TAR Umbria Sez. I n. 27 del 17 gennaio 2019
Caccia e animali.Preapertura della caccia e necessaria esistenza e validità di un piano faunistico venatorio
L’assenza di un piano faunistico venatorio aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione, ancorché non valga a bloccare in toto l’attività venatoria, impedisce che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge
Pubblicato il 17/01/2019
N. 00027/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00302/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 302 del 2018, proposto da WWF Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Manuali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo' c.so Vannucci n. 30;
nei confronti
Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, Arci Caccia Nazionale, Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale, Enalcaccia, Anlc - Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria 11 giugno 2018, n. 625, recante “Calendario venatorio stagione 2018/2019. Approvazione”, pubblicato in Bollettino Ufficiale Regione Umbria- Serie Generale - Anno 49° - Numero 29 del 15.6.2018, richiamata nel provvedimento impugnato sub.a);
b) del Calendario venatorio per la stagione 2018/2019, approvato con la deliberazione impugnata sub.a) e ad essa allegato, nelle parti in cui dispone:
-<<A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI. 1) a) i giorni 2 e 9 settembre (9 settembre fino alle ore 13.00) esclusivamente da appostamento temporaneo, fisso con richiami vivi e appostamento per gli acquatici alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE - TORTORA - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA>>
- <<A 8)“E' autorizzata con apposito atto dirigenziale, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO – CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 17 giugno al 15 luglio e dal 12 agosto al 30 settembre 2018 e dal 7 gennaio al 15 marzo 2019, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì. Per il prelievo di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche>>;
c) della Determinazione dirigenziale n. 6121 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l’ATC Perugia 1 per la caccia di selezione a 2575 caprioli e 119 daini.
d) della Determinazione dirigenziale n. 6122 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l’ATC Perugia 2 per la caccia di selezione a 1361 caprioli e 46 daini;
e) della Determinazione dirigenziale n. 6123 del 14.6.2018 della Regione Umbria- Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, con la quale è stato approvato il piano di prelievo per l’ATC Terni 3 per la caccia di selezione a 464 caprioli e 68 daini;
per quanto possa occorrere,
f) parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ricevuto dalla Regione Umbria in data 4 giugno 2018 tramite PEC prot. n. 00113717, richiamato nella deliberazione impugnata sub a), non allegato, non conosciuto;
g) pareri e proposte dei componenti la consulta faunistica venatoria regionale in ordine ai contenuti della bozza del calendario venatorio 2018/2019, richiamati, ma non allegati né meglio individuati, nella deliberazione impugnata sub a), non conosciuti;
h) deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 23 aprile 2018 con la quale è stato “preadottato” il calendario venatorio per la stagione 2018/2019, non conosciuta ma richiamata nella deliberazione impugnata sub a);
i) parere n. 27 della seduta del 16 maggio 2018 della III Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell'Umbria, acquisito agli atti del Consiglio regionale in data 17 maggio 2018 prot. n. 0008488, richiamato, ma non allegato, nella deliberazione impugnata sub a), non conosciuto;
nonché per quanto possa occorrere:
g) per la nullità ex art. 21-septies L. 241/90, del Regolamento Regionale 27 Luglio 1999, n. 23, recante «Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi».
Nonché per quanto possa occorrere:
h) per l’accoglimento dell’istanza di proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell’art.28, comma 1, della Legge regionale Umbria 17maggio 1994, n. 14, come modificato dall’art.18, comma 1, L.R. Umbria 13 maggio 2002, n. 7, nella parte in cui dispone: “1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato alla Regione Umbria in data 29 giugno 2018, WWF Italia Onlus ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del calendario venatorio 2018/2019 nella parte in cui dispone la preapertura della caccia alle specie di “avifauna alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza” nei giorni 2 settembre e 9 settembre 2018 (cfr. punto A) 1 a) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 625/2018), nonché dell’autorizzazione alla caccia di selezione delle specie daino, capriolo, cervo e muflone, in zone determinate, prevista dal punto “A8” del calendario venatorio ed attuata con determinazioni dirigenziali nn. 6121, 6122 e 6123/2018, rispettivamente riferite all’ATC PG 1, all’ATC PG 2 ed all’ATC 3 Ternano-Orvietano (solo per le specie DAINO e CAPRIOLO e per i periodi ivi rispettivamente indicati).
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
A) Quanto alla c.d. “preapertura” alle specie di “avifauna alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza” nei giorni 2 settembre e 9 settembre 2018:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge 157/1992 in relazione all’art. 3, comma 3, della legge regionale 14/1994. Violazione dell’art. 32 della legge regionale 14/1994.
Sostiene in sintesi l’associazione ricorrente che la preapertura della caccia nelle giornate del 2 settembre e del 9 settembre 2018, sarebbe illegittima in quanto in contrasto con l’art. 18 comma 2 della legge 157/1992 e con l’art. 32 della legge regionale 14/1994, i quali consentono l’anticipazione della caccia rispetto al periodo ordinariamente previsto, a livello nazionale, per ciascuna specie, solo in presenza di determinati presupposti, tra i quali la preventiva predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio regionale, venuto a scadere nel caso di specie in data 21 luglio 2014.
B) Quanto alla caccia di selezione a cervidi e bovidi ed in particolare all’autorizzato abbattimento di complessivi 4.400 caprioli e 233 daini:
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge 157/1992 in relazione all’art. 3, comma 3, della legge regionale 14/1994.
Adduce la ricorrente l’illegittimità della preapertura della caccia di selezione degli ungulati a causa della scadenza del piano faunistico-venatorio regionale sin dal 21 luglio 2014.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge 157/1992.
Afferma la ricorrente che l’autorizzazione della caccia di selezione alle specie daino, capriolo, cervo e muflone a far data “dal 17 giugno al 15 luglio” sarebbe illegittima per contrasto con l’art. 18, comma 2, della legge 157/1992, ai sensi del quale “la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto”.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 2, della legge 157/1992.
Ritiene la ricorrente che l’autorizzazione della caccia di selezione alle specie daino, capriolo, cervo e muflone sarebbe illegittima per aver superato il periodo massimo di cacciabilità di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), della legge 157/92, il quale dispone che la caccia agli ungulati è ordinariamente consentita nell’arco di un periodo massimo di 61 giorni.
V. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 157/1992. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge regionale 14/1994, come modificato dall’art. 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2002.
Sostiene l’associazione ricorrente l’illegittimità dell’affidamento della caccia di selezione degli ungulati a cacciatori non proprietari dei fondi interessati perché in contrasto con l’art. 19 comma 2 della legge 157/1992, il quale dispone che gli interventi di selezione “devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”.
Sostiene inoltre la ricorrente l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge regionale 14/1994 nella parte in cui amplia il novero dei soggetti attuatori degli interventi di controllo faunistico a cacciatori appositamente formati ed iscritti in appositi elenchi, anche se non proprietari dei fondi in cui devono essere attuati gli interventi di prelievo, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in relazione all’art. 19, comma 2, della legge 157/1992, elencante tassativamente i soggetti a cui possono essere affidati i prelievi per il controllo della fauna, con esclusione a soggetti diversi quali i cacciatori iscritti in appositi elenchi.
VI. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 157/1992. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento del potere tipico.
Lamenta la ricorrente che la Regione Umbria non avrebbe fornito alcuna motivazione né condotto alcuna istruttoria in ordine alla ricorrenza delle esigenze che costituiscono il presupposto necessario per l’esercizio del potere di controllo della fauna, come tipizzate dal legislatore statale all’art. 19, comma 2, della legge 157/1992, il quale dispone che le regioni, “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zooforestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”.
VII. Violazione dell’art. 117, comma 6, della costituzione. Difetto assoluto di attribuzione per assenza del potere regolamentare regionale in materia di legislazione esclusiva statale di cui all’art. 19, comma 2, della legge 15771992. Violazione dell’art. 21 septies della legge 241/1990. Illegittimità derivata.
Sostiene la ricorrente che il regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, recante “Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi” sarebbe nullo per carenza di attribuzione ex art. 21-septies della legge 241/1990, in quanto disciplinante materia sussumibile nell’ambito della legislazione esclusiva statale in materia di ambiente e tutela dell’ecosistema ex art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
VIII. Violazione dell’art. 5 d del d.P.R. 357/1997. Eccesso di potere per motivazione falsa.
Adduce l’associazione ricorrente che l’approvazione dei piani di abbattimento impugnati sub. c), d) ed e) non è stata proceduta dalla valutazione di incidenza.
IX. Violazione Parte prima Titolo II (artt. 11 e ss.) del T.U.A. approvato con d.lgs. 152/2006. Violazione del principio di prevenzione del danno ambientale.
Adduce l’associazione ricorrente che l’approvazione dei piani di abbattimento impugnati sub. c), d) ed e) non è stata proceduta dalla valutazione ambientale strategica.
3. La Regione Umbria si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati.
4. Si sono altresì costituite in giudizio con atto di intervento ad opponendum le associazioni venatorie indicate in epigrafe, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della pianificazione faunistica provinciale e concludendo nel merito per il rigetto delle censure di parte ricorrente.
5. Si è infine costituito in giudizio l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Con ordinanza cautelare n. 120 del 25 luglio 2018, il Collegio ha statuito che “l’istanza di sospensione del calendario venatorio impugnato appare suscettibile di positiva definizione nella parte in cui dispone la preapertura della caccia pur in assenza di adeguati piani di abbattimento selettivi previsti dalla normativa di settore”.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4242 dell’8 settembre 2018 della III sezione, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla Regione, sollecitando approfondimenti nel merito ed evidenziando l’assenza di un piano faunistico “aggiornato e dunque di una più generale approfondita e consapevole programmazione”.
7. In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, le parti in causa hanno depositato memorie di replica e controreplica confermando le proprie posizioni difensive. La ricorrente ha eccepito la tardività della memoria delle associazioni intervenienti in quanto depositata oltre le ore 12 del 2 novembre 2018.
8. Alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. È materia del contendere la legittimità del calendario venatorio umbro 2018/2019 nella parte in cui dispone la preapertura della caccia alle specie di “avifauna alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza” e dell’autorizzazione alla caccia di selezione delle specie daino, capriolo, cervo e muflone, in zone determinate, prevista dal punto “A8” del calendario venatorio ed attuata con determinazioni dirigenziali nn. 6121, 6122 e 6123/2018, rispettivamente riferite all’ATC PG 1, all’ATC PG 2 ed all’ATC 3 Ternano-Orvietano (solo per le specie DAINO e CAPRIOLO e per i periodi ivi rispettivamente indicati).
2. Ritiene in via preliminare il Collegio di dover disattendere l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avendo l’associazione ricorrente impugnato il parere reso da detto Istituto (ISPRA), come richiamato nella deliberazione riportata in epigrafe sub a).
2.1. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di dover respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della pianificazione faunistica provinciale, trattandosi di pianificazione scaduta e dunque inefficace, come meglio specificato nei paragrafi che seguono.
2.2. Infine, deve respingersi l’eccezione di tardività della memoria depositata dalle associazioni venatorie il 2 novembre 2018, in quanto ampiamente rispettosa del termine di 30 giorni liberi per il deposito di memorie codificato dall’art. 73 c. 1 c.p.a. si che la questione dell’orario appare del tutto irrilevante.
3. Con il primo motivo di ricorso l’associazione ricorrente lamenta l’inadeguatezza della pianificazione venatoria a consentire la preapertura della caccia in conseguenza della intervenuta scadenza del piano faunistico venatorio regionale.
3.1. Il motivo è fondato e va accolto.
3.2. Osserva infatti il Collegio che ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), l’autorizzazione regionale “alla preapertura della caccia è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”.
3.3. Nel caso di specie appare incontestabile, anche per stessa ammissione dell’amministrazione resistente, che il “piano faunistico venatorio regionale, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 316 (…)” è venuto a scadere “in data 21 luglio 2014” (cfr., relazione istruttoria della deliberazione di giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 134, recante “D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. – Approvazione del ‘Rapporto preliminare del Piano Faunistico venatorio regionale’ – Avvio della procedura di VAS”).
3.4. Ne consegue, allo stato, l’assenzadi un piano faunistico venatorio “aggiornato e, dunque, di una più generale, approfondita, attualizzata e consapevole programmazione, la quale, ancorché non valga a bloccare in toto l’attività venatoria, impedisce che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge.” (cfr., in termini, Cons. St., sez. III, ord. 7 settembre 2018, n. 4242; idem Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2018, n. 5165).
3.5. Non può peraltro sostenersi la perdurante esistenza di adeguata pianificazione faunistica regionale sulla scorta di piani faunistici provinciali ancora validi ed efficaci, essendo anch’essi scaduti per effetto del decorso del termine quinquennale di efficacia di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale 14/1994. Per quanto riguarda, invece, la deliberazione consiliare di approvazione del PFVP di Terni n. 23 del 18 giugno 2015, il Collegio non può che rilevarne l’illegittimità, ovvero la nullità per difetto di attribuzione ex art. 21-septies della legge 241/90, risultando a tal data le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e caccia, attribuite alla Regione ex art. 2, allegato a), punto e.i, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.
3.6. Né rilevanza alcuna può attribuirsi all’art. 5, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8, a tenore del quale “All’articolo 3, comma 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo la parola: “quinquennale” sono inserite le seguenti: “e comunque è valido fino all’approvazione del nuovo Piano”, trattandosi di norma successiva alla scadenza del piano faunistico intervenuta in data 21 luglio 2014 e dunque non producente alcun effetto retroattivo ai fini dell’asserita proroga del piano medesimo già scaduto (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 26 febbraio 1983 n.1464; Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 1993, n. 954;Cons. St., sez.VI, 21 giugno 2001, n. 3349).
3.7. In conclusione il motivo va accolto con assorbimento delle altre doglianze proposte avverso la preapertura alle specie di “avifauna alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza”.
4. Con i restanti motivi di ricorso l’associazione ricorrente contesta invece la legittimità dell’autorizzazione alla caccia di selezione delle specie daino, capriolo, cervo e muflone, in zone determinate, prevista dal punto “A8” del calendario venatorio ed attuata con determinazioni dirigenziali nn. 6121, 6122 e 6123/2018, rispettivamente riferite all’ATC PG 1, all’ATC PG 2 ed all’ATC 3 Ternano-Orvietano (solo per le specie DAINO e CAPRIOLO e per i periodi ivi rispettivamente indicati).
4.1. Premette al riguardo il Collegio di dover inquadrare anche tale tipologia di caccia nella previsione di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 secondo cui l’autorizzazione regionale “alla preapertura della caccia è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” e che tale “disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni”.
4.2. Ciò considerato, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente (secondo motivo di ricorso) secondo cui la scadenza del piano faunistico-venatorio regionale sin dal 21 luglio 2014 determinerebbe l’illegittimità della caccia di selezione agli ungulati, avendo invero l’amministrazione regionale effettivamente predisposto i relativi piani di abbattimento, conformemente al parere ISPRA del 1° giugno 2018.
4.3. Parimenti infondate sono le successive doglianze (terzo e quarto motivo di ricorso) a mezzo delle quali si lamenta la preapertura della caccia di selezione anche “dal 17 giugno al 15 luglio”, ovvero prima del “10 agosto” previsto quale primo giorno di inizio dall’art. 18, comma 2, della legge 157/1992, e comunque oltre il periodo massimo di cui 61 giorni di cui all’art. 18, coma 1, lett. c), della medesima legge, atteso che “l’art. 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248) consente alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli analoghi Istituti regionali, e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992” (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, .8 agosto 2013, n. 4172).
4.4. Destituite di fondamento risultano anche le doglianze (motivi quinto e sesto) a mezzo delle quali si lamenta che la caccia di selezione si porrebbe in contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge 157/1992 nella parte in cui dispone che gli interventi di selezione “devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio” (…) e che le regioni “per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zooforestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”.
4.5. Trattasi infatti di disposizioni inconferenti al caso di specie, in quanto concernenti i prelievi per il “controllo della fauna selvatica” e non anche l’attività venatoria in senso proprio, ovvero la caccia, riguardo alla quale l’art. 18 della medesima legge 157/1992, il cui comma 4 stabilisce che “Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. E ciò coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’attività di caccia” costituisce “attività privata consentita con prescrizioni”, mentre l’attività di “controllo selettivo delle specie selvatiche” è “attività pubblica”, sottoposta a regole diverse da quelle della caccia” (cfr., in termini, T.A.R. Toscana, sez. II, 22 gennaio 2013, n. 102).
4.6. Ne consegue, parimenti, l’irrilevanza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge regionale 14/1994, come modificato dall’art. 18, comma 1, della legge regionale 7/2002, trattandosi anch’essa di disposizione concernente il “controllo” della fauna selvatica e non anche la “caccia” nei termini dianzi descritti e dunque inconferente al caso di specie.
4.7. Sempre per l’infondatezza, deve concludersi in ordine al settimo motivo con cui si adduce l’illegittimità del regolamento regionale n. 23/1999 (“Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi”) per invasione della competenza legislativa statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, atteso che la materia della caccia, in quanto non espressamente ricompresa tra le materie di competenza esclusiva e concorrente di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 117 della Costituzione, deve considerarsi materia di legislazione residuale o esclusiva delle Regioni.
4.8. Devono infine respingersi gli ultimi due motivi di ricorso con cui l’associazione ricorrente lamenta che i piani di abbattimento selettivo, approvati con le determinazioni dirigenziali nn. 6121 - 6122 - 6123 del 14.6.2018, avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione di Incidenza e dalla valutazione ambientale strategica, trattandosi invero di atti privi di contenuto programmatorio di carattere generale ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006, ovvero aventi ad oggetto la sola calendarizzazione dei periodi di effettuazione della caccia di selezione su un predeterminato numero di ungulati stimato in base ai censimenti effettuati dagli ATC e dalle Aziende Faunistico Venatorie. Ne discende, parimenti, la non assoggettabilità di tali atti alla preventiva valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del d.P.R. 357/1997, la quale ha ad oggetto i soli piani venatori regionali (cfr., T.A.R. Liguria, sez. II, 16 maggio 2014, n. 772).
5. In conclusione la domanda di annullamento degli atti impugnati va accolta relativamente al solo primo motivo di ricorso.
6. Tenuto conto della evidente specificità e complessità delle questioni trattate, si rinvengono in via eccezionale giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione.
Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente FF
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
Daniela Carrarelli, Referendario