Cass.Sez. III n. 15630 del 4 aprile 2013 (Ud 21 feb 2013)
Pres.Lombardi Est.Amoresano Ric. Messina
Rifiuti.Ambito di applicabilità della disciplina emergenziale
Le condotte di gestione dei rifiuti di cui all'art. 6 del D.L. n. 172 del 2008, convertito in l. n. 210 del 2008, hanno rilievo nell'ambito dell'intero territorio nazionale, essendo presupposto delle stesse unicamente la intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della l. n. 225 del 1992.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 21/02/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 543
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 26408/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
1) Messina Emanuele nato il 14.10.1978;
avverso la sentenza del 15.2.2012 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.2.2012 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con la quale Messina Emanuele, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 210 del 2008, per aver effettuato un'attività di raccolta di rifiuti pericolosi ingombranti domestici e materiale ferroso di vario genere a bordo di una motoape Piaggio.
Rilevava la Corte territoriale che l'art. 6 cit. prevede la rilevanza penale delle condotte ivi indicate nei territori ove vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti a norma della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e che per il territorio di Palermo tale stato di emergenza è stato dichiarato con decreto del 16.1.2009, prorogato con decreto del 16.1.2010. Non sussistevano dubbi, pertanto, in ordine all'applicabilità della norma contestata alla condotta posta in essere dall'imputato in data 13.5.2010. Non potevano, poi, essere concesse le circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali e per la non occasionalità della condotta.
2. Ricorre per cassazione il Messina, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 e all'art. 1 c.p., nonché la illogicità e carenza della motivazione.
L'art. 6 cit. si inserisce nel decreto legge, poi convertito in L. n. 210 del 2008, che prevede "misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale". Tutti gli articoli, quanto meno fino all'art. 9, non possono che trovare il loro ambito di applicazione esclusivamente in detta regione. Nè è sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione dello stato di emergenza e la declaratoria di tale stato per il territorio di Palermo con i decreti del 16.1.2009 e 16.1.2010 per superare il principio del "nullum crimen sine lege". Vi è violazione del principio di legalità in quanto nei decreti relativi al territorio di Palermo non è stata introdotta una norma che preveda la punibilità dei comportamenti previsti dall'art. 6. L'interpretazione della Corte territoriale si risolve in una applicazione analogica in malam partem. Nè infine è possibile qualificare i decreti in questione come norme penali in bianco. Con il secondo motivo denuncia la illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, conv. con modif. nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, fa riferimento ai "...territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225...". Le condotte sanzionate dalla predetta norma presuppongono quindi la dichiarazione dello stato di emergenza in qualsiasi parte del territorio nazionale, senza alcun riferimento specifico, come assume il ricorrente, alla sola Regione Campania.
Per il territorio di Palermo, come evidenziato anche dalla Corte territoriale, lo stato di emergenza è stato dichiarato, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1 e succ.modif., con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009, e poi prorogato con D.P.C.M. del 16.1.2010.
Non vi è quindi alcuna violazione del principio di legalità. Questa Corte, anche se con riferimento Regione Calabria, ha già affermato che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti costituisce il presupposto di fatto integrante il precetto penale (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.16026 del 12.1.2011). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma: "... In realtà tale Decreto ha, molto più semplicemente, dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, senza tuttavia estendere a tale territorio le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, basandosi sui poteri riconosciuti dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, espressamente richiamata dalla L. n. 210 del 2008, art. 6, che ha convertito il D.L. n. 172 del 2008. Ne consegue che lo stato di emergenza va considerato quale presupposto di fatto integrante il precetto penale. Ciò è tanto vero che la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6 (poi convertito con modifiche nella L. n. 210 del 2008) ricollega la punibilità delle condotte (specificamente indicate nelle lett. a), b), c) e d) dell'articolo), alla esistenza del presupposto del dichiarato stato di emergenza nei territori ove tali condotte avvengano". E, per quanto riguarda più specificamente la Regione Siciliana, questa Corte ha anche evidenziato che lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi ed ai poteri straordinari previsti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento (Cass.pen. Sez. 3 n.25049 del 25.5.2011).
3. In relazione al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all'elemento considerato implica Infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1, n.6200 del 3.3.1992; Cass. sez. 6 n. 34364 del 16.6.2010).
3.1. La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali e della non occasionalità della condotta. Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale e dalla reiterazione nella violazione della norma, per negare l'invocato beneficio.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013