Cass. Sez. III n. 28541 del17 luglio 2012 (Ud.16 feb. 2012)
Pres.Mannino Est.Fiale Ric.Eheim
Alimenti. Carenze igienico sanitarie
In tema di tutela dei prodotti alimentari, la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell'ente.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Udienza pubblica
 Dott. MANNINO  Saverio Felice     - Presidente  - del 16/02/2012
 Dott. TERESI   Alfredo            - Consigliere - SENTENZA
 Dott. LOMBARDI Alfredo Maria      - Consigliere - N. 435
 Dott. FIALE    Aldo          - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro Maria   - Consigliere - N. 33687/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) EHEIM RENATO N. IL 13/10/1944;
 avverso la sentenza n. 155/2011 TRIBUNALE di TRENTO, del 27/04/2011;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2012 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. ALDO FIALE;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe,  			che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza  			impugnata "per non aver commesso il fatto";
 Udito il difensore avv. Della Valle Marco, sostituto processuale  			dell'avv. Corte Andrea, il quale ha chiesto l'accoglimento del  			ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27.4.2011, ha affermato la  			responsabilità penale di Eheim Renato in ordine al reato di cui:
 alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perché - in  			qualità di responsabile dei punto vendita in Trento della s.p.a.  			"Metro Dolomiti" - poneva in commercio molluschi bivalvi non vivi  			ed in cattivo stato di conservazione - acc. il 29.12.2009 e lo ha  			condannato alla pena di Euro 450,00 di ammenda.
 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dello Eheim,  			il quale ha eccepito fa violazione dell'art. 42 c.p., prospettando  			che non potrebbe ritenersi incombente sul proprio assistito la  			posizione di garanzia che si assume violata ed il Tribunale non  			avrebbe adeguatamente verificato se la condotta contestata fosse  			effettivamente riconducibile alla sfera di azione dell'imputato.  			Quegli, infatti, era rappresentante legale della s.p.a. "Metro  			Dolomiti" - che gestiva quattro esercizi di vendita posti in luoghi  			diversi e ad ognuno dei quali "vi era un preposto con un organigramma  			aziendale piramidale" - sicché non potrebbe rispondere, a titolo di  			inammissibile responsabilità oggettiva ricollegata alla sola  			qualifica verticistica nell'ambito societario, dell'operato materiale  			di terzi.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto secondo quanto di  			seguito esposto.
 2. Il giudice del merito ha accertato che lo Eheim, all'epoca dei  			fatti, era legale rappresentante della s.p.a. "Metro Dolomiti" con  			responsabilità per i quattro punti vendita nella Regione Trentino  			Alto Adige.
 Quanto al punto vendita di Trento, la struttura - secondo  			l'organigramma interno - aveva un proprio direttore e vi era anche un  			capo-reparto della annessa pescheria con due addetti alla vendita.  			Non risultava dedotto o provato l'intervenuto conferimento di alcuna  			delega in materia di igiene e sanità dei prodotti alimentari  			commerciati.
 3. Osserva il Collegio che l'imprenditore (o il vertice esecutivo  			dell'impresa societaria) assume certamente la responsabilità  			dell'organizzazione imprenditoriale anche per quanto concerne  			l'impostazione delle azioni volte al rispetto della normativa in  			materia di igiene degli alimenti. Possono crearsi, tuttavia,  			ulteriori posizioni di garanzia allorquando l'esigenza dell'efficacia  			nell'espletamento di queste azioni e nel controllo fattuale delle  			stesse abbia comportato l'affidamento di tale compito ad altri  			soggetti per non essere l'imprenditore personalmente in grado di  			garantirne il puntuale svolgimento. In tal caso - per il principio  			della personalità della responsabilità penale espresso dall'art. 27  			Cost. - il garante primario risponderà in concreto non di tutto ciò  			che accade nell'ambito dell'azienda, bensì soltanto, quanto ai reati  			colposi, delle violazioni di legge, nonché dell'osservanza delle  			regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla sua posizione.  			Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il legale rappresentante  			di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché  			l'azienda sia stata preventivamente divisa in distinti settori, rami  			o servizi ed a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti  			qualificati ed idonei, dovendosi presumere in re ipsa la sussistenza  			di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza,  			per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto" (così  			Cass., Sez. 3^, 28.4.2003, n. 19642, Rossetto).
 Nella vicenda in esame, invece, il Tribunale si è limitato ad  			evidenziare l'inesistenza di delega formale di funzioni, ritenendo  			non configurabile la possibilità di una delega tacita riconducibile  			alla peculiare struttura aziendale.
 4. Tale argomentazione è inesatta e va ribadito, al contrario, il  			principio secondo il quale nei casi (come quello in esame) in cui  			l'apparato commerciale di una società sia articolato in più unità  			territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo  			investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità  			connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti  			commerciati va affrontato con riferimento alla singola struttura  			aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile  			dei fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa  			contravvenzionale in concreto contesta, senza dovere necessariamente  			esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale  			rappresentante (o della persona che riveste una posizione  			organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore  			di servizio.
 Nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato  			in base alla mansioni effettivamente esercitate, con prudente  			apprezzamento del caso concreto e valutazione non condizionata da  			aprioristici schematismi.
 Il titolare o il vertice esecutivo dell'impresa può essere ritenuto  			responsabile (o corresponsabile) solo allorché sia dimostrata la  			efficienza causale di propri comportamenti anche sotto i profili di  			organizzazione inadeguata e di mancata doverosa vigilanza.  			5. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con  			rinvio al Tribunale di Trento, che, nel nuovo giudizio, attenendosi  			ai principi di diritto dianzi enunciati, dovrà accertare - tenuto  			conto che il tipo di organizzazione aziendale in concreto adottato  			potrebbe rendere superfluo il conferimento di una delega formale  			espressa - se l'imputato abbia effettivamente disposto o consentito,  			anche per culpa in eligendo o difetto di doverosa vigilanza,  			nell'ambito della struttura di Trento, la messa in commercio dei  			molluschi irregolarmente conservati.
 P.Q.M.
 Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per  			nuovo giudizio.
 Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012
                    



