Rumore.Rilevanza penale dei rumori provocati in ambito condominiale
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Cass. Sez. III n. 2071 del 17 gennaio 2024 (UP 20 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galterio Ric. Mastrovito
Rumore.Rilevanza penale dei rumori provocati in ambito condominiale
Il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. è costituito, come emerge dallo stesso nomen della rubrica, dallo svolgimento delle attività e del riposo delle persone che il legislatore intende presidiare da indiscriminate attività di disturbo, le quali, tuttavia, non possono essere identificate, proprio in ragione del plurale figurante nella norma, in un singolo soggetto, pur infastidito in ragione della prossimità della fonte sonora a quella del suo luogo di lavoro o della sua abitazione, bensì da un numero indeterminato di persone le quali soltanto consentono di individuare, al di là della vastità dell'area interessata dalle emissioni o dall’entità del numero dei soggetti lesi, un pregiudizio inferto all’ordine pubblico nella specifica accezione della pubblica quiete. Ciò non toglie che possa trattarsi di soggetti annoverabili in un ambito ristretto, come avviene in un condominio costituito da più palazzine o da più appartamenti ubicati in uno stesso stabile, ma in tal caso è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, configurandosi, altrimenti, soltanto un illecito civile foriero di un eventuale risarcimento del danno e non certamente una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 659 cod. pen. E se è ben vero che non vale ad escludere la configurabilità del reato la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati, occorre ciò nondimeno in tal caso l’accertamento sia dell'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo più vasto di condomini residenti in appartamenti diversamente ubicati nell’edificio, sia della loro diffusività in concreto, tale da superare i limiti della normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili contigui.
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Ambiente in genere.Caldo e mortalità-Decreto caldo.
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Caldo e mortalità. Decreto caldo.
di Aldo DI GIULIO
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Rifiuti.Impianto di recupero dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata e contributo di costruzione
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 11239 del 29 dicembre 2023
Rifiuti.Impianto di recupero dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata e contributo di costruzione
L’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto: “... c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Va evidenziato il carattere eccezionale e derogatorio delle ipotesi di concessione edilizia gratuita, a fronte del principio generale che è, invece, quello della sua onerosità, cosicché l’esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo. Per poter beneficare della esenzione dal contributo di costruzione debbono concorrere requisiti di carattere oggettivo e soggettivo. Nel caso di specie (impianto di recupero dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata) viene in rilievo un impianto di proprietà della società appellante, realizzato per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, che solo indirettamente assolve anche ad una finalità di interesse generale. Sono proprio la natura privata dell’impianto della società appellante e il fine lucrativo da questa perseguito ad evidenziare la mancanza del requisito soggettivo che la giurisprudenza ha individuato, accanto a quello oggettivo, per poter beneficiare dell’esenzione dal contributo di costruzione.
Urbanistica.Demolizione e irrilevanza della declaratoria di prescrizione per frazioni della condotta
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Cass. Sez. III n. 690 del 9 gennaio 2024 (CC 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Favicchio
Urbanistica.Demolizione e irrilevanza della declaratoria di prescrizione per frazioni della condotta
Il fatto che l’autore del reato di cui all’art. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001, venga processato e condannato tante volte quante sono quelle nelle quali ha ripreso l’attività precedentemente interrotta da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nulla toglie all’unicità dell’oggetto materiale della condotta e del disegno criminoso che ne lega le singole porzioni, sicché non viola in alcun modo il divieto di un secondo giudizio il giudice che ordini la demolizione dell’intero manufatto abusivo, anche se oggetto di cognizione è solo l’ultima frazione della condotta; del resto, l’accertata abusività delle “frazioni” precedenti “contagia” anche quelle successive con la conseguente necessità di demolire il fabbricato nella sua interezza; né - del resto - l’ordine di demolizione è una pena, sicché nemmeno si può affermare che l’autore dell’abuso venga punito più volte per lo stesso fatto. Va piuttosto ricordato che la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva
Beni culturali.Legge 22 gennaio 2024 n. 6
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LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale
Beni ambientali.Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici
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TAR Campania (SA) Sez. II n. 73 del 3 gennaio 2024
Beni ambientali.Installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici
La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio
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- Acque.Depuratore comunale e responsabilità del sindaco
- Urbanistica.Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità assoluta
- Urbanistica.Conseguenze della mancata demolizione di un immobile abusivo
- Urbanistica.Edilizia libera manutenzione straordinaria ristrutturazione edilizia e articolo 119 comma 13 ter del dl 34-2020
- Urbanistica.Sovradimensionamento degli standard minimi dm 1444 del 1968
- Urbanistica.Ordine di demolizione e prescrizione
- Rifiuti.Ordine di bonifica di un sito contaminato e individuazione del responsabile
- Alimenti.Immissione sul mercato di prodotti alimentari sfusi non regolamentari
- Beni ambientali.Impianti da fonti rinnovabili e tutela del paesaggio
- Urbanistica.La demolizione riguarda il manufatto intero non rilevando la revoca per prescrizione riferita a porzioni di edificio
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