Cass. Sez. III n. 38044 del 17 settembre 2013 (Ud 27 giu 2013)
Pres.Mannino Est.Amoresano Ric.Messina
Rifiuti.Art. 6 D.L. n. 172 del 2008

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 6 D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 210) è applicabile nella parte di territorio nazionale in cui vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, che costituisce, quindi, il presupposto di fatto integrante il precetto penale. (Fattispecie relativa a trasporto di rifiuti nella Regione Sicilia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/06/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1970
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 40157/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Enna;
avverso la sentenza del 19.4.2012 del Tribunale di Enna;
nei confronti di:
1) Messina Filippo nato il 24.4.1962;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Aldo Policastro, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.4.2012 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava Messina Filippo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6 (già D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256) perché effettuava un'attività di trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio di rifiuti di vario genere, anche speciali, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Assumeva il Tribunale che alle ore 19,00 del 23.2.2012 i Carabinieri di Centuripe avevano accertato che l'imputato, alla guida di automezzo, trasportava materiale ferroso e rifiuti speciali (bombole di ossigeno) destinato allo smaltimento e prelevato dalla sede di Dittaino del Consorzio ASI di Enna. Il Messina veniva tratto in arresto ed in sede di convalida ammetteva i fatti, assumendo di aver presentato richiesta di autorizzazione al trasporto di rifiuti, ritenendo in tal modo di aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, in assenza della prevista autorizzazione (il procedimento relativo alla richiesta era stato archiviato per la mancata integrazione della documentazione) sussisteva il reato contestato.
All'imputato potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche da dichiararsi equivalenti alla contestata recidiva. 2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Enna, denunciando, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione della L. n. 210 del 2008, art. 6.
Il Tribunale è incorso in errore di diritto, dal momento che il reato contestato ha natura di delitto, per cui è comminata la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000 a 30.000 Euro. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione l'attività di trasporto di rifiuti, se svolta in una regione in cui vige lo stato di emergenza nel settore integra il delitto di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6 e non la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., avendo il Tribunale riconosciuto le circostanze attenuanti generiche senza alcuna motivazione e senza valutare, comunque, i reiterati precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, conv. con modif. nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, prevede che "nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225......". Le condotte sanzionate dalla predetta norma presuppongono quindi la dichiarazione dello stato di emergenza in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Per la Sicilia lo stato di emergenza è stato dichiarato, a norma della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e succ. modif., art. 5, comma 1. Questa Corte, sia pure con riferimento alla Regione Calabria, ha già rilevato che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti costituisce il presupposto di fatto integrante il precetto penale (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 16026 del 12.1.2011). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma: "... In realtà tale Decreto ha, molto più semplicemente, dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, senza tuttavia estendere a tale territorio le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, basandosi sui poteri riconosciuti dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, espressamente richiamata dalla L. n. 210 del 2008, art. 6 che ha convertito il D.L. n. 172 del 2008. Ne consegue che lo stato di emergenza va considerato quale presupposto di fatto integrante il precetto penale. Ciò è tanto vero che la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6 (poi convertito con modifiche nella L. n. 210 del 2008) ricollega la punibilità delle condotte (specificamente indicate nelle lett. a), b), c) e d) dell'art.), alla esistenza del presupposto del dichiarato stato di emergenza nei territori ove tali condotte avvengano". E, per quanto riguarda più specificamente la Regione Siciliana, questa Corte ha anche evidenziato che lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi ed ai poteri straordinari previsti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento (Cass. pen. Sez. 3 n. 25049 del 25.5.2011)).
3. Lo stesso Tribunale ha, del resto, ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, così come contestato, senza però tener conto che trattasi di ipotesi delittuosa, sanzionata con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 10.000 a 30.000,00 Euro. Illegittimamente ha pertanto applicata la sola pena pecuniaria e, per di più, dell'ammenda. 4. Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è pacifico che, ai fini dell'applicabilità di siffatto beneficio, il giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua valutazione.
Il Tribunale ha, però, omesso ogni motivazione, essendosi limitato a "concedere" le circostanze attenuanti generiche.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, così come contestato e ritenuto in sentenza,. Essendo la sentenza inappellabile a norma dell'art. 443 c.p.p., comma 3, Giudice del rinvio è lo stesso Tribunale.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013