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TAR VENETO,Sez. II Sentenza n.4028 del 18/11/2004 (c.c. 17/11/2004)
Assoc. Cacciatori Veneti contro Provincia di Padova.
Nella Regione Veneto ,ai sensi dell'art. 16 L.R. Veneto 50/1993, non spetta alla Provincia determinare il numero di giornate fisse di caccia settimanali previste dall'art. 18 della legge 157/92.

segnalazione di Augusto ATTURO

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Ric. n. 2974/2004 Sent. n. 4028/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato Presidente f.f.

Fulvio Rocco Consigliere, relatore

Alessandra Farina Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2974/2004 proposto dall’ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI A.C.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Valentini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, S.Polo 3080/L;

CONTRO

la Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pata, Patrizia Carbone e Paolo Voci, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta provinciale di Padova 13.9.2004 n. 457, della determinazione del dirigente responsabile del Settore Ambiente – Caccia e Pesca 15.9.2004 n. 2972 e della determinazione 16.9.2004 n. 2988 riguardanti la pianificazione faunistico venatoria in provincia di Padova.

Visto il ricorso, notificato il 15.10.2004 e depositato presso la Segreteria il 6.11.2004, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, depositato il 15.11.2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 17 novembre 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti Paola Valentini, per la parte ricorrente e Patrizia Carbone, per la Provincia resistente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che il ricorso in epigrafe va accolto, in quanto mediante i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa l’Amministrazione Provinciale all’evidenza fuoriesce dai limiti delle proprie competenze fissate dall’art. 9 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, andando illegittimamente ad incidere sul contenuto del calendario venatorio, ossia su di un provvedimento di carattere generale che indefettibilmente rimane, a’ sensi dell’art. 18 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell’art. 16 della medesima L.R. 50 del 1993, nell’esclusiva competenza della Regione.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimento impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2004.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario