Cass.Sez. III n. 38941 del 20 settembre 2013 (Cc 9 lug 2013)
Pres.Fiale Est. Marini Ric. De Martino
Urbanistica.Donazione del bene e ordine di demolizione
L'ordine di demolizione di un immobile abusivo non può essere revocato o sospeso in conseguenza dell'avvenuta donazione del cespite, in epoca successiva alla sentenza di condanna, in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni giuridiche in cui si trova al momento del perfezionamento dell'atto di liberalità.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1644
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 08930/2013
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
DE MARTINO Francesco, nato a Sorrento il 10/6/1939;
avverso l'ordinanza del 9/5/2012 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, che ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 27/12/2010 dal Pubblico ministero in sede in esecuzione di quanto disposto con sentenza del 5/9/1992 dal Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile i 28/2/1994;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/5/2012 il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso il 27/12/2010 dal Pubblico ministero al fine di dare esecuzione a quanto disposto con sentenza del 5/9/1992 del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il 28/2/1994.
2. Avverso tale decisione il sig. De Martino propone ricorso, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per difetto di competenza del Pubblico ministero che ha messo l'ingiunzione a demolire;
b. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per essere stata proposta istanza di sanatoria della L. n. 47 del 1985, ex art. 38, con versamento dell'intera oblazione;
c. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per essere stata disposta le demolizione di un manufatto non più nella disponibilità del ricorrente, che ne ha fatto donazione al figlio Giovanni;
d. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di DE MARTINO Giovanni e Giovanni Gargiulo, che vantano diritti reali sul bene;
e. errata applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), con riguardo all'accertamento operato dal tribunale in ordine al regime giuridico del secondo piano dell'immobile, non oggetto della sentenza e della procedura esecutiva;
f. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per omessa acquisizione della documentazione rilevante;
g. vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla impossibilità di procedere a demolizione del primo piano dell'immobile senza lederei diritti dei titolari del secondo piano dell'immobile stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti nei termini di seguito specificati.
2. Quanto al primo motivo, appare evidente dalla premessa in fatto contenuta nell'ordinanza che la Corte di appello non ha apportato alcuna modifica essenziale alla decisione del Tribunale e che il giudice dell'esecuzione va individuato nel Tribunale che emise la sentenza del 5/2/1992 con conseguente competenza del correlato organo del Pubblico ministero (si veda, per tutte, Sez. 3^, n. 34613 del 21/6/2011).
3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il Tribunale ha ampiamente e correttamente esposto i principi interpretativi che disciplinano i rapporti fra giudicato penale e azione della pubblica amministrazione e le ipotesi in cui gli atti di quest'ultima possono considerarsi incompatibili con l'ordine impartito in sede penale tanto da imporre la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione (per tutte, Sez. 3^, n. 43878 del 10/11/2004). A ciò consegue che l'avvenuta presentazione di istanza di condono non costituisce elemento che fondi una rilevante e attuale situazione di incompatibilità, anche considerando che l'immobile insiste su area soggetta a vincolo di inedificabilità e che si è in presenza di una abusiva "nuova costruzione" comportante la realizzazione di illecita volumetria, tutti elementi che il Tribunale ha ritenuto, in modo corretto, assolutamente rilevanti in relazione al disposto della L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 1, della L. n. 269 del 2003, art. 32 e della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 7.
3. Venendo così ai terzo motivo di ricorso, la Corte osserva che nessun rilievo può essere attribuito all'atto di donazione in favore del figlio stipulato dal ricorrente in epoca successiva alla condanna. Ciò in quanto il donatario riceve il bene nelle condizioni giuridiche e gravato dai vincoli che al momento del perfezionamento dell'atto insistono sul bene per le condotte del donante (si rinvia all'art. 707 c.c., comma 1, n. 2). Sarà, pertanto, nell'ambito dei rapporti fra donante e donatario che potranno essere fatti valere eventuali danni ed eventuali pretese dei privati, non sussistendo alcuna preclusione a che il donante debba dare corso all'obbligo impostogli dall'autorità giudiziaria anteriormente all'atto di liberalità, obbligo che continua a gravare su di lui anche nella ipotesi che il bene sia stato acquisito da altro soggetto (con riferimento al permanere dell'obbligo in capo al condannato anche successivamente all'acquisizione del bene al patrimoni comunale, si veda per tutte: Sez. 3^, n. 1904/2007, ud. 18/12/2006, Turianelli). 4. Quanto ai vizi denunciati con riferimento all'omessa acquisizione documentale, si è in presenza di profilo irrilevante una volta che il Tribunale abbia correttamente valutato non rilevante e decisiva la presentazione dell'istanza di condono in assenza della documentazione obbligatoria per legge (pagg. 6 e 7 della motivazione), difetto che incide sulla legittimità e ricevibilità dell'istanza stessa. 5. Con riguardo alla censura circa l'impropria valutazione della situazione giuridica in cui versa il secondo piano dell'immobile, deve considerarsi che l'ulteriore edificazione realizzata su immobile totalmente abusivo non si presenta in via di principio conforme ai canoni di liceità e la sua presenza dovrà essere valutata in sede di materiale esecuzione delle attività di demolizione, non potendo essa costituire in sè elemento che inibisce all'autorità giudiziaria di disporre in conformità a quanto contenuto nel dispositivo di sentenza irrevocabile che ha ad oggetto una diversa parte dell'edificio.
6. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013