (91/271) e sui nitrati (91/676) è prorogato al 22 maggio 1999 (art. 17, comma 1).

     

     

  2. Il recepimento delle predette direttive, ed il contestuale "coordinamento e riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’ainquinamento" deve avvenire, (art. 17, comma 2, primo periodo) "secondo le modalità di cui all’art. 10": e pertanto attraverso le procedure (approvazione dello schema preliminare, parere parlamentare, ecc.) indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 1 (espressamente richiamati dall’art. 10, che aggiunge la necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni).

     

     

  3. Mentre per la generalità delle direttive interessate dall’art. 10 le "integrazioni e modificazioni" da apportare alla normativa vigente in sede di recepimento sono soltanto quelle "necessarie al coordinamento" (cfr. appunto l’art. 10), in sede di recepimento delle direttive sulle acque reflue e sui nitrati occorre procedere all’intero "riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall’inquinamento", prevedendo fra l’altro (come espressamente indicato dall’art. 17, comma 2, lettere a), b), c) d) della legge comunitaria):

     

     

  • nuove misure per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento idrico;

     

     

  • nuovi sistemi di liquidazione del danno ambientale;

     

     

  • una completa revisione del sistema sanzionatorio;

     

     

  • nuove norme in ordine al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla tariffa di cui alla legge n. 36/1994.

     

 

Da tutto ciò consegue che la delega prevista dall’art. 17 della legge comunitaria non riguarda solo il recepimento delle direttive sulle acque reflue urbane (91/271) e sui nitrati (91/676), ma anche il completo riordino della normativa vigente in materia di scarichi, e significative innovazioni a quella in materia di risorse idriche.

 

Piuttosto, è sicuramente censurabile (e potrebbe dar luogo anche a problemi di legittimità costituzionale) l’estrema genericità dei criteri direttivi contenuti nella legge delega, e sopra sintetizzati.

 

 

6. Alcune osservazioni critiche sul Testo Unico

 

La bozza di T.U. sulla tutela delle acque presentata, nel dicembre 1998, alla Conferenza Stato-Regioni, pur presentando miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, è ancora tale da rendere necessarie una serie di osservazioni critiche.

 

Elencherò sinteticamente tre ordini di considerazioni.

 

6.1. Necessità di più espliciti coordinamenti con altre discipline recentemente adottate o in via di adozione.

 

Manca, nella bozza di Testo Unico, un coordinamento effettivo con le nuove norme sullo "sportello unico" per le attività produttive, e con l’ormai prossimo recepimento della direttiva 96/61 sulla prevenzione e il controllo integrato degli inquinamenti, che impone l’adozione, per tutti gli aspetti dell’attività industriale che possono avere una ricaduta ambientale, di una procedura autorizzatoria unica o quantomeno di procedure coordinate.

 

6.2 Necessità di evitare, su molti punti specifici, scelte troppo lontane da quelle adottate in altre normative di settore.

 

Anche a causa della perdurante mancanza di una legge quadro sull’ambiente, mancano, nella bozza di Testo unico, criteri comuni con le altre normative di settore in materia ambientale (aria, rifiuti, rumore) in ordine ad una serie di importanti temi fra i quali si segnalano:

     

  • individuazione dei principi fondamentali e delle norme di riforma economico-sociale cui le regioni (rispettivamente ordinarie e speciali) devono comunque adeguarsi;

     

     

  • definizione di "migliore tecnologia disponibile" in ordine al problema dei costi delle stesse;

     

     

  • rapporti fra Enti locali e agenzie regionali per la protezione dell’ambiente; liquidazione dell’eventuale danno ambientale;

     

     

  • ammontare delle sanzioni penali ed amministrative;

     

     

  • conseguenze del "ravvedimento operoso" da parte del contravventore.

     

 

6.3. Aspetti specifici da riconsiderare

 

In alcune parti il T.U. andrebbe rivisto al fine di evitare gravi inconvenienti in sede applicativa e interpretativa.

 

Segnalo, fra gli altri, i seguenti punti:

 

Art. 1.3: il riferimento alla "natura riformatrice" dei principi fondamentali non è chiaro (per quale ragione una norma contenente un principio importante, ma non "riformatore" non dovrebbe costituire un "principio fondamentale", vincolante per le regioni?).

 

Art. 2: la definizione di "acque reflue urbane" è in parte pericolosamente sovrapposta a quella di "acque reflue civili" (le "acque reflue domestiche" sono "civili" o "urbane"? si noti che le differenze di disciplina giuridica sono notevoli). Mi pare che sia di gran lunga preferibile una delle due seguenti alternative: a) rifarsi senz’altro a (tutte) le definizioni della Direttiva europea, ovvero b) distinguere chiaramente (inserendosi nel solco dei più recenti orientamenti della Cassazione) tra scarichi da insediamenti civili, da insediamenti produttivi e da pubbliche fognature (adattando ovviamente – in entrambe le ipotesi prospettate sub a) e sub b), anche le relative disposizioni sulle procedure e sulle sanzioni).

 

Art. 2: non viene definita la "pubblica fognatura", peraltro ripetutamente citata (v. ad esempio la definizione di "scarico").

 

Art. 2: la definizione di "scarico" non convince. Perché usare espressioni diverse da quelle utilizzate per definire le "acque reflue" di varia natura? Se la definizione di "agglomerati" (che non compare nell’art. 2) è quella della direttiva europea, una immissione proveniente da un insediamento civile isolato non è uno scarico: è questo che si vuole? che cosa significa che "è rifiuto liquido … il trasporto di acque reflue e le operazioni connesse"?

 

Art. 2: non vengono definite le "migliori tecnologie disponibili", nonostante si tratti di una nozione cruciale (v. Corte cost. n. 127/1990) e citata a più riprese nel Testo Unico . Dovrebbe essere adottata la definizione della Direttiva europea n. 96/61 sul controllo integrato degli inquinamenti, al punto 11 dell’art. 2.

 

Art. 29, commi 1 e 2: il primo comma, ai sensi del quale tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dall’allegato 5, è in contraddizione con il secondo comma, che invece, stabilendo che soloper alcuni parametri i valori regionali possono essere solo più severi, implicitamente prevede la possibilità di deroghe anche in senso meno restrittivo. Nello stesso secondo comma la (implicita) previsione di deroghe in senso permissivo da parte delle regioni contrasta con la norma che consente di rendere obbligatori tali valori solo a partire dal 2009. Si tratta di un punto cruciale, da tempo segnalato agli uffici che stanno predisponendo il Testo Unico, ma sul quale non è stata fatta chiarezza.

 

Art.29,comma 5: non viene precisato in modo chiaro se, in mancanza di prescrizioni specifiche da parte delle autorità, la diluizione con acque di raffreddamento o di lavaggio sia o meno consentita.

 

Artt. 56-61: le sanzioni amministrative e penali sono in molti casi:

     

  • assai diverse da altre sanzioni previste da diverse leggi quadro in materia ambientale (ad esempio il Dpr n. 203/1988 sull’inquinamento atmosferico);

     

     

  • sproporzionate rispetto alla gravità degli illeciti (solo a titolo di esempio, mentre chi impedisce l’accesso agli ispettori rischia una banale sanzione amministrativa di pochi milioni, il superamento, anche episodico o modesto, di un valore limite comporta l’applicazione di sanzioni amministrative o penali pesantissime, sino a 200 milioni di lire ed a tre anni di pena detentiva: ne deriva l’incentivazione di un atteggiamento ostruzionistico verso gli ispettori);

     

     

  • sovrapposte (ad esempio l’inosservanza dei provvedimenti di cui all’art. 14, comma 3, è diversamente sanzionata dai commi 6 e 8 dell’art. 61)

     

 

Art. 58: L’esclusione della possibilità di effettuare, per gli illeciti amministrativi, il pagamento in misura ridotta, è un caso unico nel panorama degli illeciti ambientali ed è probabilmente incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

 

Art. 60: la quantificazione presuntiva del danno – disciplinata dal comma 3 – non pare compatibile con quanto previsto dal comma 5 in materia di attenuanti applicabili in caso di riparazione del danno stesso prima del giudizio.