Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 27911 del 25 giugno 2019 (UP 4 apr 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Di Nicola Ric. Scavone
Rifiuti.Proprietario dell’area e responsabilità per deposito incontrollato
Il proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 819 del 6 giugno 2019
Sviluppo sostenibile.Individuazione pianificatoria di aree incompatibili con gli insediamenti eolici
I principi di libera concorrenza, libertà di iniziativa economica e di semplificazione dei procedimenti e provvedimenti autorizzatori all’installazione di impianti FER (da fonti di energia rinnovabile) si prefiggono unicamente lo scopo di impedire l'introduzione di oneri e adempimenti amministrativi inutili e gravosi, ma in alcun modo escludono la rilevanza dei interessi ulteriori quali quelli paesaggistici, così impedendo la individuazione di siti incompatibili, sotto tale profilo, agli insediamenti da fonte rinnovabile. Tra gli adempimenti non necessari certamente non può farsi rientrare la individuazione pianificatoria di aree paesaggisticamente rilevanti ed incompatibili con gli insediamenti eolici, atteso il rango costituzionale degli interessi in tal modo protetti. Tale prospettiva ben può giustificare, nell'ambito degli strumenti urbanistici quale il PPTR, la previsione di aree di sottratte a tali iniziative, specificamente calibrate sulle caratteristiche del territorio d'incidenza ovvero la scelta di concentrare i nuovi impianti in altrettanto specifiche aree, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici, risultando tale individuazione frutto di scelte discrezionali compiute dall'Autorità regionale nell'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale.
Cass. Sez. III n. 27523 del 20 giugno 2019 (UP 21 feb 2019)
Pres. Liberati Est. Cerroni Ric. Marcato
Urbanistica.Reati edilizi e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 822 del 6 giugno 2019
Beni ambientali. Interessi paesaggistico territoriali
Gli interessi paesaggistico territoriali hanno rango costituzionale e la loro implicita preminenza è desumibile dall’intera disciplina di settore del modulo conferenziale. L’espressione di posizioni di dissenso motivato impongono, pertanto, per superare il giudizio di preminenza implicito nella natura degli interessi tutelati, una specifica e puntuale motivazione nel provvedimento adottato all’esito della Conferenza
Cass. Sez. III n. 25340 del 7 giugno 2019 (UP 18 apr 2019)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Giambuzzi
Acque. Impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico sul suolo
In tema di tutela penale contro l'inquinamento idrico, grava sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle situazioni di accertata impossibilità tecnica o di eccessiva onerosità che determinano la deroga al divieto di scarico delle acque reflue urbane o industriali sul suolo, ed escludono la configurabilità del reato previsto dall'art. 137, comma 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
TAR Puglia (BA) Sez. II n.835 del 17 giugno 2019
Acque.Competenza amministrativa sulla manutenzione e pulizia dei canali di bonifica
Le attività di bonifica rientrano nella materia “agricoltura e foreste” di competenza regionale (art. 66, d.P.R n. 616 del 1977), per cui i consorzi di bonifica devono essere inquadrati nella categoria degli “altri enti locali”, più specificatamente, come “enti amministrativi dipendenti dalla regione” (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977). In assenza, quindi, di una norma espressa che ricomprenda anche i canali di bonifica (opere artificiali) nelle attività di cui deve farsi carico il comune, perlomeno limitatamente a talune attività di manutenzione o di pulizia minori, strettamente collegate all’abitato cittadino, qualsivoglia intervento di manutenzione e di pulizia di siffatte opere dell’uomo rientra nella competenza dei consorzi di bonifica.
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