Cass. Sez. III n. 2342 del 20 gennaio 2023 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Nolasco
Urbanistica.Demolizione opere in zona sismica
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sig. Fortunato Nolasco ricorre per l’annullamento della sentenza del 24/11/2021 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del 17/12/2020 del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché il fatto non sussiste, ha revocato l’ordine di rimessione in pristino, ha confermato nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. 93, 94, 95, d.P.R. 380 del 2001, rideterminando la pena nella misura di 2.000,00 euro di ammenda.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 98, d.P.R. n. 380 del 2001, e il vizio di manifesta illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione in relazione alla illegittimità e/o inammissibilità dell’ordine di demolizione del fabbricato.
Sostiene al riguardo che:
• come si ricava dal “verbale di accertamento urgente sui luoghi” del 02/04/2019 e dalla nota tecnica del Comune di Scaletta Zanclea del 01/04/2019, in nessuno dei muri portanti risulta operata la affermata «significativa riduzione dello spessore» in quanto la riduzione da cm. 70 a cm. 35 non viola alcuna delle norme tecniche e non incide negativamente sulla stabilità del fabbricato;
• manca (e non è indicata dalla Corte territoriale) la norma tecnica che si assume esser stata violata;
• è manifestamente illogico ritenere che il limitato intervento di riduzione dello spessore di una piccola parte di muro (per un’estensione di soli mt. 1,55) possa compromettere la stabilità di una piccola casa;
• non è stata contestata la violazione di alcuna norma tecnica, ma solo formale (né il PM ha ritenuto di svolgere accertamenti tecnici).
1.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 98, d.P.R. n. 380 del 2001, e il vizio di manifesta illogicità, mancanza, contraddittorietà della motivazione sotto l’ulteriore profilo del mancato esercizio del potere di impartire prescrizioni necessarie per rendere il fabbricato conforme alle norme tecniche in alternativa all’obbligo di demolizione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Osserva il Collegio:
3.1. il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), e per quelli di cui agli artt. 93, 94, 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), per aver realizzato, in zona sismica, interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto presso gli uffici del Genio Civile e senza aver ottenuto l’autorizzazione di cui all’art. 94, d.P.R. n. 380, cit.;
3.2. il Tribunale aveva ordinato la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
3.3. la Corte di appello ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A) perché ha escluso la necessità del permesso di costruire, trattandosi di opere che secondo i Giudici distrettuali erano soggette a mera denunzia di inizio attività, ed ha revocato l’ordine di rimessione in pristino, mantenendo fermo quello di demolizione, siccome previsto - afferma la sentenza impugnata - dall’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001;
3.4. come costantemente insegnato da questa Corte di cassazione, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 2014, De Cesare, Rv. 258899 - 01; Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843 - 01; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411 - 01; Sez. 3, n. 48685 del 28/10/2003, Munafò, Rv. 227066 - 01; Sez. 3, n. 3113 del 17/11/1993, dep. 1994, Campisi, Rv. 196814 - 01);
3.5. occorre, di conseguenza, che sussista perfetta corrispondenza tra il fatto oggetto di contestazione, quello oggetto di condanna e l’ordine di demolizione impartito ai sensi dell’art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380, cit., non essendo sufficiente, in caso di contestazione di (e di condanna per) violazioni meramente formali, l’incidentale accertamento di violazioni anche di natura sostanziale; se tale accertamento non trova formale consacrazione in una contestazione suppletiva esso non può legittimare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 98, comma 3, cit., nemmeno se il giudice ritenga, come nel caso di specie, che i lavori possano aver minato la stabilità dell’immobile;
3.6. peraltro, anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre l’ordine di demolizione consegue automaticamente alla condanna, dovendo pur sempre il giudice dar conto delle ragioni per le quali non ritenga di impartire le prescrizioni necessarie a rendere l’opera conforme alle norme stesse (Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, Ascenzi, Rv. 245212 - 01; Sez. 3, n. 2802 del 03/03/1986, Caponnetto, Rv. 172405 - 01; Sez. 3, n. 4710 del 20/12/1983, dep. 1984, De Silvio, Rv. 164320 - 01);
3.7. nel caso di specie, al ricorrente sono state contestate esclusivamente violazioni formali della normativa antisismica e per tali violazioni è stato condannato;
3.8. ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di demolizione che deve essere eliminato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione, che elimina.
Così deciso in Roma, il 06/10/2022.