Cass. Sez. III n.44014 del 2 novembre 2023 (UP 11 ott 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric.Borrelli
Rifiuti.Trasporto illecito e occasionalità della condotta
Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 marzo 2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato Francesco Borrelli responsabile dei reati di cui agli artt. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (ascrittogli per aver trasportato a bordo di un autoveicolo e senza la necessaria autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi; capo A della rubrica) e 651 cod. pen. (contestatogli per aver omesso di fornire le proprie generalità al Comando di Polizia municipale di Torre del Greco, che gliene aveva fatto richiesta; capo B della rubrica), condannandolo alla pena complessiva di 3.050,00 euro di ammenda e disponendo la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e anche la confisca e la distruzione dei rifiuti in sequestro.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e un vizio della motivazione, a causa dell’errata qualificazione giuridica della condotta di cui al capo a) della rubrica, che avrebbe dovuto essere ricondotta all’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo stata accertata la veste di imprenditore del ricorrente, l’autonomia del trasporto di rifiuti o la sua strumentalità al loro abbandono e l’occasionalità o meno della condotta.
La mancanza di tali accertamenti avrebbe dovuto determinare la qualificazione della condotta di cui al capo a) ai sensi dell’art. 255 cit., dunque come illecito amministrativo, con il conseguente proscioglimento del ricorrente dalla relativa contestazione.
Nel caso in esame il Tribunale aveva del tutto omesso l’indagine in ordine alla qualifica soggettiva dell’imputato, in quanto il ricorrente era stato fermato il 20/9/2018 a bordo di una automobile intento a trasportare alcuni beni di natura prettamente domestica, dunque nello svolgimento di una attività assolutamente occasionale e certamente non imprenditoriale, prodromica all’abbandono incontrollato dei rifiuti trasportati, da qualificare ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 come illecito amministrativo.
Ha quindi concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando l’adeguatezza e la logicità della motivazione, nella quale erano stati compiutamente illustrati sia la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, sia l’insussistenza di aspetti per ritenerla occasionale, con la conseguente correttezza della affermazione di responsabilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, in quanto privo di autentica considerazione degli aspetti di fatto considerati dal Tribunale per qualificare i beni trasportati dal ricorrente come rifiuti e tale attività non occasionale, e cioè la quantità e la eterogeneità dei rifiuti (di specie diversa e costituiti anche da materiale ferroso), a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, tale da consentire una diversa qualificazione della condotta, da contrapporre a quella del Tribunale, che non è manifestamente illogica e non è suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Va aggiunto che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (v. Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schpeis, Rv. 276009; Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445), anche perché tale qualificazione non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi, come nel caso in esame, anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri (v. Sez. 3, n. 33102 del 07/06/2022; Bartucci, Rv. 283417; conf. Sez. 3, n. 7705 del 1991, Rv. 18780).
2. Nel caso in esame il Tribunale, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto qualificabili come rifiuti gli oggetti di vario genere trasportati nell’autoveicolo del ricorrente, sia nel vano anteriore, sia in quello posteriore, sia nel cofano, alla luce delle loro caratteristiche e della loro pacifica destinazione all’abbandono: si tratta di considerazioni logiche, idonee, secondo le regole razionali, a giustificare detta qualificazione, che il ricorrente non ha neppure censurato, non avendo contestato la qualificabilità come rifiuti di quanto trasportato ma solo prospettato l’occasionalità della propria condotta e, con essa, la configurabilità della contravvenzione ascrittagli al capo a).
La non occasionalità del trasporto, idonea a consentire di ritenere configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, che non richiede la professionalità (cfr. Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 265836), è stata affermata dal Tribunale in modo logico, posto che il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, dall’utilizzo di mezzi indicativi di professionalità e stabilità nell’esercizio di tale attività (cfr. Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; nonché Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale).
Nel caso in esame il Tribunale, sottolineando l’eterogeneità e il quantitativo dei rifiuti trasportati dal ricorrente, che occupavano tutto l’abitacolo e il cofano del veicolo dallo stesso condotto, ha dato atto, sia pure implicitamente ma comunque in modo chiaro e inequivoco, della non occasionalità della condotta di trasporto illecito, in quanto presupponente logicamente una preliminare attività di prelievo e raggruppamento, idonea a escludere l’occasionalità della condotta, e tali considerazioni, non manifestamente illogiche, sono state censurate dal ricorrente sul piano della lettura e della valutazione degli elementi di prova, dunque, come ricordato, in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Va aggiunto che non vi sono neppure elementi, né il ricorrente li ha allegati, per poter ritenere che il trasporto fosse prodromico all’abbandono dei rifiuti trasportati e quindi assorbito in tale condotta, costituente, all’epoca della condotta, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (cui peraltro è ora stata attribuita rilevanza penale dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, in G.U. 9 ottobre 2023, n. 236, che al comma 1 dell’articolo 6 ter ha modificato l’art. 255, comma 1, d.lgs. 172/2006, trasformando l’illecito amministrativo contemplato da tale disposizione in reato contravvenzionale, punendo con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro chiunque abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito dell’unico motivo al quale è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11/10/2023