TAR Toscana, Sez. III, n. 2116, del 20 dicembre 2012
Urbanistica.Attività di rimessaggio per natanti e permesso di costruire
Per svolgere all’interno di un edificio, attività di rimessaggio per natanti e imbarcazioni, ed utilizzare il terreno antistante come spazio di stazionamento temporaneo per i natanti da trasferire all’interno per manutenzione e rimessaggio invernale serve il permesso di costruire. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il carattere precario dell’installazione di beni amovibili, tale per cui essa non necessiti di permesso edilizio, è escluso dall’utilizzo prolungato e perdurante nel tempo. Dunque, vista l’attività imprenditoriale del soggetto conduttore del fondo e considerata l’entità di estensione della superficie su cui sono allocati i natanti, appare concretarsi una modifica permanente del territorio, assoggettata all’obbligo di permesso di costruire. Tale impatto non solo incide sulla necessità del titolo edilizio, ma denota anche la non esigua interferenza sul vincolo paesaggistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02116/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2012, proposto da Alessandro Corsini, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Cesare e Luca Ranalli, con domicilio eletto presso l’avvocato Francesco Singlitico in Firenze, via Gustavo Modena n. 21;
contro
Comune di Monte Argentario;
per l'annullamento
- del provvedimento (prot. 15532/11 del 18.10.2011) del Dirigente del III Settore Urbanistica del Comune di Monte Argentario con cui è stato intimato al ricorrente di procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;
- dell'avvio del procedimento per presunta violazione urbanistico-edilizia del 19.9.2011 (prot. 15532) reso dal medesimo Dirigente del III Settore Urbanistica del Comune di Monte Argentario;
- della pregressa comunicazione di illecito edilizio (artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/01) resa dal Comando di Polizia Municipale di Monte Argentario (prot. 15532 del 31.5.2011).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e udito il difensore del ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Alessandro Corsini, a decorrere dal 1° aprile 2011, ha ceduto in locazione alla società Offshore il compendio immobiliare comprendente un fabbricato (foglio 58, particella 676, sub 1, 2, 4 e 6) ed una porzione di terreno attigua (foglio 58, particella 930). Quest’ultima svolge, all’interno del predetto edificio, attività di rimessaggio per natanti e imbarcazioni, ed utilizza il terreno antistante come spazio di stazionamento temporaneo per i natanti da trasferire all’interno del capannone, ricoverati per manutenzione e rimessaggio invernale.
In data 19.5.2011 la Polizia municipale di Monte Argentario si è recata presso l’immobile ravvisando un non autorizzato mutamento di destinazione d’uso e contestando l’esercizio di attività cantieristica su area a destinazione agricola.
Con rapporto del 31.5.2011 la Polizia municipale ha evidenziato la presenza in loco di 15 imbarcazioni su blocchi di legno, di 7 invasature in metallo e di una recinzione precaria rimovibile, nonché l’avvenuto spostamento di alcune piante di olivo nell’area adiacente.
Il Comune di Monte Argentario, con provvedimento del 18.10.2011, richiamati il predetto rapporto informativo e la nota di comunicazione di avvio del procedimento, ha ordinato la rimozione delle opere indicate nel rapporto medesimo.
Avverso la suddetta ingiunzione il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza o illogicità di motivazione, falsità dei presupposti, errore di fatto e di diritto;
2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 132 della L.R. n. 1/2005 in combinato disposto col successivo art. 133; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria, difetto o illogicità di motivazione, falsità dei presupposti, errore di fatto e di diritto; non debenza dell’autorizzazione; insussistenza del mutamento di destinazione d’uso.
Con ordinanza n. 140 del 24.2.2012 è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare.
All’udienza del 6 dicembre 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con la prima censura il ricorrente deduce che gli elementi presenti sull’area, non infissi al suolo, non sono assoggettabili all’obbligo del permesso di costruire; aggiunge che l’atto impugnato identifica l’area de qua come particella n. 390, mentre in realtà si tratta della particella n. 930; infine l’esponente rimarca il fatto di non essere l’autore dell’illecito contestato dal Comune e di non avere il possesso dell’area, con la conseguenza che non potrebbe operare nei suoi confronti l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
Il motivo è solo in parte fondato.
La gravata ingiunzione, nel richiamare il rapporto informativo del Comando di Polizia municipale, fa riferimento ad una recinzione precaria (facilmente rimovibile, presente solo sul lato di ingresso e realizzata con telai in grigliato metallico poggianti su basi in gomma, secondo quanto riportato nel rapporto della Polizia municipale del 31.5.2011), allo spostamento di olivi verso altra area ed allo stazionamento di vari natanti, in assenza di permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Orbene, la posa della recinzione senza opere murarie costituisce manifestazione del diritto di proprietà, quale esercizio dello ius excludendi alios, e come tale non richiede il previo rilascio di titolo edilizio abilitante (ex multis: Cons. Stato, V, 26.10.1998, n. 1537; TAR Piemonte, I, 15.2.2010, n. 950). Pertanto rispetto ad essa non può configurarsi un abuso edilizio assoggettabile alla misura ripristinatoria prevista dall’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
Analoghe considerazioni valgono per l’accertato spostamento di piante di olivo, rientrante tra le ordinarie facoltà proprie del diritto di proprietà, in parte trasferite al conduttore in forza dell’art. 4 del contratto di locazione.
Invece quanto allo stazionamento di imbarcazioni si osserva quanto segue.
La presenza di natanti non è, nel caso di specie, occasionale, in quanto risponde all’attività di rimessaggio svolta dalla società Offshore, conduttrice del compendio immobiliare in virtù di contratto di locazione, ed è funzionale allo svolgimento dell’attività commerciale prevista nel contratto di locazione stipulato tra Offshore s.n.c. e ricorrente: essa è cioè funzionale ad esigenze continuative connesse ad attività d’impresa.
Infatti, da un lato lo svolgimento dell’attività di rimessaggio rende necessario il ricovero delle imbarcazioni in loco, su terraferma, dall’altro dal sopralluogo della Polizia municipale è emersa la presenza di numerosi natanti, il che denota un utilizzo duraturo del territorio quale area adibita alla sosta.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il carattere precario dell’installazione di beni amovibili, tale per cui essa non necessiti di permesso edilizio, è escluso dall’utilizzo prolungato e perdurante nel tempo (TAR Lombardia, Brescia, 2.5.2006, n. 438).
In definitiva, vista l’attività imprenditoriale del soggetto conduttore del fondo e considerata l’entità di estensione della superficie su cui sono allocati i natanti, appare concretarsi una modifica permanente del territorio, assoggettata all’obbligo di permesso di costruire.
Tale impatto non solo incide sulla necessità del titolo edilizio, ma denota anche la non esigua interferenza sul vincolo paesaggistico.
Quanto all’inesatta trascrizione, nell’impugnato provvedimento, della particella identificativa dell’area interessata, ad avviso del Collegio trattasi di errore riconoscibile, essendo pacifico che la porzione oggetto della gravata ingiunzione sia quella su cui ricadono le installazioni contestate dal Comune, posta in posizione attigua al fabbricato. Rileva quindi una irregolarità formale, che non preclude al ricorrente di percepire correttamente l’antefatto, le motivazioni e l’oggetto dell’ordine impartitogli dall’amministrazione.
Quanto al dedotto ruolo, rivestito dal deducente, di non autore dell’illecito e di non possessore dell’area, esso non lo esime dall’essere uno dei legittimi destinatari dell’ingiunzione, ben potendo e dovendo il locatore far pressione sul conduttore ai fini di un corretto utilizzo dell’immobile locato (TAR Lazio, I quater, 18.1.2011, n. 381; idem, II ter, 4.2.2011, n. 1072).
Privo di pregio è il riferimento, espresso nel motivo d’impugnativa in esame, all’impossibilità di disporre nei confronti del ricorrente l’acquisizione gratuita; invero quest’ultima rappresenta un atto eventuale e successivo all’ingiunzione impugnata.
Con il secondo motivo l’istante osserva che il Comune ha omesso di specificare quale sia la norma del d.lgs. n. 42/2004 asseritamente violata; aggiunge che, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, nel caso di specie non occorre autorizzazione paesaggistica, in quanto non è stata realizzata alcuna opera edilizia, né è stato mutato l’aspetto esteriore dei luoghi; infine il ricorrente afferma che, non rilevando la realizzazione di nessuna opera edilizia, non possono nemmeno trovare applicazione gli artt. 132 e 133 della L.R. n. 1/2005.
La censura è solo in parte fondata.
Il gravato provvedimento fa riferimento alla mancanza di titoli autorizzativi, alla presenza del vincolo paesaggistico ed al d.lgs. n. 42/2004, mentre il rapporto della Polizia municipale in esso richiamato evidenzia l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
E’ quindi evidente che una parte della motivazione si incentra sulla violazione delle norme del d.lgs. n. 42/2004 che prevedono l’autorizzazione paesaggistica. I presupposti di diritto dell’ingiunzione sono quindi, in parte qua, agevolmente determinabili, in linea con l’art. 3 della legge n. 241/1990.
Quanto al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica in relazione allo stazionamento delle imbarcazioni, alla luce delle considerazioni espresse nella precedente censura, essi appaiono necessari.
Non soggiacciono invece all’obbligo dei suddetti titoli abilitativi la recinzione e lo spostamento di piante (previsto dall’art. 4 del contratto di locazione), trattandosi di interventi di esigua entità (la recinzione è presente solo sul lato di ingresso), non concretanti trasformazione edilizia ma espressione di normali facoltà insite nel diritto di proprietà (si vedano al riguardo il giudizio espresso nella trattazione della prima doglianza e la descrizione offerta dal rapporto della Polizia municipale del 31.5.2011).
In conclusione, il ricorso va in parte accolto (in relazione alla parte dell’impugnata ingiunzione riferita alla recinzione e allo spostamento di olivi) e in parte respinto (quanto alla parte dell’atto impugnato relativa alle imbarcazioni).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie e in parte lo respinge. Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato laddove riferito alla recinzione ed allo spostamento di olivi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)