Urbanistica.Procedura sanzionatoria
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Consiglio di Stato Sez. II n. 349 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Procedura sanzionatoria
Qualora l'Amministrazione abbia prima dato corso all'iter ordinario disciplinato dall'art. art. 31, comma 2, T.U.E., notificando anche l'ordine di sospensione lavori, e successivamente, abbia ordinato una demolizione secondo quanto dispone la procedura prevista dall'art. 27 del T.U.E. non effettua una duplicazione procedimentale illegittima. Infatti, la sovrapposizione dei due procedimenti è più apparente e formale che sostanziale, atteso che in entrambe le ipotesi, comunque il manufatto per cui è causa avrebbe dovuto essere demolito: sia che la demolizione intervenga in corso d'opera, sia che la stessa intervenga su un immobile già completato, dal punto di vista sostanziale i poteri esercitati sono i medesimi, poiché l'Amministrazione interviene a tutela degli interessi edilizie e urbanistici rilevando l'incompatibilità del bene costruito o costruendo con i predetti interessi e con la finalità di rimuoverlo definitivamente.
Rifiuti.Principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti
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Cass. Sez. III n. 5912 del 14 febbraio 2020 (UP 11 dic 2019)
Pres. Sarno Est. Scarcella Ric. Arzaroli
Rifiuti.Principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti
Deve ritenersi consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione
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Urbanistica.Presupposti per la sanatoria
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Consiglio di Stato Sez. II n. 355 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Presupposti per la sanatoria
La sanatoria per così dire "ordinaria", ossia quella disciplinata all'epoca dei fatti di causa dall'anzidetto art. 13 della l. n. 47 del 1985 e, attualmente, dall'art. 36 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 (e che in tal senso si distingue quindi da quella "straordinaria", viceversa applicabile entro ben definiti spazi temporali per effetto delle disposizioni speciali introdotte in prosieguo di tempo dall'art. 31 e ss. della l. n. 47 del 1985, dall'art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003, n. 326) costituisce lo strumento tipico per ordinariamente ricondurre alla legalità gli abusi edilizi, e la sua utilizzazione non può che essere consentita a chiunque abbia edificato sine titulo, anche a prescindere dalla pregressa sua mancata impugnazione di provvedimenti di diniego a costruire l'opera abusiva, purché ovviamente seguitino a sussistere al riguardo le condizioni inderogabilmente chieste dalla disciplina medesima, ossia sotto il profilo sostanziale la c.d. "doppia conformità", nonché sotto il profilo procedimentale, anche con riguardo a quanto testualmente disposto sia dal predetto art. 13 della l. n. 47 del 1985, sia, ora, dall'art. 36 del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 la non ancora intervenuta irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la realizzazione dell'abuso.
Urbanistica.Onere della prova epoca di realizzazione di un abuso
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Consiglio di Stato Sez. II n.343 del 14 gennaio 2020
Urbanistica.Onere della prova epoca di realizzazione di un abuso
In tema di abusi edilizi, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune, il quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla secondo la previsione normativa e tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto
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Rifiuti.Reati concernenti la disciplina dei rifiuti e particolare tenuità del fatto
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Cass. Sez. III n. 5410 del 11 febbraio 2020 (UP 17 ott 2019)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Crocetti
Rifiuti.Reati concernenti la disciplina dei rifiuti e particolare tenuità del fatto
Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al’art. 131-bis cod. pen. in relazione a reati concernenti la disciplina dei rifiuti non possono stabilirsi criteri dimensionali generali e astratti per valutare il pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto, dovendo, invece, valutarsi l’effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta (fattispecie nella quale sono stati sottolineati, oltre al quantitativo di rifiuti, anche la loro composizione e il loro sversamento su un terreno di proprietà comunale, in tal modo illustrando le ragioni della non modesta entità del pregiudizio all’ambiente provocato dalla condotta dell’imputato).
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Sviluppo sostenibile. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto in zona ove per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile
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Consiglio di Stato Sez. V n. 377 del 15 gennaio 2020
Sviluppo sostenibile. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto in zona ove per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile
L'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto anche in presenza di parere negativo del Comune, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata, giusta quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato...".Secondo la prescrizione dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003, alla conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica regionale, partecipano tutte le "Amministrazioni interessate", ivi compresa, per la tutela dell'assetto urbanistico, il Comune nel quale l'impianto dovrà essere realizzato.
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