Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Carbone
Urbanistica. Pertinenza e struttura ricettiva
La realizzazione di cinque bungalows prefabbricati, un manufatto adibito a cucina, un piazzale pavimentato adibito a parcheggio con cancello di recinzione e accesso carrabile e un gazebo di legno su base cementizia con pilastri e travi di legno e copertura in tegole necessita di permesso di costruire in quanto detti manufatti non costituiscono pertinenze ma autonome opere edilizie perché destinati ad accrescere la potenzialità recettiva di una struttura commerciale composta di un ristorante e da una piscina aggravandone il carico urbanistico.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D.A., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
5.04.2007 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta;
avverso il Decreto di sequestro preventivo di manufatti edilizi
disposto dal Gip in data 15.01.2007;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott.
TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. FRATICELLI Mario, il quale
ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. DI GIULIO Giancarlo, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5.04.2007 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di riesame proposta da C.D. A., quale legale rappresentante della s.r.l. Fratelli Vitale, avverso il decreto di sequestro preventivo di manufatti cinque bungalows prefabbricati di metri 5 x 4; un manufatto adibito a cucina di metri 5,45 x 620; un piazzale pavimentato adibito a parcheggio con cancello di recinzione e accesso carrabile; gazebo di legno su base cementizia con pilastri e travi di legno e copertura in tegole di metri 4 x 4 eseguiti su suolo appartenente alla suddetta società senza i prescritti titoli abilitativi.
Proponeva ricorso per cassazione C.D.A., la quale denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p., e vizio di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora perchè i beni in sequestro rientravano in un complesso edilizio più ampio costituendone pertinenze, sicchè non incidevano sul carico urbanistico.
La sanabilità delle opere escludeva la necessità di mantenere la misura cautelare.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Va, anzitutto, rilevato, quanto al fumus, che non è stata sollevata censura avverso l'ordinanza che ha ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, essendo stata accertata l'esecuzione, senza previo permesso, di manufatti edilizi.
Non è puntuale il primo motivo, con cui si assume la natura pertinenziale dei manufatti.
"La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
(Nella specie la Corte ha escluso che rientrasse nella detta nozione la trasformazione di un patio in volumi edilizi abitativi)" Cassazione Sez. IlI n. 4134, 19.02.1998, Portelli, RV 210692.
Infatti, in tema di urbanistica, è pertinenza un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale avente destinazione residenziale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.
Come tale si distingue dalla parte dell'edificio che è compresa nella struttura di esso ed è, quindi, priva di autonomia.
Ne consegue che non costituiscono pertinenze, ma autonome opere edilizie, i manufatti di consistenti dimensioni descritti in epigrafe, eseguiti in violazione della normativa edilizio urbanistica, perchè destinati ad accrescere la potenzialità recettiva di una struttura commerciale composta di un ristorante e da una piscina aggravandone il carico urbanistico.
Puntualizzato, quanto al periculum, che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purchè le conseguenze "ulteriori" rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purchè il pericolo presenti il requisito della concretezza Cassazione SU, CC 29 gennaio 2003, Innocenti, va osservato che, nella specie, il Tribunale ha valutato tale profilo, ritenendo con congrua motivazione, che le caratteristiche e la consistenza dei manufatti, aventi una propria individualità funzionale, arrecano concreto pregiudizio all'assetto urbanistico del territorio perchè strumentali a determinare l'incremento della recettività di una struttura commerciale di ristorazione, sicchè è giustificato il mantenimento della misura cautelare.
La possibilità di sanare gli illeciti edilizi non incide sulla persistenza della misura cautelare del sequestro preventivo, atteso che sussiste la necessità d'impedire la prosecuzione del comportamento illecito in relazione ad una fattispecie della quale va verificata, in sede di merito, l'esistenza dei requisiti che producono l'estinzione del reato.
Grava sulla ricorrente l'onere delle spese del procedimento e del versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2007