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Consiglio di Stato Sez. V sent. n.3794 del 14 giugno 2004
Urbanistica. Condono e sanzioni amministrative
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5067 del 1994, proposto dai Sig.ri Giuseppe Del Re ed Elisabetta Mazzocchetti, aventi causa dell'originario ricorrente Sig. Beniamino Ricciuti rappresentati e difesi dall'Avvocato Ludovico Guarini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Gargiulo in Roma, piazza Bologna n. 2;
contro
il Comune di Chieti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio De Nardis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Antonio Cochetti in Roma, via Salaria n. 400;
per l'annullamento
della sentenza del TAR per gli Abruzzi, sezione staccata di Pescara, 1 aprile 1993, n. 149;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il Consigliere Aldo Fera;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso n. 160 del 1982, proposto davanti al TAR per gli Abruzzi, il signor Beniamino Ricciuti aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza n. 298, prot. n. 306/3919, emanata il 23 gennaio 1982, con la quale il sindaco del Comune di Chieti lo aveva diffidato a demolire nel termine di trenta giorni "il fabbricato realizzato alla via degli Uliveti, in quanto in totale difformità alla concessione edilizia n. 12914/1329 del 18.6.1981".
2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l'appello in esame i signori Giuseppe Del Re e Mazzocchetti Elisabetta, aventi causa dell'originario ricorrente Beniamino Ricciuti, hanno chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado.
4. Con decisione interlocutoria n. 5678 del 27 ottobre 2000, questa sezione ha chiesto al Comune di Chieti una documentata relazione sulla domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente, con informazioni, in particolare, sullo stato del relativo procedimento e sulle decisioni eventualmente adottate al riguardo.
5. Con nota del 27 dicembre 2000, acquisita agli atti di causa in data 9 gennaio 2001, il Comune di Chieti ha prodotto la documentazione in questione, dalla quale risulta che la domanda di condono è stata respinta con provvedimento n. 41675/ 11544 in data 20 dicembre 2000, perché l'opera era stata realizzata su di un area compresa in una zona di rispetto stradale con vincolo di inedificabilità. Il provvedimento sopravvenuto contiene la riserva di adottare i provvedimenti consequenziali di cui all'articolo 33, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
DIRITTO
L'appello proposto dai signori Giuseppe Del Re e Elisabetta Mazzocchetti, per l'annullamento dell'ordinanza n. 298 del 23 gennaio 1982, con la quale il sindaco del Comune di Chieti aveva diffidato il loro dante causa a demolire nel termine di trenta giorni "il fabbricato realizzato alla via degli Uliveti, in quanto in totale difformità alla concessione edilizia n. 12914/1329 del 18.6.1981", è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come risulta dalla nota del 27 dicembre 2000, acquisita agli atti di causa in data 9 gennaio 2001, nelle more dell'appello, il Comune di Chieti ha esaminato la domanda di condono presentata dall'interessato e l'ha respinta, con provvedimento n. 41675/ 11544 del 20 dicembre 2000, perché l'opera era stata realizzata su di un area compresa in una zona di rispetto stradale con vincolo di inedificabilità. Il provvedimento sopravvenuto contiene inoltre la riserva di adottare i provvedimenti consequenziali di cui all'articolo 33, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Ora, secondo la disciplina legislativa richiamata dall'amministrazione, la presentazione della domanda di condono edilizio produce effetti giuridici, dapprima cautelari e poi definitivi, sui provvedimenti sanzionatori in precedenza adottati dall'amministrazione. Infatti, la mera presentazione della domanda consente (articolo 44) di poter beneficiare della sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e della loro esecuzione, fino alla pronuncia dell'amministrazione. Ove questa si determini positivamente (articolo 38, comma 4), "concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero". Mentre, in caso contrario, (articolo 33, comma 2) " per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I" della nuova legge.
In entrambi i casi, di accoglimento o di rigetto della domanda di condono edilizio, i precedenti provvedimenti sanzionatori perdano definitivamente efficacia, o perché la pretesa "punitiva" dell amministrazione è superata dal rilascio del titolo che legittima l'abuso edilizio, o perché alle vecchie sanzioni sono sostituite quelle nuove, che sono caratterizzate da un nuovo procedimento e da una maggiore gravosità.
Venendo al caso di specie, quindi, la pronuncia dell'amministrazione sulla domanda di condono, ancorché negativa, ha inciso sulla diffida impugnata privandola di ogni efficacia lesiva. Per cui, gli appellanti hanno perduto l'interesse ad una pronuncia che decida la presente controversia.
Per questo motivo deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso in appello.
Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 marzo 2004, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aldo Fera f.to Raffaele Iannotta
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 giugno 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)