Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 45262 del 9 ottobre 2018 (PU 12 lug 2018)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Gallelli
Rumore.Accertamenti fonometrici
Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine alla rumorosità costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile, ai sensi dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione e costituisce atto contenuto nel fascicolo del dibattimento e come tale utilizzabile. I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa" da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato é soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato.
Cass. Sez. III n. 45272 del 9 ottobre 2018 (PU 18 lug 2018)
Pres. Sarno Est. Gai Ric. Chiodi
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e successione di leggi penali nel tempo
In tema di successione di leggi penali nel tempo, il principio di retroattività della norma favorevole, affermato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato e quindi sulla fattispecie tipica, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, delineando la portata del comando e del conseguente fatto illecito (fattispecie in tema di terre e rocce da scavo)
Cass. Sez. III n. 45247 del 9 ottobre 2018 (PU 5 giu 2018)
Pres. Andreazza Est. Macrì Ric. Francini
Rumore.Strepiti degli animali
La tesi difensiva che individuerebbe uno stretto collegamento tra l’art. 659 cod. pen. e l’art. 2052 cod. civ. non ha fondamento, perché la norma penale sanziona, per quel che interessa, chiunque arrechi disturbo alle occupazioni o riposo delle persone o agli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, non impedendo gli strepiti degli animali, mentre la norma civile colpisce il proprietario dell’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, quando l’animale arrechi danno a terzi, sia nel caso della custodia, sia nel caso di smarrimento o fuga, salvo la prova del caso fortuito.
Rifiuti.Il pile è un prodotto di recupero?
di Marcello FRANCO
Cass. Sez. III n. 40243 del 10 settembre 2018 (Ud 4 lug 2018)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Cilumbriello
Aria. Disposizione transitoria di cui all’art. 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006
La potenziale antinomia insita nella disposizione transitoria di cui all’art 281, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 – che, da un lato, prevede per gli stabilimenti esistenti per la prima volta assoggettati all’obbligo di autorizzazione dal d.lgs. 128 del 2010 di adeguarsi alla nuova normativa entro il 1° settembre 2013 e, dall’altro, anche per consentire alla autorità competenti per il controllo il tempo necessario per la valutazione delle istanze, anticipa al 31 luglio 2012 il termine per richiedere l’autorizzazione prevedendo in tal caso la possibilità di prosecuzione dell’attività sino alla pronuncia sull’istanza – dev’essere risolta interpretando la norma nel senso che, se la richiesta di autorizzazione sia presentata dopo tale ultimo termine ma comunque prima del 1° settembre 2013 e risulti l’adeguamento anche sostanziale dello stabilimento ai valori limite di emissione enucleabili dalla disciplina positiva, la permanenza della condotta illecita di esercizio dello stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, punita ai sensi del’art. 279, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, cessa al momento di presentazione dell’istanza. Diversamente dalle ipotesi direttamente disciplinate da tale ultima disposizione, la fattispecie risultante dal combinato disposto della stessa e dalla disciplina transitoria contenuta nel successivo art. 281, comma 3, prevede infatti una norma a condotta mista, implicando la condotta commissiva della prosecuzione di un’attività produttiva in atto, lecitamente a suo tempo avviata, e la condotta omissiva del mancato adeguamento, formale e sostanziale, alla sopravvenuta normativa entro 1° settembre 2013.
Il diritto penale dell’ambiente ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente, imponendosi come branca del diritto penale all’avanguardia, nel bene o nel male, di tendenze e problemi che affiorano nel diritto penale inteso in senso più ampio.
Basti pensare ai reati di pericolo, alla tutela di funzioni, alla interpretazione conforme al diritto europeo, al principio di precauzione e ad altri principi e tendenze che, emersi nella nostra materia, sono ormai dilagati in altri settori dell’ordinamento penale.
La prassi ha intercettato questi fenomeni dando vita ad una realtà processuale vivace, che spazia dai frequenti e quotidiani processi per contravvenzioni ambientali (specie in tema di rifiuti ed acque) a maxiprocessi ambientali (dal Petrolchimico di Porto Marghera ai casi Ilva, Tamoil, Bussi e Spinetta Marengo, passando per Eternit, per rimanere ai più noti), dove ad oggi sono stati contestati delitti contro l’incolumità pubblica, surrogato penale, fino al 2015, dei delitti strettamente ambientali.
La dottrina, d’altro canto, ha, dopo poche per quanto meritorie opere degli anni ’80 e ’90, progressivamente affrontato i temi penali ambientali, affiancando a diverse monografie una ormai robusta produzione di manualistica, di commentari e di opere collettanee, resisi necessari anche come materiale di studio per i numerosi insegnamenti di diritto penale dell’ambiente nati di recente in Italia.
In questo quadro di rinnovato interesse, crediamo utile e opportuno dedicare al diritto penale dell’ambiente una rivista ad hoc, che vorremmo capace di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.
La Rivista, on line e gratuita e, pubblicata sotto licenza CC-by-nc, ha cadenza trimestrale, e l’autorevolezza dei contributi è garantita da una double blind peer review ad opera dei componenti del comitato scientifico e dei revisori, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.
La Rivista ospita articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica, degli alimenti ecc.
E' dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.
L’ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.
I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all’indirizzo
Dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
L’autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento.
La rivista non impone costi di elaborazione e pubblicazione.
Luca RAMACCI Carlo RUGA RIVA
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