Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato, Sez. II n.8417 del 11 dicembre 2019
Urbanistica.Costruzione tettoia e permesso di costruire
In via generale la realizzazione di una tettoia necessita di permesso di costruire quale "nuova costruzione", comportando una trasformazione del territorio e dell'assetto edilizio anteriore; essa arreca, infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto priva di connotati di precarietà, è destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell'immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico
CGUE e glifosato: la carriola del formalismo e il campo della tutela
di Stefano PALMISANO
ABSTRACT: La Corte di Giustizia dell’Unione Europea viene investita da un giudice francese di una questione nevralgica in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza alimentare e della salute pubblica: la legittimità del Regolamento dell’Unione Europea n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, alla luce del principio di precauzione.
La Corte respinge tutte le questioni poste dal remittente e, incidentalmente, enuclea un assunto di fondo di grande rilevanza, anche nel complessivo approccio della Corte stessa al thema decidendum: “la validità di una disposizione del diritto dell'Unione deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie di tale disposizione e non può dipendere dalle peculiari circostanze di un dato caso.”
Nel lavoro si prova a sviluppare un ragionamento critico su questa impostazione che pare connotata da un’impronta eminentemente formalistica.
Cass. Sez. III n. 1426 del 15 gennaio 2020 (UP 18 set 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Ramacci Ric. Ferrari
Rifiuti.Pastazzo di agrumi e parziale utilizzazione come mangime
La qualificazione quale rifiuto del “pastazzo di agrumi” esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, tali da consentire di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono, non viene meno neppure nel caso in cui una parte dello stesso venga utilizzata per cibare il bestiame
Consiglio di Stato, Sez. VI n.8455 del 12 dicembre 2019
Beni ambientali.Opere stagionali Regione Puglia
L'attuale formulazione della normativa consente che venga rilasciata una concessione che non impone, al termine della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all'attività. Tuttavia, l'ottenimento del titolo abilitativo, per evitare la riproduzione di una norma già dichiarata incostituzionale, deve intendersi come espressamente condizionata all'ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Non può infatti ammettersi che una legge regionale introduca innovazioni al regime della compatibilità paesaggistica, come regolata dal più volte citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e da effettuare caso per caso, costituendo l'autorizzazione di cui trattasi atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio
Cass. Sez. III n. 2296 del 22 gennaio 2020 (CC 6 dic 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Borrata
Urbanistica.Sequestro finalizzato alla confisca e facoltà d’uso del bene
1. Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca la possibilità di utilizzare il bene deve ritenersi normalmente preclusa, come avviene per il sequestro c.d. impeditivo, poiché anche in questo caso lo scopo della misura è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa e consentirne l’utilizzazione renderebbe il sequestro efficace nella forma e non anche nella sostanza, senza contare la possibile dispersione del bene, come nel caso in cui sia alienato, ovvero un suo deterioramento (si è ulteriormente specificato che a nulla rileva il fatto, nel caso dei beni immobili e mobili registrati, che la confisca sarebbe comunque assicurata dalla trascrizione del provvedimento imposta dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., in quanto la finalità di tale disposizione è esclusivamente quella di consentire la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia ed a tutela dei terzi di buona fede e non già quella di salvaguardare la conservazione fisica del bene, che può evidentemente essere assicurata dal giudice con modalità diverse secondo, le esigenze del caso concreto).
2. Nell’applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza alle misure cautelari reali l’esigenza di contemperare le esigenze cautelari con una adeguata e non eccessivamente gravosa compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica trova comunque un limite nel fatto che l’esercizio di tali diritti conseguenti all’applicazione del principio di proporzionalità avvenga lecitamente e senza incidere negativamente su altri diritti altrettanto meritevoli di tutela. Nella valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare, dunque, dovrà tenersi conto del fatto che la salvaguardia dei diritti del soggetto che subisce il sequestro, con conseguente modulazione delle modalità di esecuzione della misura, non può giustificare il sostanziale mantenimento in essere di una situazione di illiceità (come nel caso della facoltà d’uso di un immobile abusivo) o la compressione di altri diritti o interessi garantiti dalla legge. Con specifico riferimento al sequestro di immobili abusivi, peraltro, deve considerarsi, in primo luogo, se le esigenze personali da salvaguardare siano effettivamente rilevanti e se non sia possibile ovviarvi facendo ricorso a soluzioni alternative; che non incidano negativamente su diritti di terzi altrettanto meritevoli di tutela o che non comportino situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle persone (come nel caso di immobili non dotati di agibilità o abitabilità, realizzati senza il rispetto della normativa antisismica o sulle opere in cemento armato).
Una creativa attribuzione dei codici CER. Il caso delle acque di dilavamento
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO
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