TAR Campania (NA) Sez. IV n. 92 del 8 gennaio 2019
Beni ambientali.Divieto di sanatoria paesaggistica
Il divieto di sanatoria paesaggistica concerne quegli interventi edilizi che abbiano comportato non solo congiuntamente, ma anche alternativamente un incremento di superficie utile e o un aumento di volume
Pubblicato il 08/01/2019
N. 00092/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05271/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Curatela del Fallimento della Ar Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Barra, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio elettivo fisico in Napoli al c.so Umberto I n.311 presso lo studio degli avv.ti Di Bellucci;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno ed Avellino, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11;
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale
1.della nota prot. n. 18160 cl. 34.19.10/11.139 dell’8 luglio 2014, avente ad oggetto “decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42, art 167, commi 4 e 5. Accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate nel comune di Castellabate, al foglio 26 particelle varie, località Franco S. Ianni “Realizzazione opere varie” Ditta: A.R. Immobiliare srl - Curatore Fallimentare dott. Buonomo Vincenzo” nella parte in cui il soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Salerno e Avellino, Gennaro Miccio, in riscontro alla richiesta di parere preventivo in relazione all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ha espresso parere contrario relativamente alla “cabina Enel denominata CAB EN sugli elaborati grafici ubicata nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Manufatto adibito a guardiola, lavanderia, deposito, etc., denominato LAV sugli elaborati grafici, ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Manufatto adibito a beauty center, servizi, etc., denominato BEAUTY C sugli elaborati grafici, ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Struttura a pianta ottogonale, denominato BAR sugli elaborati grafici ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile; Fabbricato denominato FAB E sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB D sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB C sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB B sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB A sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB A sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a monte: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica); Fabbricato denominato FAB B sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a monte: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica); considerato che le opere abusive di seguito indicate hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; considerato altresì che le altre opere realizzate nell’area ingresso, quali piscina, struttura interrata a servizio della piscina, campi da tennis e pallacanestro, etc, che nell’insieme hanno determinato una eccessiva alterazione dello stato di fatto originario, comportando una modificazione delle caratteristiche peculiari del paesaggio, non rientrano tra i casi previsti dall’art.167 del D. lgs 42/04 s.m.i.”
2.di ogni altro atto precedente, connesso ed esecutivo”
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
3.del provvedimento prot. A.T. n. 30172 del 09/12/2014 ricevuto dal ricorrente il 19/12/2014 ed avente ad oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 comma 8 del D. lvo 42/2004 e s.m.i. Esecuzione opere edilizie in difformità Committente: Buonomo Vincenzo. Diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”, con la quale il responsabile dell’Area VII, Ambiente, Patrimonio e Demanio del Comune di Castellabate, arch. Maurizio Forziati, sulla scorta del parere contrario espresso dalla Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino di cui alla nota prot. 18160 dell’8.7.2014, parere impugnato col ricorso introduttivo, ha denegato “il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta con l’istanza della ditta Buonomo Vincenzo al fine dell’acquisizione dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 8 del d. lvo n. 42/2004 e s.m.i. per esecuzione opere edilizie in difformità alla S. Marco individuati catastalmente al foglio n. 26 particelle varie: - Cabina Enel denominata CAB EN sugli elaborati grafici ubicata nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Manufatto adibito a guardiola, lavanderia, deposito, etc., denominato LAV sugli elaborati grafici, ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Manufatto adibito a beauty center, servizi, etc., denominato BEAUTY C sugli elaborati grafici, ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile e volume; Struttura a pianta ottogonale, denominato BAR sugli elaborati grafici ubicato nell’area ingresso: creazione di superficie utile; Fabbricato denominato FAB E sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB D sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB C sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB B sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB A sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a quota intermedia: aumento di superficie utile (maggiore dimensione planimetrica e realizzazione di tettoie); Fabbricato denominato FAB A sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a monte: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica); Fabbricato denominato FAB B sugli elaborati grafici, ubicato nell’area posta a monte: aumento di superficie utile e di volume (maggiore dimensione planimetrica)”;
4.del diniego di sanatoria edilizia degli stessi interventi per i quali era stato espresso parere negativo dell’autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto precedente, connesso ed esecutivo”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Salerno ed Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso principale notificato in data 17-8/10/2014 e depositato in data 30/10/2014, parte ricorrente esponeva in fatto:
-che, con atto n.1476 del 31/01/2006, il responsabile del servizio dell’Ufficio tecnico del Comune di Castellabate, sulla scorta di un verbale di sopralluogo tecnico prot. n.145 redatto in pari data, aveva ordinato alla signora Medros Chacon Maria del Carmen, amministratrice della AR Piscine s.r.l. la sospensione dei lavori relativi ad una pluralità di interventi edilizi realizzati nel Comune di Castellabate, al foglio 26 p.lle varie, località Franco S.Ianni;
-che, successivamente, con provvedimento n.1555 del 29/08/2007, l’anzidetto responsabile aveva ingiunto la demolizione delle opere accertate e contestate;
-che, nelle more, con sentenza n.19 del 23/03/2006, il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della AR Piscine s.r.l., nominando curatore il dr. Vincenzo Buonomo;
-che quest’ultimo si era attivato per richiedere l’adozione di un variante di PRG del Comune di Castellabate nonchè, con istanza prot. gen. n. 818 del 19/03/2012, l’accertamento di conformità edilizia e sanatoria paesaggistica;
-che, tuttavia, dopo aver comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10bis l. n. 241/1990, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Salerno e Avellino aveva formulato parere contrario in ordine alla positiva conclusione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere in contestazione, emanando il provvedimento impugnato sub 1) dell’epigrafe. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 1e 2 dell’epigrafe, articolando, in relazione a ciascuno degli interventi edilizi in contestazione e descritti nell’epigrafe della presente decisione, plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31/01-04/02/2015 e depositato in data 11/02/2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 3 e 4 dell’epigrafe, articolando, in relazione a ciascuno degli interventi edilizi in contestazione e descritti nell’epigrafe della presente decisione, ulteriori censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Si costituivano in resistenza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Salerno e Avellino.
All’udienza pubblica del 21/11/2018, la causa passava in decisione.
DIRITTO
In limine litis, il Collegio rileva che, pur concernendo la controversia atti adottati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Salerno e Avellino e dal Comune di Castellabate e i cui effetti ricadono in un’area territoriale di pertinenza della Sezione distaccata di Salerno, non è insorta di questione di competenza né vi è stata eccezione di parte sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione distaccata del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art.47 c.p.a.), cosicchè il presente procedimento va trattenuto presso questa sede centrale.
Nel merito, il gravame articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti è infondato e va rigettato.
Il Collegio osserva che la difesa attorea, in entrambe le impugnative spiegate, ha formulato le proprie allegazioni difensive, prospettandole in relazione alle singole opere in contestazione, ma che, tuttavia, in concreto e ponendosi nella doverosa ottica della chiarezza e della sinteticità degli atti processuali e delle decisioni (art.3 c.p.a.), le doglianze della parte ricorrente si risolvono in sostanza, in primo luogo, nel rilievo della erroneità della valutazione svolta dall’autorità tutoria circa la non necessità, ai fini del giudizio di compatibilità paesistica in via di sanatoria postuma, che il singolo manufatto in contestazione integri sia un incremento volumetrico che un aumento di superficie utile (in considerazione del combinato disposto dell’art.146, comma 4, e dell’art.167, comma 4 lett. a) e c), d.lgs. n.4272004 e, in secondo luogo, nella censura circa l’asserito travalicamento dei poteri spettanti alla Soprintendenza.
Entrambe le censure non meritano condivisione.
Quanto alla prima, costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa che il divieto di sanatoria paesaggistica concerna quegli interventi edilizi che abbiano comportato non solo congiuntamente, ma anche alternativamente un incremento di superficie utile e o un aumento di volume: “la legge n. 308 del 2004 reca al comma 36 modifiche all'art. 181 del codice dell'ambiente (d.lg. n. 42 del 2004), in particolare introducendovi il comma 1 ter, ai sensi del quale viene ribadito che, ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie previste dall'art. 167 del codice del 2004, la compatibilità paesaggistica può essere accordata solo per opere che non comportino aumento di superficie utile o di volume o che si tratti di lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, con ciò ribadendo il principio della limitazione della sanabilità degli abusi edilizi solo a quelli di non rilevante entità” (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2010, n.1200; T.A.R. , Brescia , sez. I , 17/01/2011 , n. 73; T.A.R. , Firenze , sez. III , 16/05/2012 , n. 953; T.A.R. , Palermo , sez. I , 10/04/2013 , n. 802; T.A.R. , Napoli , sez. VII , 04/06/2014 , n. 3066; T.A.R. , Catania , sez. II , 19/05/2015 , n. 1346).
Nel caso di specie, in cui risultano realizzati manufatti di varia tipologia (la cui sintetica descrizione è riportata in epigrafe), alcuni determinanti un nuovo o maggiore volume (e quindi anche un incremento di superficie utile), altri, invece, determinanti solo un aumento di superficie utile -dovendo questa essere intesa, in ambito paesaggistico, “in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l'idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio” (T.A.R. , Catania , sez. II , 19/05/2015 , n. 1346) – correttamente l’autorità tutoria ha declinato, formulando il prescritto parere in termini negativi, la possibilità di un giudizio di compatibilità paesaggistica.
Quanto, invece, alla seconda doglianza formulata dalla difesa attorea, il Collegio osserva che il parere espresso nella vicenda in esame dall’autorità tutoria dei valori paesistici è del tutto conforme al modello legale in vigore dal primo gennaio 2010 (con l’entrata in vigore a regime dell’art.146 d.lgs. n. 42/2000), secondo il quale nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la Soprintendenza esercita non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall'art. 159, d.lg. n. 42/2004, nel regime transitorio fino al 31 dicembre 2009) sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.
Nell'esercizio del relativo potere, il parere che viene reso dalla Soprintendenza è atto di discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice mministrativo, lungi dal poter investire il merito della determinazione adottata, è limitato alla sola verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere, quali la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'incongruenza delle valutazioni espresse (T.A.R. Napoli, sez. VI, 29/06/2018, n.4324; Consiglio di Stato sez. VI, 04/06/2015, n.2751), la cui sussistenza nel caso di specie non è stata dimostrata dalla parte istante né è in alcun modo evincibile dal contenuto degli atti impugnati.
Il ricorso principale va, pertanto, respinto.
Del pari va respinto il ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dal Comune di Castellabate in conseguenza del parere negativo della Soprintendenza, in quanto la natura vincolante di detto parere avrebbe reso, in ogni caso, recessiva qualsivoglia eventuale diversa determinazione adottata dall'autorità comunale subdelegata.
Le spese, quanto ai rapporti tra le parti costituite, sono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nessuna statuizione va, invece, assunta nei rapporti tra parte ricorrente e il Comune di Castellabate che non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a)rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00# (euro tremila/00#), oltre IVA e CPA, come per legge;
c)nulla per le spese nei confronti del Comune di Castellabate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere