Trib. Napoli Sez.GIP 18 gennaio 2010
Est. Di Nicola Imp.Gheorghe
Rifiuti. Trasporto senza autorizzazione e responsabilità per singola operazione

Provvedimento con il quale il GIP respinge richiesta di archiviazione del PM fondata sul presupposto che l’art. 256 del TU Ambientale (così come l’art. 6.1 lett. d) della legge 30.12.2008, n. 210) presupponga che il difetto di autorizzazione faccia riferimento non già ad una singola operazione di trasporto, espletata peraltro con modalità rudimentali, quanto ad una “attività” reiterata nel tempo e non contingente.

 

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Paola Di Nicola

 

Letto il procedimento n RG NR 36853/09 a carico di Gheorghe Cristian+ 3 in atti generalizzati;

rilevato che con richiesta depositata il 25/9/2009, successivamente trasmessa a questo Giudice, il PM di Napoli ha avanzato istanza di archiviazione del procedimento sostenendo che nella specie non vi fossero elementi per ritenere che conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 L. 210/2008 l’attività fosse svolta dagli indagati in modo abituale e stabile, oltre che in forma imprenditoriale (anche di fatto);

rilevato di non avere condiviso l’opzione interpretativa del PM e di avere fissato, con provvedimento del 20/10/2009, ai sensi dell’art. 409 cpp, udienza camerale;

dato atto che all’udienza del 14/12/2009 è comparso il PM di Napoli, persona fisica diversa da quella che aveva avanzato la richiesta, sostenendo l’integrazione della fattispecie di reato e opponendosi all’archiviazione

 

OSSERVA

L’addebito posto a fondamento dell’accusa a carico degli indagati si concreta nell’ipotizzata violazione dell’art. 256 D. Lgvo 152/2006 per il trasporto non autorizzato di materiale ferroso (costituito da lavatrici, lamiere, tubi in ferro) a mezzo dell’autocarro Fiat Iveco tg 358656 di proprietà di GheOrghe Cristian, condotto da Andreis Iosif .

Non sussistono dubbi in ordine alla ricostruzione della fattispecie, che risulta confermata dal verbale di sequestro  e dalla comunicazione della notizia di reato redatta dai CC di Montella, come del tutto pacifico risulta il fatto che gli indagati fossero sprovvisti di qualsiasi titolo autorizzativo al trasporto dei rifiuti.

La divergenza con il PM che ha richiesto l’archiviazione concerne esclusivamente il profilo giuridico della rilevanza penale del trasporto del tutto episodico di rifiuti da parte di un soggetto che non risulti svolgere in modo continuativo, abituale e professionale l’attività abusiva.

Ad avviso del PM il disposto dell’art. 256 del TU Ambientale (così come l’art. 6.1 lett. d) della legge 30.12.2008, n. 210) presuppone che il difetto di autorizzazione faccia riferimento non già ad una singola operazione di trasporto, espletata peraltro con modalità rudimentali, quanto ad una “attività” reiterata nel tempo e non contingente.
A conforto di detta tesi si richiamano le disposizioni, contenute nel citato testo unico ambientale, di cui agli artt. 189/3, 190 e 193 (obblighi di comunicazione alla camera di commercio, di tenuta dei registri di carico e scarico, regolamentazione dell’attività di trasporto), agli artt. 208,212 e 216 (autorizzazioni in materia di trasporti) Del resto va considerato come la necessaria previsione, per la liceità dell’attività di trasporto di rifiuti (con riguardo alle modalità della condotta di cui alla fattispecie in esame), di un’autorizzazione, iscrizione o comunicazione, operando riferimento al d. lgs. n. 152/2006 (art. 212) consente di ritenere che i predetti adempimenti siano riferibili ad una condotta di trasporto di rifiuti svolta in forma imprenditoriale ovvero continuativa.

In sostanza il Pm, che ha avanzato richiesta di archiviazione, sostiene che non vi sia illiceità penale nell’ipotesi di occasionalità del trasporto ed aggancia l’argomentazione anche alla circostanza che nella specie non sia emersa la finalità di illecito smaltimento, sostenendo di non potere a tal fine utilizzare le eventuali dichiarazioni dell’indagato (che peraltro non vi sono state), oltre che l’irragionevolezza di sistema - che conseguirebbe dalla tesi dell’illiceità - poiché una condotta più grave come quella dell’abbandono di rifiuti non ingombranti sarebbe punita con una sanzione amministrativa.

In sede di udienza, fissata d’ufficio ex art. 409 cpp, è comparso altro rappresentante dell’Ufficio di Procura che ha concluso per la non archiviazione del procedimento, non condividendo l’interpretazione proposta da altro magistrato, in ragione del fatto che nella specie vi sono elementi univoci per ritenere che gli indagati svolgessero una vera e propria attività di trasporto illecito e mancassero quindi gli elementi dell’occasionalità.

Per affrontare correttamente il problema posto è necessario compiere una disamina della complessa disciplina di settore.

Innanzitutto è bene puntualizzare che ai sensi dell’art. 183 lett. g) del TU ambientale “il trasporto” è uno dei momenti della gestione dei rifiuti tanto che la relativa disciplina è dettata dall’art.193 collocata nella Parte quarta ( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ), nel Titolo I ( Gestione dei rifiuti), al Capo I (Disposizioni generali).

In particolare detta disposizione impone che nel trasporto i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione

Al comma 4 e 4 bis del citato articolo si stabilisce che il FIR non è necessario in due soli casi di occasionalità:

-per il  trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri” (comma 4);

-per il trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri (comma 4 bis).

Dal chè consegue che in tutti gli altri casi  di saltuario e occasionale trasporto è necessario il formulario e nella legislazione ambientale, in ragione del suo rigore e dell’interesse che viene protetto, tutto ciò che non è espressamente consentito deve intendersi come vietato.

A ciò va aggiunto, sempre al fine di cercare la ragione fondativa del sistema, che poi va posta a supporto dell’interpretazione accolta, che l’art. 193 al comma 11 prevede che  addirittura la microraccolta dei rifiuti svolta con lo stesso automezzo dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile e “nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato”.

Ma vi è di più.

Nell’ambito della dottrina e della giurisprudenza si è posto addirittura il problema di quale obbligo si configuri se le operazioni saltuarie ed occasionali di trasporto riguardino rifiuti propri .

Il comma 5 dell’art. 212 prevede l’obbligo di iscrizione “normale”,  senza alcun richiamo al requisito della professionalità, per coloro che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi (senza più distinguere fra rifiuti prodotti in proprio o da terzi).

Cosicché viene punito penalmente, in caso di trasporto senza iscrizione, non solo chi esercita per professione il trasporto di rifiuti prodotti da terzi ma anche chi trasporta propri rifiuti non pericolosi prodotti in un contesto del tutto occasionale (Sez. 3, Sentenza n. 9465 del 25/11/2008 Cc.  (dep. 03/03/2009 ) Rv. 242984) .

A maggior ragione la tesi dell’illiceità deve valere nel caso in esame in cui è incontrovertibilmente risultato che il materiale ferroso trasportato dai 4 giovani rumeni sull’ automezzo di proprietà del Gheorghe non era costituito da rifiuti “propri” in quanto gli stessi hanno dichiarato ai CC di essere disoccupati e di svolgere questa attività di raccolta e trasporto per guadagnare.

Dette dichiarazioni, diversamente da quanto sostenuto dal PM nella richiesta di archiviazione,  sono utilizzabili in questa fase alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari” (Sez. U, Sentenza n. 1150 del 25/09/2008 Cc.  (dep. 13/01/2009 ) Rv. 241884)

Comunque, anche a volere erroneamente sostenere  che il trasporto non fosse abituale, anche la singola condotta va ritenuta di per sé penalmente illecita in quanto è l’atto del trasportare a costituire reato e non la sua reiterazione. Invero sarebbe formalistico e irragionevole interpretare la norma nel senso che per “attività” devono intendersi solo più condotte di trasporto, in quanto l’attività non è altro che la fase dell’atto vista dal punto di vista dinamico, nel suo farsi e non certo la sua reiterazione.

Significativo al riguardo è che l’Art. 1 (Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio) decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 prevede che :

“1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123) al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati”.

Dal chè consegue che non è autorizzato il trasporto occasionale o saltuario in situazioni differenti da questa tassativamente indicata. Significativo notare che in questo caso il legislatore ha specifico riguardo al trasporto e non ad “attività di trasporto”  a conferma che i termini sono usati indistintamente.

L’interpretazione proposta è stata da ultimo avallata dalla Suprema Corte con la sentenza della Sez. III n. 79 del 7 gennaio 2010
che diversamente da quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione - in cui si sostiene che l’attività di trasporto dei rifiuti “deve essere intesa come attività svolta in modo abituale e stabile, in forma imprenditoriale, anche di fatto” – stabilisce che: “ Ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato di cui all’art. 6 lett. d) DL. 172/08 - quanto all’attività di trasporto illecito di rifiuti - non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo. La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un’attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, senza richiedere l’ulteriore requisito dell’organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell’attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l’attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell’integrità ambientale del territorio.”

Da ciò consegue che gli indagati vanno iscritti nel relativo registro per il reato di trasporto illecito di rifiuti

PQM

Visto l’art. 415 cpp

dispone l’iscrizione di Gheorghe Cristian, nato in Romania il 22/11/1980, Andreis Iosif nato in Romania il 26/3/1980; Octavian Costel, nato in Romania il 7/1/1971 e Cantar Viorica, nato in Romania il 5/11/1974 per il reato di trasporto illecito di rifiuti.

Si comunichi al pm

Napoli, 18/1/2010

il giudice

Paola Di Nicola