Nuova pagina 2

REGOLAMENTO (CE) N. 809/2003 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2003 relativa a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GUCE L117 del 13.5.2003)

Nuova pagina 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa delle norme comunitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e l'introduzione di alcuni requisiti rigorosi.

Inoltre, esso prevede la possibilità di adottare misure transitorie appropriate.

(2) Tenuto conto del carattere rigoroso di questi requisiti, è necessario prevedere misure transitorie per gli Stati membri, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi. Inoltre, è necessario l'ulteriore sviluppo di metodi alternativi di raccolta, trasporto, immagazzinaggio, manipolazione, trasformazione e uso nonché di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

(3) Di conseguenza, occorre concedere una deroga agli Stati membri, a titolo temporaneo, affinché possano autorizzare gli operatori a continuare ad applicare le norme nazionali sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(4) Al fine di evitare rischi per la salute degli animali e la salute pubblica, sistemi di controllo appropriati devono essere applicati negli Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga riguardante la trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico negli impianti di compostaggio

1. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga al capitolo II, (A), (C) e (D) dell'allegato VI di tale regolamento, gli Stati membri possono continuare, fino al 30 dicembre 2004, a concedere autorizzazioni individuali agli operatori di stabilimenti e impianti conformi alle norme nazionali per l'applicazione di queste norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 o materiali di categoria 3 e stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio, a condizione che tali norme:

a) garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni;

b) siano applicate solo in stabilimenti e impianti che applicavano tali norme il 1o novembre 2002;

c) siano conformi ai requisiti dell'allegato VI, capitolo II, parte B del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2. Gli impianti di compostaggio devono essere dotati di:

a) dispositivi di controllo della temperatura in tempo reale;

b) strumenti per la registrazione dei risultati di queste misurazioni;

c) un sistema di sicurezza adeguato per evitare un riscaldamento insufficiente;

d) impianti adeguati per la pulitura e la disinfezione dei veicoli e dei contenitori all'uscita dell'impianto di compostaggio.

3. Ogni impianto di compostaggio deve disporre di un laboratorio o utilizzare un laboratorio esterno, che deve essere attrezzato per effettuare le analisi necessarie ed essere autorizzato dalle autorità competenti.

Articolo 2

Misure di controllo

L'autorità competente adotta le misure necessarie per controllareì che gli operatori delle installazioni e degli impianti rispettino le condizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Ritiro delle autorizzazioni ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione

1. Le autorizzazioni individuali rilasciate dalle autorità competenti per le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio sono ritirate immediatamente e permanentemente ad ogni operatore, installazione o impianto che non rispetti le prescrizioni del presente regolamento.

2. L'autorità competente ritira le autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 1 entro il 31 dicembre 2004.


(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


L'autorità competente concede un'autorizzazione definitiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 soltanto se in base alle sue ispezioni essa constati che le installazioni e gli impianti di cui all'articolo 1 soddisfano tutti i requisiti di detto regolamento.

3. Tutti i materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2003 al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.