1. Premessa: l’iter di approvazione del Testo Unico
Poco prima delle ferie natalizie, la bozza del nuovo Testo Unico per la tutela delle acque dall’inquinamento è stata trasmessa dal Governo alla Conferenza Stato-regioni, che provvederà ad esprimere un parere.
Il provvedimento, come è noto, costituisce attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (cd. legge comunitaria 1995-1997).
L’Esecutivo è intenzionato a procedere con la massima possibile velocità, anche al fine di evitare il rischio (ad un tempo economico e di immagine) che la Commissione europea applichi sanzioni pecuniarie collegate alla perdurante mancata applicazione di alcune direttive comunitarie.
Si prevede perciò che (fatti salvi sempre possibili inconvenienti) i tempi dell’iter di approvazione saranno i seguenti:
2. Obiettivi della nuova normativa
Gli obiettivi dichiarati della nuova normativa sono molteplici, e possono così riassumersi:
3. Principali normative vigenti che vengono abrogate o modificate
Obiettivi tanto ambiziosi non potevano certo essere perseguiti attraverso modesti ritocchi alla normativa vigente.
Ed infatti la bozza di Decreto legislativo interviene in modo massiccio sulla disciplina in materia di scarichi e di tutela della risorsa idrica. L’art. 64 della bozza elenca le numerose leggi espressamente abrogate, fra le quali si segnalano le seguenti:
Numerose altre leggi importanti vengono modificate in alcuni punti specifici di notevole importanza. Fra esse ricordiamo:
4. Le nuove sanzioni in particolare
Il nuovo Testo Unico non si limita ad intervenire sulla disciplina sostanziale della materia; al contrario, esso riformula completamente la disciplina sanzionatoria, che sarà articolata in tre settori:
Esaminerò ora separatamente i tre gruppi di sanzioni, precisando che,in alcuni casi, ho corretto,allaluce del buon senso, riferimenti normativi interni (cioè ad altre norme del T.U.) che apparivano manifestamente fuorvianti per errore materiale.
4.1 Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative pecuniarie si applicano, ai sensi degli artt. 56 e 57 del T.U., per i seguenti comportamenti:
DESCRIZIONE DELL’ILLECITO |
MINIMO |
MASSIMO |
Superamento valori limite di emissione fissati dall’allegato 5 ovvero dalle regioni ovvero dall’autorità competente (art. 56.1) |
5.000.000 |
50.000.000 |
Come sopra, in talune aree di salvaguardia ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette (art. 56.2) |
30.000.000 |
50.000.000 |
Apertura o effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza aver richiesto l’autorizzazione, ovvero dopo il diniego o la revoca della stessa (art. 56.3) |
10.000.000 |
100.000.000 |
Inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione, ovvero di quelle fissate dall’ente gestore della pubblica fognatura (art. 56.4) |
2.000.000 |
25.000.000 |
Apertura o effettuazione di nuovi scarichi prima che l’autorizzazione richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa (art. 56.5) |
500.000 |
10.000.000 |
Violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e gestione dei controlli in automatico ovvero l’obbligo di conservazione dei relativi risultati (art. 56.6) |
1.000.000 |
25.000.000 |
Immersione in mare di determinati materiali (materiali di escavo,inerti) ovvero posa in opera di cavi e condotte senza aver richiesto la preventiva autorizzazione (art. 56.7) |
2.000.000 |
20.000.000 |
Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici (cd. fertirrigazione) senza aver tempestivamente effettuato la comunicazione prescritta dall’art. 48 (art. 56.8) |
1.000.000 |
5.000.000 |
Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici (cd. fertirrigazione) senza osservare le prescrizioni date dalle autorità competenti ovvero non rispetti l'ordine di sospensione (art. 56.9) |
1.000.000 |
10.000.000 |
Inosservanza, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, delle prescrizioni contenute nei programmi di azione definiti dalle regioni ovvero nel codice di buona pratica agricola (art. 56.10) |
500.000 |
15.000.000 |
Inosservanza dei divieti di smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nelle acque superficiali dolci e salmastre (art. 56.11) |
10.000.000 |
100.000.000 |
Impedimento dell’accesso da parte del soggetto incaricato del controllo (art. 56.11) |
1.000.000 |
6.000.000 |
Inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all’art. 18 del Dpr n. 236/1988 (art. 57.1,che modifica l’art. 21.3 del Dpr 24 maggio 1988,n.236) |
1.000.000 |
10.000.000 |
Violazione degli obblighi in materia di antiparassitari fissati dall’art. 15 del Dpr n. 236/1988 (art. 57.2,che modifica l’art. 21.4 del Dpr 24 maggio 1988, n. 236) |
1.000.000 |
6.000.000 |
Il Testo Unico contiene ulteriori disposizioni, per lo più di carattere generale, relative alle predette sanzioni amministrative pecuniarie. Da esse si deduce fra l’altro che:
4.2 Sanzioni civili e specifica disciplina del danno ambientale
L’art. 27 della bozza di Testo Unico prevede uno specifico (e transitorio) "contributo alle spese di disinquinamento" con caratteristiche non molto lontane da quelle del tributo (anch’esso transitorio) che era previsto dall’art. 18 della legge n.319/1976. In sostanza, fermo restando l’obbligatorio rispetto dei valori-limite, il contributo è dovuto, sino al raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale, dai titolari di scarichi produttivi che superano determinate concentrazioni di taluni inquinanti. Si tratta di una forma di applicazione del principio comunitario "chi inquina paga".
L’art. 60 della bozza di Testo Unico contiene invece una specifica disciplina del danno ambientale, modellata, in estrema sintesi, secondo i seguenti criteri:
4.3 Sanzioni penali
Le sanzioni penali dell’arresto e/o dell’ammenda si applicano, ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U., per i seguenti comportamenti:
DESCRIZIONE DELL’ILLECITO |
TIPO DI SANZIONI |
MINIMI E MASSIMI |
SANZIONI ACCESSORIE |
Apertura o effettuazione di scarichi provenienti da un ciclo produttivo senza aver richiesto l’autorizzazione, ovvero dopo il diniego, sospensione o revoca della stessa (art. 61.1) |
ALTERNATIVA |
arresto: da due mesi a due anni
ammenda: da 500.000 a 15.000.000 |
|
Mancato adeguamento entro tre anni alla nuova disciplina da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo, esistente al momento di entrata in vigore del T.U. e autorizzato in base alla normativa previgente (art, 61.2) |
ALTERNATIVA |
arresto: da due mesi a due anni
ammenda: da 500.000 a 15.000.000 |
|
Condotte di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 61, quando il ciclo produttivo riguardi le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 (art. 61.3) |
DETENTIVA |
arresto: sino a tre anni |
|
Inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione ovvero delle altre prescrizioni richieste dall’autorità competente da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo riguardante le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 (art. 61.4) |
DETENTIVA |
arresto: sino a due anni
|
|
Superamento, da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo ovvero di una immissione occasionale, dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 (art. 61.5, prima parte) |
CONGIUNTA |
arresto: sino a due anni
ammenda: da 5.000.000 a 100.000.000 |
|
Superamento, da parte di uno scarico proveniente da un ciclo produttivo ovvero di una immissione occasionale, dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5, quando sono superati anche i valori limite per le sostanze contenute nella tabella 3A (art. 61.5,ultima parte) |
CONGIUNTA |
arresto: sino a tre anni
ammenda: da 5.000.000 a 200.000.000 |
|
Inottemperanza al provvedimento eccezionale ed urgente adottato dalla autorità competente ai sensi dell’art. 10.5 o dell’art. 14.3 (art. 61.6) |
PECUNIARIA |
ammenda: da 2.000.000 a 20.000.000 |
|
Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 30 e 31 (art. 61.7) |
DETENTIVA |
arresto: sino a tre anni
|
|
Inosservanza delle prescrizioni regionali ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3 ovvero dei provvedimenti dell’autorità competente ai sensi dell’art. 14.3 (art. 61.8) |
ALTERNATIVA |
arresto: sino a due anni
ammenda: da 7.000.000 a 70.000.000 |
Sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura (art. 61.9) |
Scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi chimici, fisici e biologici che si verificano naturalmente in mare (art. 61.10) |
DETENTIVA |
arresto: da due mesi a due anni |
|
Mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nei casi previsti dall’art. 60,comma 1 (art. 60.4) |
CONGIUNTA |
arresto: da sei mesi ad un anno (raddoppiata se il danno o il pericolo derivano dalla violazione della disciplina degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’art. 35)
ammenda: da 5.000.000 a 50.000.000 (raddoppiata nel caso sopra indicato) |
Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento" per tutti i reati previsti dal Testo Unico, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 60 (art. 62).
5. Rapporti con la legge delega e genericità dei criteri direttivi
Alcuni osservatori hanno sostenuto che il Testo unico sulle acque sarebbe radicalmente viziato da eccesso di delega. Infatti, secondo questi autori, la delega contenuta nella legge n. 128/1998 riguarderebbe esclusivamente il recepimento delle direttive sulle acque reflue urbane (91/271) e sui nitrati (91/676). Per il resto, la delega comprenderebbe solo la redazione di un Testo unico meramente "compilativo", laddove invece l’articolato proposto dal Ministero dell’ambiente contiene numerose e radicali modifiche rispetto alla normativa vigente in materia di scarichi e di tutela della risorsa idrica.
Ritengo che l’opinione richiamata sia inesatta.
Ed infatti, dall’esame della legge "comunitaria" n. 128/1998 si ricava che:
- nuove misure per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento idrico;
- nuovi sistemi di liquidazione del danno ambientale;
- una completa revisione del sistema sanzionatorio;
- nuove norme in ordine al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla
tariffa di cui alla legge n. 36/1994.
Da tutto ciò consegue che la delega prevista dall’art. 17 della legge comunitaria non riguarda solo il recepimento delle direttive sulle acque reflue urbane (91/271) e sui nitrati (91/676), ma anche il completo riordino della normativa vigente in materia di scarichi, e significative innovazioni a quella in materia di risorse idriche.
Piuttosto, è sicuramente censurabile (e potrebbe dar luogo anche a problemi di legittimità costituzionale) l’estrema genericità dei criteri direttivi contenuti nella legge delega, e sopra sintetizzati.
6. Alcune osservazioni critiche sul Testo Unico
La bozza di T.U. sulla tutela delle acque presentata, nel dicembre 1998, alla Conferenza Stato-Regioni, pur presentando miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, è ancora tale da rendere necessarie una serie di osservazioni critiche.
Elencherò sinteticamente tre ordini di considerazioni.
6.1. Necessità di più espliciti coordinamenti con altre discipline recentemente adottate o in via di adozione.
Manca, nella bozza di Testo Unico, un coordinamento effettivo con le nuove norme sullo "sportello unico" per le attività produttive, e con l’ormai prossimo recepimento della direttiva 96/61 sulla prevenzione e il controllo integrato degli inquinamenti, che impone l’adozione, per tutti gli aspetti dell’attività industriale che possono avere una ricaduta ambientale, di una procedura autorizzatoria unica o quantomeno di procedure coordinate.
6.2 Necessità di evitare, su molti punti specifici, scelte troppo lontane da quelle adottate in altre normative di settore.
Anche a causa della perdurante mancanza di una legge quadro sull’ambiente, mancano, nella bozza di Testo unico, criteri comuni con le altre normative di settore in materia ambientale (aria, rifiuti, rumore) in ordine ad una serie di importanti temi fra i quali si segnalano:
6.3. Aspetti specifici da riconsiderare
In alcune parti il T.U. andrebbe rivisto al fine di evitare gravi inconvenienti in sede applicativa e interpretativa.
Segnalo, fra gli altri, i seguenti punti:
Art. 1.3: il riferimento alla "natura riformatrice" dei principi fondamentali non è chiaro (per quale ragione una norma contenente un principio importante, ma non "riformatore" non dovrebbe costituire un "principio fondamentale", vincolante per le regioni?).
Art. 2: la definizione di "acque reflue urbane" è in parte pericolosamente sovrapposta a quella di "acque reflue civili" (le "acque reflue domestiche" sono "civili" o "urbane"? si noti che le differenze di disciplina giuridica sono notevoli). Mi pare che sia di gran lunga preferibile una delle due seguenti alternative: a) rifarsi senz’altro a (tutte) le definizioni della Direttiva europea, ovvero b) distinguere chiaramente (inserendosi nel solco dei più recenti orientamenti della Cassazione) tra scarichi da insediamenti civili, da insediamenti produttivi e da pubbliche fognature (adattando ovviamente – in entrambe le ipotesi prospettate sub a) e sub b), anche le relative disposizioni sulle procedure e sulle sanzioni).
Art. 2: non viene definita la "pubblica fognatura", peraltro ripetutamente citata (v. ad esempio la definizione di "scarico").
Art. 2: la definizione di "scarico" non convince. Perché usare espressioni diverse da quelle utilizzate per definire le "acque reflue" di varia natura? Se la definizione di "agglomerati" (che non compare nell’art. 2) è quella della direttiva europea, una immissione proveniente da un insediamento civile isolato non è uno scarico: è questo che si vuole? che cosa significa che "è rifiuto liquido … il trasporto di acque reflue e le operazioni connesse"?
Art. 2: non vengono definite le "migliori tecnologie disponibili", nonostante si tratti di una nozione cruciale (v. Corte cost. n. 127/1990) e citata a più riprese nel Testo Unico . Dovrebbe essere adottata la definizione della Direttiva europea n. 96/61 sul controllo integrato degli inquinamenti, al punto 11 dell’art. 2.
Art. 29, commi 1 e 2: il primo comma, ai sensi del quale tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dall’allegato 5, è in contraddizione con il secondo comma, che invece, stabilendo che soloper alcuni parametri i valori regionali possono essere solo più severi, implicitamente prevede la possibilità di deroghe anche in senso meno restrittivo. Nello stesso secondo comma la (implicita) previsione di deroghe in senso permissivo da parte delle regioni contrasta con la norma che consente di rendere obbligatori tali valori solo a partire dal 2009. Si tratta di un punto cruciale, da tempo segnalato agli uffici che stanno predisponendo il Testo Unico, ma sul quale non è stata fatta chiarezza.
Art.29,comma 5: non viene precisato in modo chiaro se, in mancanza di prescrizioni specifiche da parte delle autorità, la diluizione con acque di raffreddamento o di lavaggio sia o meno consentita.
Artt. 56-61: le sanzioni amministrative e penali sono in molti casi:
Art. 58: L’esclusione della possibilità di effettuare, per gli illeciti amministrativi, il pagamento in misura ridotta, è un caso unico nel panorama degli illeciti ambientali ed è probabilmente incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.
Art. 60: la quantificazione presuntiva del danno – disciplinata dal comma 3 – non pare compatibile con quanto previsto dal comma 5 in materia di attenuanti applicabili in caso di riparazione del danno stesso prima del giudizio.