TAR Puglia (BA) Sez. II n. 4059 del 2 dicembre 2010
Acque. Giurisdizione TSAP

Appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi contro provvedimenti che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ancorché adottati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque. Il discrimine quindi ai fini della giurisdizione è l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche

N. 04059/2010 REG.SEN.
N. 02775/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2004, proposto da:
Società Cooperativa Agricola Canne, in persona del Presidente Pompeo Patruno, legale rappresentante p.t., e da Pompeo Patruno, Angelico Ruggiero, Binetti Ignazio, Brindicci Salvatore, Cassatelli Gennaro, Cassatelli Vincenzo, Cirillo Angelo, Cirillo Michele, Curci Saverio, Curci Simone, De Michele Vito, Del Negro Antonio, Di Conzolo Cosimo, Di Corato Saverio, Di Niso Sergio, Di Troia Sabino, Distaso Antonio, Galasso Domenico nato il 26/10/34 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Domenico nato il 31/10/62 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Francesco nato il 18/08/41 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Francesco nato il 29/04/64 a S. Ferdinando di Puglia, Galasso Girolamo, Garofalo Nicola, Gaudino Mauro, Giacomantonio Ruggiero, Giannaccaro Nicola, Giannaccaro Vito, Gosciola Cosimo Damiano, Lattanzio Pasquale, Lomuscio Riccardo, Lopez Riccardo, Lorusso Luigi, Mastromauro Giuseppe, Mastromauro Nicola, Mastropierro Rosario, Netti Lorenzo, Piazzolla Ferdinando, Piazzolla Giuseppe, Rizzitiello Ferdinando, Rizzitiello Maria Altomare, Ronzullo Oronzo, Russo Giovanni, Scardigno Giuseppe, Stellitri Stefano, Todisco Antonio Damiano, Todisco Vincenzo e Valerio Michele, in qualità di soci, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Nicolai, n. 29;


contro


Regione Puglia - Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Bari, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Innella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via N. Putignani, n. 136;

per l'annullamento

“dell’esecuzione dei provvedimenti aventi ad oggetto “ordinanza di ripristino stato dei luoghi e abbandono terreno demaniale ricadente nelle aree Golenali del Fiume Ofanto” emessa a carico di ognuno dei ricorrenti: per il sig. Patruno Pompeo in data 12.10.2004 prot. n. 6497 e per gli altri ricorrenti nell’ordine sopra indicato in data 7.10.04 prot. nn. 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, e in data 12.10.04 prot. nn. 6481, 6483, 6484, 6486, 6487, 6489, 6490, 6492, 6496, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 110 del 27 gennaio 2005 di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Vista l’ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, n. 156 del 13 gennaio 2006, di rigetto dell’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Michele Dionigi su delega dell'avv. Aldo Loiodice e l'avv. Giovanni D'Innella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con ricorso ritualmente notificato il 17.12.2004 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23.12.2004, la Società Cooperativa Agricola Canne ed i singoli soci della società stessa hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti adottati nei loro confronti dalla Regione Puglia - Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Bari, aventi ad oggetto “ordinanza di ripristino stato dei luoghi e abbandono terreno demaniale ricadente nelle Aree Golenali del Fiume Ofanto” emessa a carico di ognuno di essi ricorrenti.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.

La Regione Puglia ha presentato una memoria per la camera di consiglio del 27.01.2005 nella quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale superiore della acque pubbliche.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2005, con ordinanza n. 110, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Con ordinanza n. 156 del 13 gennaio 2006 la Sezione V del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla Regione Puglia, rientrando la cognizione del provvedimento regionale impugnato in quella del Tribunale superiore della acque pubbliche.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

La Regione Puglia ha presentato una memoria per l’udienza pubblica di discussione nella quale ha insistito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore della acque pubbliche, richiamando anche il contenuto della citata ordinanza del Consiglio di Stato ed ha altresì rappresentato che i ricorrenti avrebbero tra l’altro già proposto identico ricorso avverso il provvedimento impugnato con l’odierno gravame al Tribunale superiore della acque pubbliche che si sarebbe già pronunciato respingendo il ricorso stesso con sentenza n. 180 del 14.12.2005; conseguentemente il presente ricorso sarebbe anche inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.

Alla udienza pubblica del 10 novembre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla Regione Puglia.

L’eccezione è fondata.

Ai sensi dell' art. 143, primo comma, lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche

tutti «i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti ... presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche».

L'articolo in questione, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, deve intendersi nel senso che appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi contro provvedimenti che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ancorché adottati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque. Il discrimine quindi ai fini della giurisdizione è l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche (cfr. ex multis Consiglio Stato , Sezione V, 12 giugno 2009 , n. 3678, richiamata da Consiglio di Stato, Sezione V, 25 maggio 2010 , n. 3325).

Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati hanno incidenza diretta sul regime delle acque e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo appartenendo la giurisdizione al Tribunale superiore della acque pubbliche, Tribunale peraltro correttamente indicato nei provvedimenti impugnati quale Autorità alla quale è possibile ricorrere.

La riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al Tribunale superiore della acque pubbliche innanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2010