Tribunale di Santa Maria C.V. Sezione distaccata di Marcanise –
Est. L. Crisci.
Gestione discarica abusiva. Responsabilità del proprietario del fondo inquinato da terzi ignoti ex art. 40, cpv. Insussistenza dell’obbligo giudico di impedire l’evento. Formula assolutoria non aver commesso il fatto (segnalazione e massima avv. Gennaro Iannotti)
IMPUTATI
del reato di cui agli artt. 110 c.p., 256 D.Lgs. 152/06 perché, in concorso tra loro gestivano una discarica abusiva presso un'area di circa 32.900 mq. censita al foglio 19 - particelle 79, 240,312,313,691, 76, 253, 77, 78 e 239 - consistita da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, consistenti in circa mc 2000 di calcinacci, rottami ferrosi, eternit, pneumatici di "'arie misure, carcasse di elettrodomestici, plastica e residui di attività di demolì7.ione, in assenza della prescritta autorizzazione.
In Marcianise accertato 1'11.12.2007.
CON L'INTERVENTO IN UDIENZA DI:
P.M.: V.P.O. Dr. L. Parrillo.
DIFESA: avv. G. Riccardi di fiducia per.; avv. G. lannotti di fiducia per Izzo c d'ufficio ex art. 97 co. IV c.p.p. per tutti gli altri imputati.
CONCLUSIONI:
Il P.M.: sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto ed € 10.000,00 di ammenda.
I Difensori: sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16.10.2008 il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere citava a giudizio ,XX per rispondere del reato loro ascritto in rubrica.
Il 13.3 .2009 il processo non poteva essere trattato stante la precaria composizione dell' organo giudicante.
Il 13.11.2009 si rinviava al fine di regolarizzare la costituzione delle parti.
All'udienza dell' 11.12.2009 il Giudice ammetteva le istanze di prova avanzate dal P.M. e dai Difensori. acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa e disponeva perizia sulle fotografie della discarica oggetto dell'imputazione effettuate dalla P.G.
Il 22.1.2010 si procedeva con l'escussione del teste Di Lorenzo Nicola e con l'acquisizione sul consenso delle parti del verbale di sequestro dell'11.12.2007 e dell'informativa della Guardia di Finanza di Marcianise del 28.5.2008.
All'odierna udienza il Giudice acquisiva le stampe delle fotografie oggetto della perizia, dichiarava chiusa !'istruttoria dibattimentale e, sentite le conclusioni delle parti, dopo aver deliberato in camera di consiglio. pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, riservando il deposito dei motivi nel termine di 60 gg.
FATTO E MOTIVI DELLE DECISIONE
All’esito dell'attività istruttoria svolta ritiene la scrivente non sia stata raggiunta la prova della penale responsabilità degli imputati in ordine alla fattispecie loro contestata.
Il presente processo nasce a seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere della presenza di un'ampia discarica abusiva di rifiuti. pericolosi e non, individuata dalla Guardia di Finanza di Marcianise.
Nel corso dell'esame dibattimentale il teste Di Lorenzo Nicola - all'epoca dei fatti in servizio presso la Guardia di Finanza di Marcianise - ha riferito che in data Il.12.2007 era impegnato insieme ad collega Vice Br. Di Giovarmi Mario in un servizio perlustrativo del territorio del Comune di San Felice a Cancello, finalizzato al contrasto dei reati di tipo ambientale, quando aveva notato su una viuzza sterrata secondaria, che gli risultava essere senza uscita, la presenza sul fango bagnato di segni di recente passaggio di automezzi pesanti.
Insospettito dalla circostanza che dei camion avessero percorso una strada sterrata senza uscita, aveva cominciato a percorrerla ed aveva cosi raggiunto, seguendo quei segni e oltrepassando un cancello di metallo aperto, una grande cava di tufo abbandonata, nel cui fondo e sui cui bordi aveva constatato la presenza di rifiuti di tutti i generi, plastica, bottiglie, carcasse di elettrodomestici, gomme, bidoni, pannelli in eternit e materiale di risulta di demolizioni edili.
Parte dei rifiuti non era visibile poiché sul fondo della cava era presente dell'acqua che copriva fino ad una certa altezza quanto depositatovi. Il teste specificava che esaminando i bordi della buca si riscontravano agevolmente tracce delle manovre di scarico di camion.
L'area era dell'estensione di 32.900 mq e i rifiuti erano complessivamente pari a mc 2.000, concentrati sul fondo e sui bordi della grande fossa.
Nei pressi dell'area, ricadente in zona agricola, non v'erano centri abitati ma solo qualche casa singola distante almeno 200-300 metri; la cava non era visibile dalla strada che conduce a San Felice a Cancello, e del resto egli stesso per trovarla aveva dovuto addentrarsi sulla viuzza sterrata.
Specificava di non avere assistito ad alcuna attività di scarico in quella cava né l’11.12.2007 né in epoca successiva e di avere accertato catastalmente che gli odierni imputati erano ciascuno proprietario di una porzione del fondo su cui insisteva la grossa discarica.
Riferiva infine che, a giudicare dallo stato dei luoghi, l'attività di sfruttamento della cava doveva essere cessata da molti anni e che. a delimitazione della stessa, non vi era alcuna recinzione, stando almeno a quanto aveva potuto constatare personalmente in occasione del sopralluogo dell' 11.12.2007.
Dall'esame dell'informativa della Guardia di Finanza del 28.5.2008 n. 4429/110 R. emergono gli elementi sulla base dei quali la Procura ha ritenuto di individuare la responsabilità per la presenza di quella discarica abusiva in capo agli odierni imputati.
In particolare la P.G. nella stessa relazionava circa gli accertamenti catastali effettuati a seguito del sopralluogo dell' 11.12.2007, indicando in XX la proprietaria della particella n. 313 del foglio di mappa n. 19 del Comune di San Felice a Cancello, fondo che per circa un terzo era occupato da parte della cava dismessa; in XX il proprietario del terreno corrispondente alla particella n. 691 del medesimo foglio di mappa, confinante per una piccolissima porzione, e precisamente per uno spigolo, con la cava. Si era invece accertato che le particelle no. 79, 240 e 312 erano di proprietà di XX e XX ,e che, per la parte centrale, erano tutte occupate dalla cava; infine che le particelle 76, 77, 78, 239 e 253 erano di proprietà di XX che erano anch'esse occupate per la parte centrale dalla grande fossa.
All'informativa è allegata una planimetria della zona, nella quale è evidenziata in giallo la cava; attraverso la stessa se ne rilevano con maggiore chiarezza i confini.
Agli atti sono state acquisite le fotografie scattate dalla Guardia di Finanza l' 11.12.07.
Alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta gli imputati devono andare assolti per non avere commesso il fatto.
Gli stessi sono accusati di avere gestito in concorso tra loro una discarica abusiva su un fondo dell'estensione di mq. 32.900.
Rilevante ai fini del decidere è stabilire se possa ritenersi responsabile del reato di gestione di discarica abusiva il proprietario di un fondo sul quale terzi estranei abbiano depositato ripetutamente nel tempo rifiuti e che non si sia poi attivato per la rimozione degli stessi.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nel 1994 (sent. n. 12753 del 28.12.1994) si è espressa nel senso, poi confern13to costantemente nelle pronunce successive, che "i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di rea/i permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva. Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento delle discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza".
Se vuole applicarsi tale orientamento giurisprudenziale alla fattispecie che ci occupa - quella appunto dell'attività di stoccaggio di rifiuti ad opera di persone diverse dal proprietario del fondo su cui la discarica insiste - deve per completezza anche considerarsi che sarebbe possibile porre in essere un reato commissivo di gestione non autorizzata di discarica mediante omissione (reato omissivo improprio), per come previsto dall'art. 40 cpv. c.p., in applicazione del principio che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. E allora il quesito diviene: esiste in capo al proprietario di un fondo un obbligo di impedire a terzi di gestire discariche abusive, evidentemente in assenza di una sua autorizzazione, sul proprio fondo?
A riguardo deve evidenziarsi che il principio di causalità omissiva trova il proprio limite in altro parimenti importante nel sistema giuridico, quello di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che impone di considerare come presupposto di applicabilità dell'art. 40 cp. non un obbligo generico di attivarsi quanto piuttosto un obbligo giuridico di compiere proprio quell'azione idonea ad evitare il verificarsi dello specifico evento-reato. Il presupposto di operatività del principio di causalità omissiva è quindi l'esistenza di un obbligo stabilito proprio per impedire lo specifico evento.
Tanto perché se da un lato la responsabilità omissiva del proprietario di una res trova fondamento nel principio solidaristico che ispira la Costituzione, e precisamente gli artt. 2, 41 co. Il e 42 co. II, dall'altro trova una limitazione nel principio di legalità della pena, consacrato dall'art. 25 co. Il Cost. È proprio in ragione di questo limite che la responsabilità omissiva non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, ma presuppone necessariamente l'esistenza di obblighi giuridici specifici della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere (Cass. Pen. Sez. 3 n. 2206 del 12.10.2005; conf. Cass. Pen. Sez. 3 n. 44274 del 12.11.2004, Preziosi).
Sulla base di tali premesse. a parere della scrivente, non può ravvisarsi alcun obbligo giuridico di controllo a carico del proprietario di un fondo in relazione a rifiuti gestiti e smaltiti da terzi sul fondo stesso; non risulta infatti, dalla disamina della disciplina dettata dalla legislazione ambientale e più in generale dall'ordinamento giuridico, la previsione in capo al proprietario in quanto tale di alcuna posizione di garanzia in ordine all'altrui condotta sul proprio.
fondo in materia di rifiuti, atteso che gli obblighi di corretta gestione e smaltimento degli stessi sono posti esclusivamente a carico dei relativi produttori e detentori.
Passando al caso che ci occupa, a parere della scrivente gli elementi emersi all'esito dell'attività istruttoria svolta non consentono di affermare la penale responsabilità di nessuno degli imputati.
Certamente sussiste l'elemento oggettivo della fattispecie contestata, atteso che in località Tavernole in agro del comune di San Felice a Cancello la Guardia di Finanza di Marcianise riscontrava la presenza di un'estesa discarica non autorizzata all'interno di un grossa cava dismessa. In particolare su un'area dell'estensione di 32.900 mq erano presenti complessivamente mc 2.000 di rifiuti pericolosi e non, compresa, plastica, carcasse di elettrodomestici, eternit e materiale di risulta da demolizioni.
Quanto all'imputabilità della condotta, deve in via preliminare escludersi ogni responsabilità di XX proprietario della particella n. 691, confinante con la cava per una porzione ridottissima del proprio fondo, e più precisamente, per come si rileva dalla planimetria allegata all'informativa della Guardia di Finanza, per uno spigolo estremo, peraltro in un punto in cui sulla fossa si affacciano per una superficie ben più estesa anche le particelle nn. 312 e 313, di proprietà rispettivamente dei XX e della XX Tale imputato, mai sorpreso a scaricare personalmente quei rifiuti, deve essere in ogni caso ritenuto estraneo ai fatti per l'assenza di indizi univoci e concordanti a suo carico idonei a dimostrare, anche solo a titolo di concorso con i coimputati o con terzi, la sua responsabilità nella creazione e gestione della discarica oggetto dell'imputazione.
Quanto ai coimputati, in relazione alle loro posizioni alcuna certezza è emersa a seguito delle indagini svolte se non quella che sono i proprietari delle particelle su cui insiste la cava.
Accanto a tale elemento ne sono emersi altri che rendono assolutamente insufficiente la predetta circostanza al fine di collegarli, anche solo a titolo di concorso - reato omissivo improprio - all'attività di gestione illecita di rifiuti.
Gli stessi non vivono in quei fondi, peraltro lontani dalle strade di normale percorrenza e dai centri abitati; sono proprietari di particelle che, per quanto riferito dall'unico teste escusso, non risultano sfruttate in nessuna maniera, né recintate. Non è stato provato che gli stessi vi scaricassero personalmente rifiuti, non avendo la P.G. assistito ad alcuna attività di scarico né l'I 1.12.2007 né in epoca successiva; non dovevano necessariamente sapere chi effettuasse quell'attività illecita, atteso che non vi è prova che frequentassero quei terreni; anzi a giudicare dalle fotografie scattate dalla Guardia di Finanza, si trattava di fondi abbandonati. Né in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in premessa, può ritenersi che avessero un obbligo giuridico ad impedire quell'attività di stoccaggio abusiva da parte di terzi, ad esempio attraverso attività di vigilanza stringente o tramite la predisposizione di recinzioni.
Gli imputati non potevano considerarsi giuridicamente tenuti a recintare la cava abbandonata, e comunque non al fine di impedire a terzi di utilizzarla come discarica non autorizzata; manca una previsione normativa in tal senso: lo si ribadisce, dalla disamina della disciplina dettata dalla legislazione ambientale e più in generale dall'ordinamento giuridico. la previsione in capo al proprietario in quanto tale di alcuna posizione di garanzia in ordine all'altrui condotta sul proprio fondo in materia di rifiuti. atteso che gli obblighi di corretta gestione e smaltimento degli stessi sono posti esclusivamente a carico dei relativi produttori e detentori.
Né vi è prova che gli imputati abbiano deliberatamente consentito a terzi di attraversare i loro fondi proprio al fine di stoccare quei rifiuti, condotta per la quale avrebbero potuto ritenersi responsabili a titolo di concorso; a tale riguardo deve osservarsi che, per come riferito dal teste escusso, la cava non presentava recinzioni e quindi l'ingresso di terzi estranei - come gli stessi operanti della Guardia di Finanza - non trovava alcun ostacolo. Il loro accesso fino al bordo della fossa non richiedeva la collaborazione o comunque l'autorizzazione dei proprietari della stessa essendo di fatto libero.
Gli imputati devono conclusivamente essere prosciolti per non avere commesso il fatto.
Gravemente perplessi lascia la circostanza che il Comune di San Felice a Cancello, consapevole da almeno dieci anni di sversare in quella cava dismessa parte dei propri scarichi fognari, non abbia mai provveduto ad adottare soluzioni per arrestare una così grave e pericolosa attività inquinante.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p., assolve gli imputati dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto.
Sessanta giorni per il deposito dei motivi.
Marcianise, 12.2.2010.
Il Giudice
Dr.ssa Luciana Crisci