TAR Sicilia (PA) Sez. III n. 2036 del 1 agosto 2017
Rumore.Emissioni acustiche moleste e necessità di misurazioni
In caso di emissioni acustiche moleste nelle ore notturne da parte di un esercizio commerciale, Individuato il parametro normativo di riferimento per valutare l’eventuale condotta illecita, al fine di poterne concretamente valutare la ricorrenza, è necessario che vengano effettuate precise misurazioni attraverso un’idonea strumentazione.
Pubblicato il 01/08/2017
N. 02036/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01739/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2016, proposto da:
Gabriele Calandrino, in proprio e n.q. di legale rappresentante di “Ai Chiavettieri di Calandrino Gabriele”, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Liberta' 39;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;
per l'annullamento
della d.d. n. 871 del 15 giugno 2016, notificata in data 28 giugno 2016, con cui il comune di Palermo disponeva, tra l’altro, l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 3, comma 17 l. n. 94 del 2009, con la conseguente chiusura dell’esercizio sito in via dei Chiavettieri n. 18 per un periodo non inferiore a 5 giorni decorrenti dal primo venerdì utile dopo la notifica del provvedimento;
del verbale di ratifica della d.d. n. 871 del 2016;
del verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo della P.M. di Palermo IA 0012443 del 21 maggio 2016;
nonché per la disapplicazione e/o l’annullamento della deliberazione del CC di Palermo n. 435 del 2015;
dell’o.s. n. 328/S del 1° febbraio 2015;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2017 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30 giugno 2016, e depositato lo stesso giorno, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare parte ricorrente censura i provvedimenti regolamentari impugnati, posti a fondamento della specifica sanzione irrogata, sostenendo che le misure sanzionatorie ivi previste violino il principio di legalità, che deve essere scrupolosamente osservato in materia di sanzioni amministrative; inoltre le disposizioni dettate con tal atti regolamentari, descrivono in maniera eccessivamente generica e lacunosa le condotte ivi vietate e non indicano le modalità operative attraverso le quali accertare le eventuali violazioni dei limiti alle emissioni acustiche, in ipotesi commesse.
Il concreto provvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe poi illegittimo, in via derivata, in conseguenza dell’illegittimità degli atti regolamentari posti a suo fondamento, oltre che in considerazione del fatto che, nel rilevare l’infrazione asseritamente commessa, la polizia urbana non ha utilizzato alcuno strumento di misurazione.
Si è costituito il comune di Palermo che, con memoria, ha replicato alle deduzioni articolate in ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti che verranno precisati.
In primo luogo deve essere precisato che deve essere ritenuta ammissibile anche l’impugnazione degli atti regolamentari presupposti al provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente.
Costituisce infatti un principio giurisprudenziale consolidato la possibilità di impugnare un atto regolamentare, non immediatamente lesivo, unitamente allo specifico atto che ne ha fatto applicazione, seppur oltre i termini di impugnazione, computati dalla pubblicazione dell’atto regolamentare.
Ciò precisato in via pregiudiziale, gli atti regolamentari impugnati resistono alle censure articolate in ricorso.
Invero tali censure sono sovrapponibili a quelle articolate con il ricorso R.G. n. 511/2016, proposto dinanzi a questo Tribunale e definito con la recente sentenza n. 1346/2017, con la quale tali censure sono state specificatamente analizzate e dichiarate infondate.
Il collegio condivide tale sentenza e rinvia espressamente alle sue articolate argomentazioni in ragione delle quali sono quindi infondate le censure mosse avverso gli atti regolamentari impugnati, nonché quelle che inficerebbero, in via derivata, il concreto provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente, secondo la tesi da questi propugnata.
Il collegio ritiene invece fondata l’autonoma censura proposta avverso quest’ultimo provvedimento sanzionatorio, viziato per carenza d’istruttoria, in quanto la polizia municipale, che ha rilevato l’illecito, non ha utilizzato alcuno strumento di misurazione per rilevare il superamento dei limiti di immissione acustica consentiti.
Invero proprio con la sentenza di questa sezione n. 1346/2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti regolamentari impugnati anche nel presente giudizio, si è precisato che le disposizioni regolamentari impugnate non fossero generiche in quanto non potevano che ritenersi riferite al superamento dei limiti di inquinamento acustico consentiti dalla normativa di settore.
Individuato il parametro normativo di riferimento per valutare l’eventuale condotta illecita, al fine di poterne concretamente valutare la ricorrenza, è però necessario che vengano effettuate precise misurazioni attraverso un’idonea strumentazione.
Secondo quanto indicato in ricorso, e non smentito dalla difesa del comune resistente, invece nella fattispecie in questione la sanzione contestata è stata disposta sulla base di un illecito rilevato senza l’ausilio di alcuna strumentazione tecnica, e quindi in assenza di un’idonea attività istruttoria.
Circostanza che vizia ineludibilmente il provvedimento sanzionatorio impugnato.
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, annullato il d.d. n. 871 del 15 giugno 2016.
Le spese di lite vengo compensate per metà e la restante parte posta a carico del comune di Palermo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il d.d. n. 871 del 15 giugno 2016.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il comune di Palermo a corrispondere al ricorrente la restante metà, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Maisano Solveig Cogliani