Tar Molise Sez. I sent 984 del 24 novembre 2006
Beni Ambientali. Impianti per la produzione di ebnergia eolica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO
Registro Sentenze n. 984/2006
Registro Generale n. 197/2006
Giorgio GIACCARDI
Presidente
Rita TRICARICO
Componente
Antonio Massimo MARRA
Componente
SENTENZA
sul ricorso n. 197 del 2006 proposto da
I.V.P.C. POWER S.r.l,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Massimo Di Nezza ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Campobasso,
via Umberto I n. 43;
contro
la REGIONE MOLISE,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope
legis presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
per l’annullamento
- della delibera della Giunta regionale del Molise 31.10.2005, n. 1469,
non pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente
conosciuta, con cui, in attesa dell’adozione del documento di
programmazione regionale per la produzione e distribuzione
dell’energia (DPER) e dei relativi piani attuativi, si
è provveduto ad attuare un regime di sospensione dei
processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la
produzione di energia eolica o di ampliamento di quelli esistenti, per
un periodo di 180 gg;
- se ed in quanto possa occorrere, del voto del Consiglio regionale del
Molise di cui alla delibera 6.12.2005, n. 327, non pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente conosciuta, con
cui la Giunta regionale è stata impegnata “a
deliberare la moratoria riguardante i progetti di realizzazione di
impianti industriali per la produzione di energia, che non abbiano
acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del PER da
parte del Consiglio regionale”;
nonché per il risarcimento
del danno che la ricorrente assume di aver subito per effetto della
moratoria disposta dalla Regione Molise.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza
dell’8.11.2006, la dott.ssa Rita Tricarico;
Uditi l’Avv. Di Nezza per la ricorrente e l’Avv.
dello Stato Vitullo per la Regione Molise;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Calabria Power ha predisposto un progetto per la
realizzazione di un impianto eolico nella Regione Molise, da ubicarsi
nei Comuni di Rotello, Montelongo e Montorio nei Frentani,
successivamente ceduto alla ricorrente.
In data 31.5.2005 ha perciò chiesto l’attivazione
della procedura di screening del citato progetto dinanzi alla Regione
Molise – Direzione Generale V – Risorse Naturali e
Tutela dell’Ambiente.
Con determina 4.11.2005, n. 165/A, la Regione ha escluso che le
relative opere necessitassero della valutazione di impatto ambientale.
Tale provvedimento è stato assunto, dopo aver recepito il
parere favorevole di massima, sotto il profilo paesistico, espresso dal
Direzione Generale IV delle Politiche del Territorio, Risorse naturali
e tutela ambientale – Servizio Beni Ambientali con atti nn.
3296/2005, 3297/2005 e 3298/2005 del 26.10.2005, tuttavia annullati poi
dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, per il Paesaggio, per
il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise con
provvedimento del 21.12.2005, impugnato con il ricorso n. 198/06.
Medio tempore, con istanza protocollata in data 25.5.2005 al n. 7777,
la Power Calabria ha chiesto alla Regione il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs.
23.12.2003, n. 387.
Tuttavia la Regione Molise, con delibera giuntale 31.10.2005, n. 1469,
ha disposto di attuare “un regime di sospensione dei processi
autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di
energia eolica (…), per un periodo di 180 giorni”,
in attesa dell’adozione del “documento di
programmazione regionale per la produzione e distribuzione
dell’energia (DPER)”.
Con successivo voto del Consiglio regionale, assunto con delibera
6.12.2005, n. 327, la Giunta regionale è stata impegnata
“a deliberare la moratoria riguardante i progetti di
realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia, che
non abbiano acquisito tutte le autorizzazioni necessarie, in attesa del
PER da parte del Consiglio regionale”.
Entrambe le menzionate delibere sono state impugnate con il ricorso in
esame per i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.
9.1.1991, n. 10, della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE e
dell’art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n.
387;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003 – violazione dell’art. 41 Cost.;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.
7.8.1990, n. 241 – difetto di motivazione – eccesso
di potere per illogicità della
motivazione;
4) eccesso di potere per illogicità manifesta e per
contraddittorietà della motivazione.
Contestualmente sono state avanzate istanze cautelare e risarcitoria.
La Regione Molise si è costituita in giudizio, asserendo la
legittimità dei provvedimenti gravati e prima ancora
eccependo l’inammissibilità del ricorso, per
difetto di interesse, rilevando al riguardo che “il
pregiudizio lamentato dalla società ricorrente
(…) non discende tanto dalla moratoria in questione
(…), bensì (…) dall’arresto
procedimentale di tipo definitivo imposto
dall’annullamento” dell’autorizzazione
paesistica regionale di massima, ad opera della Soprintendenza.
Nella camera di consiglio del 22.3.2006, la trattazione della domanda
cautelare è stata rinviata al merito.
Alla pubblica udienza dell’8.11.2006 il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in epigrafe si contesta la sospensione dei processi
autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di
energia eolica, disposta dalla Regione Molise con la delibera giuntale
n. 1469/2005 ed assentita anche dall’organo consiliare con
delibera n. 327/2005, entrambe qui gravate.
2 - Preliminarmente va esaminata l’eccezione di
inammissibilità, per difetto di interesse, mossa dalla
difesa della Regione.
Essa asserisce che la Società istante non avrebbe interesse
ad impugnare i richiamati provvedimenti, stante l’arresto
procedimentale determinato dall’annullamento delle
autorizzazioni regionali paesaggistiche ad opera della Soprintendenza.
L’eccezione va disattesa, in quanto il provvedimento
richiamato in ultimo è stato impugnato con altro ricorso ed
il suo accoglimento nel merito o la concessione della misura cautelare
ben avrebbe potuto rispettivamente eliminare dal mondo giuridico o
sospendere detto provvedimento, in tal modo facendo venir meno
l’ostacolo frapposto all’iter procedimentale.
3 - Passando al merito, deve rilevarsi come in nessuna norma di legge
s’individui il fondamento del potere di moratoria in
relazione a tutti i realizzandi impianti eolici, non potendosi lo
stesso ritenere insito in quello generale di programmazione in materia,
pacificamente attribuito all’Ente regionale, il quale infatti
non può ex se comprendere medio tempore, in attesa della
compiuta adozione del relativo documento, una sospensione altrettanto
generalizzata per tale tipologia di impianti.
3.1 - Non solo ciò è vero, ma il potere in
questione è stato esercitato in violazione
dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 – a sua
volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in
primo luogo afferma che tali impianti “sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale
già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del
tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel
prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine
massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni.
E’ evidente che la sospensione disposta dalla Regione Molise
rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo integrando
una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo
prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo
favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare
dall’intero decreto nonché, a monte, nella
Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi
conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia
pulita, quale il protocollo di Kyoto.
3.2 - Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con
l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa
economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento,
per tutto il periodo considerato, sul territorio molisano, in nome di
una non meglio specificata esigenza di attendere l’adozione
di linee programmatiche per l’insediamento di detti impianti.
3.3 - Ne deriva che i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno
annullati.
4 - Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, pure
avanzata in questa sede, essa non può essere accolta, in
assenza di allegazione di alcun danno che sarebbe derivante dalla
moratoria in parola.
5 - Infine, in ordine alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa,
si ravvisano le ragioni per la loro integrale compensazione tra le
parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio
dell’8 novembre 2006.
Giorgio GIACCARDI - Presidente;
Rita TRICARICO - Giudice estensore.
Beni Ambientali. Impianti produzione energia eolica
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