Cass. Sez. III n. 17865 del 29 aprile 2009 (Cc 17 mar. 2009)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. PM in proc. Quarta ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e responsabilità dell’acquirente e subacquirente, sequestro e confisca
1. Nel reato di lottizzazione abusiva la condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, sì collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
2. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale
3. Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona:il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell‘acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all‘attività illecita del venditore
4. Le argomentazioni svolte nella sentenza 20.1.2009 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non portano a concludere che, per disporre la confisca prevista dalla norma denunciata, il soggetto al quale la res appartiene debba essere necessariamente "condannato", in quanto ben può essere accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale , ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
5. La possibilità di utilizzazione residenziale dei manufatti sequestrati per lottizzazione abusiva può porsi in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/03/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00431
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 035510/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BRINDISI;
nei confronti di:
01) QUARTA ALESSANDRO N. IL 31/08/1965;
#02) RIZZO LEONZIO N. IL 29/02/1964
03) RIZZO ELSA N. IL 01/04/1962
04) DIMITRI ALBA N. IL 01/03/1941
05) LUPOLI MAURIZIO N. IL 02/07/1956
06) MASTROROSA FRANCESCO N. IL 21/07/1956
07) SALVEMINI SIMONE N. IL 09/09/1973
03) CHIGA PAOLO N. IL 07/03/1965
09) MINGOLLA LUIGI N. IL 06/02/1950
10) TAURISANO PATRIZIA N. IL 25/07/1968
11) CRASTOLLA MAURIZIO N. IL 17/11/1973
12) CASONE GAETANO N. IL 27/02/1951
13) ZACCARIA TEODORO N. IL 28/07/1952
14) STEFANO GIUSEPPE N. IL 03/05/1964
15) MINOIA VINCENZA N. IL 05/11/1949
16) INNOCENTI MAURO N. IL 24/04/1974
17) BORSARI MAURO N. IL 17/07/1958
18) INGLETTI VITO N. IL 05/10/1955
19) DELL\'ANNA FRANCESCO N. IL 05/11/1943
20) DEGLI ANGELI SALVATORE N. IL 20/09/1951
21) MENCARONI LEDA N. IL 06/01/1948
22) MOCCIA MICHELE N. IL 17/11/1952
23) NOVEMBRE UBALDO N. IL 29/01/1950
24) MOSCARDINO ANTONIO N. IL 14/07/1941
25) CURSANO MICHELE N. IL 08/05/1954
26) MALFITANO ANNA N. IL 17/11/1949
27) PUCE OSVALDO N. IL 29/05/1948
28) INDINI GIOVANNI N. IL 24/06/1956
29) SPORTELLI FRANCESCO N. IL 15/02/1942
30) PASSARELLI PULA NESTORE N. IL 06/09/1960
31) MOCCIA TOMMASO N. IL 21/12/1963
32) BRESCIA GIOVANNA N. IL 03/02/1963
33) ROSSETTI VALERIA N. IL 02/07/1953
34) MANGIACASALE GRAZIANO N. IL 18/02/1978
35) POLIMENI ROSARIA N. IL 07/09/1963
36) CATALDI CARLA N. IL 05/12/1961
37) FLORES GIANFRANCO N. IL 11/07/1965
38) IANNARELLI GIANFRANCO N. IL 18/06/1949
39) PENTA PATRIZIA N. IL 03/09/1959
30) PRETE FERNANDA N. IL 22/09/1964
31) FERRULLI ANNA LIANA N. IL 27/07/1963
32) LACIVITA ANTONIETTA N. IL 21/04/1964
33) MARTINA FEDERICA N. IL 13/12/1966
34) PROTOPAPA FEDERICA N. IL 07/11/1967
35) DIBITONTO IMMACOLATA N. IL 06/12/1964
36) LACITIGNOLA CARMELA N. IL 13/02/1947
37) ROMANAZZI VINCENZO N. IL 19/09/1937
38) PATI NATALIA N. IL 30/06/1964
39) D\'ARGENIO SAVINO N. IL 02/10/1929
40) DI MAGGIO GIOVANNI N. IL 01/01/1954
41) MESSINA FIORELLA N. IL 16/04/1959
42) BARRETTA PAOLA N. IL 30/10/1561
43) BARRETTA ROSALBA N. IL 29/07/1955
44) BARRETTA DOMENICO N. IL 05/07/1925
45) BARRETTA CORNELIA N. IL 02/02/1952
46) BARRETTA GIUSEPPE N. IL 27/04/1963
47) COCCIA ANNAMARIA N. IL 26/07/1963
48) ATTOLICO GIUSEPPE N. IL 15/08/1958
49) PASTORELLI MARIA LUISA N. IL 25/11/1968
50) CERVINO ALESSANDRO
51) SUMMA SILVANA MARIA N. IL 08/03/1987
52) VALZANO NICOLA N. IL 29/09/1950
53) PANUNZIO PAOLO N. IL 10/09/1946
54) CASTRIGNANÒ GIOVANNI N. IL 18/10/1961
55) DE LEO GIUSEPPA
56) LANZILLOTTI MICHELE
57) PIZZOLANTE MARZO PAOLA
58) NIARCHOS PANAGIOTIS
59) KARABELA ATHANASIA
40) BAGNATO COSIMO N. IL 08/01/1968
41) COLELLI DOMENICO N. IL 17/01/1978
42) MORELLI TEODORO N. IL 19/03/1955
43) MOROLLA PANTALEO N. IL 18/02/1962
44) MARIANO ASSUNTA N. IL 28/08/1966
45) MARRA GIOVANNI N. IL 22/01/1958
4 6) CAPUTO VITANTONIO N. IL 18/02/1970
47) MINGOLLA CLORINDA N. IL 17/05/1950
48) TOMA GIUSEPPE N. IL 16/01/1956
49) MONETTI LAURA N. IL 06/09/1980
50) RAGNO MICHELE N. IL 06/12/1948
51) RAGNO LUIGI N. IL 09/03/1982
52) NANNAVECCHIA INES N. IL 24/03/1967
53) ZITO EMILIO N. IL 23/05/1963
54) GUADALUPI MASSIMILIANO N. IL 07/12/1981
55) IACCA ANDREA N. IL 24/03/1986
5 6) MOLA GIOVANNA N. IL 25/08/1941
57) GUADALUPI RAFFAELE N. IL 02/11/1947
58) PUGLISI GIOVANNI N. IL 24/11/1947
59) CAPOCCIA GIUSEPPE N. IL 08/04/1961
60) CAPOCCIA ANGELO N. IL 17/10/1963
61) LEGGIO SERGIO GABRIELLA N. IL 05/07/1970
62) GAGLIANO ANTONIA N. IL 13/01/1961
63) BRAY BRUNO N. IL 17/07/1957
64) LEUCCI CARMELA N. IL 05/12/1956
65) MICELLI ANNAMARIA N. IL 07/01/1968
66) BARBARITO FRANCESCO N. IL 12/11/1947
67) GRECO FERNANDO N. IL 01/04/1957
68) PLACELLA PAOLA N. IL 03/06/1977
69) STEFANO MARIO N. IL 15/10/1959
70) GUCCIONE GIANCARLO N. IL 10/03/1960
71) BURLIZZI STEFANO N. IL 27/01/1964
72) LA GINESTRA ELEONORA N. IL 04/07/1961
73) MARINO MARINA N. IL 27/12/1973
74) CARACCIO TEODORO N. IL 02/02/1956
75) AFRICA IOLANDA N. IL 03/05/1957
76) MARINO GIULIANA N. IL 20/03/1968
77) LEO MASSIMO N. IL 02/07/1964
78) DI DONNA GIUSEPPE N. IL 19/11/1959
79) COCCIOLI ANTONIO N. IL 28/10/1959
80) PEDIO SALVATORE N. IL 19/01/1971
81) TRONO ANTONIO N. IL 22/04/1937
82) LUSITO RITA N. IL 04/06/1954
83) ABRUZZI RITA N. IL 03/10/1972
84) MIGLIETTA DEBORAH N. IL 28/11/1982
85) PENTA NICOLA N. IL 23/01/1939
86) TASCO DAMIANO N. IL 20/11/1962
87) DE CILLIS LUANA N. IL 04/10/1974
88) SCIASCIA NICOLA N. IL 04/11/1963
89) CASTRIOTTA MATTIA N. IL 19/03/1978
90) CAPOBIANCO GIULIO N. IL 17/02/1962
91) AVALLONE ANNA N. IL 26/07/1971
92) SCHIFA TIZIANA N. IL 21/04/1969
93) MARZO LOREDANA N. IL 02/12/1965
94) DI BENEDETTO MARIA N. IL 10/09/1939
95) DI SANTO POMPEO N. IL 12/06/1955
96) DI SANTO ROSANNA N. IL 15/12/1949
97) SECLÌ MARIA N. IL 15/08/1962
98) AZZOLLINI FELICE N. IL 19/03/1964
99) MERICO MASSIMILIANO N. IL 01/10/1969
100) TAURISANO ANTONIO N. IL 22/01/1965
101) GARGARO ELENA N. IL 14/06/1974
102) QUATTRONE FABIOLA N. IL 29/12/1965
103) PURI GIANNI N. IL 29/03/1982
104) VACCA ANGELA N. IL 19/09/1969
105) VACCA ANTONIO FRANCESCO N. IL 06/04/1940
106) GIACALONE PATRIZIA N. IL 08/08/1961
107) GIURI GIUSEPPE N. IL 12/12/1941
108) SAPONARO VINCENZO N. IL 15/01/1943
109) CALIANDRO PIETRO N. IL 08/09/1952
110) GIOVANNINI MICHELE N. IL 18/02/1968
111) MAZZARA ROBERTO N. IL 06/08/1959
112) D\'APRILE VERONICA N. IL 29/09/1930
113) DI PILATO LIVIA N. IL 27/09/1973
114) CONTARDI VINCENZO N. IL 07/12/1967
115) LO BUONO ANGELO N. IL 15/04/1987
116) GRECO GIUSEPPE N. IL 02/08/1953
117) TORTORELLA FIORENTINO N. IL 15/08/1971
118) ERARIO SILVIA N. IL 11/12/1987
119) LEOCI LUCA N. IL 08/02/1966
120) RINA VITTORIO N. IL 15/01/1959
121) GRASSELLI ESTER N. IL 04/07/1965
122) OLIVA RITA N. IL 23/02/1946
123) CALÒ GIULIANA N. IL 28/05/1938
124) CANNONE MOSÈ N. IL 02/10/1962
125) MARINO SARA N. IL 05/05/1982
126) LO PARCO SALVATORE
127) CALVARUSO GIUSEPPE N. IL 04/02/1966
128) MORO ANNA N. IL 20/08/1951
129) SANTI VIRGINIA#;
nonché sui ricorsi proposti dalle persone dianzi enumerate ad eccezione di Vacca Angela, #Leoci Luca, Dibitonto Immacolata, Romanazzi Vincenzo, Pati Natalia, D\'Argenio Savino, Coccia Annamaria, Attolico Giuseppe e Cervino Alessandro#;
avverso la ordinanza 18.6.2008 (depositatali 19.6.2008) del Tribunale per il riesame di Brindisi;
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in camera di consiglio, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite ovvero alla Corte Costituzionale;
Uditi i difensori, Avv.ti Alfredo Gaito, Giampiero Iaia, Giancarlo Camassa, Francesco Silvestre e Vittorio Rina, i quali hanno concluso chiedendo l\'accoglimento dei ricorsi dei privati.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi - con ordinanza del 18.6.2008 (depositata il 19.6.2008) - decideva sulle istanze di riesame proposte, nell\'interesse delle persone indicate in epigrafe, avverso il decreto 27.5.2008 con cui il G.I.P. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del comparto C) di un complesso turistico- alberghiero denominato "Acque Chiare" sito in località "Case Bianche" di Brindisi misura di cautela reale adottata in relazione all\'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c, - correlato anche a fattispecie di corruzione e di falso - attuata attraverso l\'emanazione di provvedimenti urbanistici ed edilizi considerati illegittimi in quanto inducenti, in violazione della pianificazione generale, modificazione della destinazione turistico-alberghiera della zona e violazione del vincolo di inalienabilità frazionata delle unità immobiliari, alienate invece quali residenze per uso abitativo privato e:
a) confermava l\'adottata misura di cautela reale;
b) nominava, in sostituzione del Sindaco pro tempore del Comune di Brindisi, ciascuno dei ricorrenti quale custode della unità immobiliare di proprietà dello stesso, a titolo gratuito e con facoltà di uso.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione:
1. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, 2. le persone dianzi indicate (acquirenti di unità immobiliari facenti parte del complesso turistico-alberghiero e vendute come autonome residenze private).
Il P.M. ha eccepito violazioni di legge, in quanto il Tribunale:
- avrebbe illegittimamente statuito in ordine alle modalità esecutive del sequestro in atto (revoca del precedente custode e nomina di nuovi custodi con conferimento della facoltà di uso), pur non identificandosi con il giudice che ha emesso il provvedimento delle cui modalità esecutive si tratta. Secondo la prospettazione del ricorrente, "solo la insussistenza dei requisiti di cui all\'art. 120 c.p.p., ovvero il venir meno di tali requisiti in capo al custode, avrebbe potuto determinare la sua revoca ma nella specie nulla di tutto ciò si è verificato";
- incongruamente avrebbe conferito ai nuovi custodi la facoltà di uso degli immobili sequestrati, in quanto l\'ordinamento prevedrebbe nel solo ed unico caso disciplinato dall\'art. 85 disp. att. c.p.p. la possibilità di utilizzazione del bene sottoposto al sequestro, condizionandola all\'imposizione di opportune prescrizioni ed alla prestazione di una cauzione idonea a garantire l\'esecuzione delle prescrizioni impartite. L\'uso concesso, inoltre, non consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, "certamente protrae le conseguenze del reato" di lottizzazione abusiva.
Gli acquirenti delle unità immobiliari, a mezzo dei rispettivi difensori ed anche attraverso il deposito di "motivi aggiunti":
- hanno prospettato che:
- essi, soggetti non indagati, rivestirebbero la posizione di "terzi estranei in buona fede" rispetto al reato di lottizzazione abusiva ipotizzato, poiché verserebbero "in condizione di completa ignoranza della asserita illegittimità del programma edilizio attuato dal venditore", avendo fatto "totale affidamento sulla ormai consolidata vigenza degli atti amministrativi regolanti la vicenda" e sulle assicurazioni circa la legittimità degli acquisti ricevute dal notaio rogante all\'atto della stipula dei contratti di vendita;
- il sequestro sarebbe stata adottato dal GIP esclusivamente ai sensi dell\'art. 321 c.p.p., comma 2, sul presupposto che, all\'accertamento del reato di lottizzazione abusiva, debba necessariamente seguire la confisca dell\'area e degli immobili interessati, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, comma 2;
- ed hanno conseguentemente eccepito che: - nei loro confronti non potrebbe essere disposta la confisca in oggetto, perché:
a) la Corte Europea dei diritti dell\'uomo - con decisioni del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso n. 75909/01 proposto contro l\'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri - ha affermato che tale misura patrimoniale:
- "non tende alla riparazione di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge", - è, quindi, una "pena" e la previsione dell\'irrogabilità di tale "pena" al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell\'infrazione dell\'art. 7 della CEDU.
I ricorrenti hanno sollevato, pertanto, questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 - per assunto contrasto con l\'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 27 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all\'art, 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui la norma denunciata prevede la confisca ope legis di immobili appartenenti a terzi estranei al reato di lottizzazione abusiva;
b) la Legge Statale 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia alla Comunità Europea) prescrive che il governo debba, con decreto legislativo, "disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio" art. 31, lett. c) e che tale disciplina debba "prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto" art. 31, lett. g).
Tale ultima disposizione costituirebbe "norma di dettaglio immediatamente precettiva e non meramente programmatica", che avrebbe abrogato la previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2;
- non potrebbe configurarsi - a fronte di costruzioni ultimate e già abitate da tempo ed in presenza di adeguate opere di urbanizzazione - un qualsiasi "periculum in mora", in quanto la libera disponibilità, da parte di essi proprietari, delle unità immobiliari sequestrate, non potrebbe in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati ne\' comportare, comunque, una reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ovvero un aggravamento "significativamente rilevante in termini di consistenza reale e di intensità" del cd. carico urbanistico, nozione quest\'ultima che va riferita allo "effetto che viene prodotto dall\'insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio" (così Cass., Sez. Unite, 20.3.2003, n. 12878).
Il difensore di Dibitonto Immacolata (non ricorrente), in data 19.2.2009, ha depositato memoria ex art. 121 c.p.p.. 1. La ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda. Nel procedimento in esame risultano indagati - fino al momento della pronunzia dell\'ordinanza impugnata - il rappresentante legale della s.r.l "Acque Chiare", società committente e costruttrice del polo turistico-alberghiero in località Case Bianche del Comune di Brindisi (tale Romanazzi Vincenzo), il sindaco dell\'epoca, il segretario generale ed alcuni funzionari comunali, un funzionario dell\'amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici, il progettista e direttore dei lavori, un notaio rogante degli atti di trasferimento delle unità immobiliari.
Nei confronti degli stessi sono stati ipotizzati - oltre al reato di cui all\'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (lottizzazione abusiva) - fattispecie delittuose di cui agli artt. 319, 321 e 476 cod. pen..
Con particolare riferimento alla vendita a privati acquirenti delle unità immobiliari di cui al comparto C) del complesso turistico- alberghiero in oggetto, l\'impostazione accusatoria si basa sui seguenti elementi:
- il territorio sul quale dette unità immobiliari (ben 174) sono state edificate aveva, nel piano regolatore generale (PRG) del Comune di Brindisi, destinazione a "zona agricola e viabilità di rispetto";
- tale destinazione di zona venne modificata attraverso l\'approvazione di un accordo di programma tra il Comune di Brindisi, la Regione Puglia e la s.r.l. "Acque Chiare" definitivamente ratificato dal Consiglio comunale il 25.8.1999 ed approvato con decreto 24.7.2000, n. 306 del Presidente della Regione e ciò era consentito dalla allora vigente L. n. 34 del 1994 della Regione Puglia, come modificata dalla L.R. n. 8 del 1998, che prevedeva appunto la possibilità di modificare le disposizioni dello strumento urbanistico generale, attraverso tale iter pianificatorio di tipo convenzionale, però al solo fine di realizzare strutture produttive (anche di tipo turistico ed alberghiero) che garantissero stabili livelli occupazionali;
- la stessa normativa regionale dianzi citata, per evitare surrettizi aggiramenti delle previsioni di piano, imponeva che le opere realizzate in seguito all\'adozione della procedura convenzionale (eccezionale e derogatoria) restassero vincolate all\'uso produttivo:
per dieci anni secondo il testo originario e per cinque anni secondo il testo riformato nel 1998. Il Dpgr di approvazione prevedeva, pertanto, quanto agli immobili che si sarebbero realizzati, il vincolo della destinazione di uso per un periodo di almeno cinque anni, a partire dall\'inizio dell\'attività alberghiera, e l\'inalienabilità delle singole unità turistico-alberghiere;
- in attuazione dell\'accordo di programma vennero stipulate:
- in data 9.2.2001, una convenzione tra il Comune di Brindisi e la società costruttrice, che prevedeva il divieto di modifica della destinazione di uso degli immobili per dieci anni dall\'inizio dell\'attività e la possibilità di alienare il complesso turistico soltanto nella sua unitarietà;
- in data 27.8.2002, una convenzione modificativa che limitava a soli cinque anni il divieto di alienazione delle singole unità turistico- alberghiere ed individuava il dies a quo di tale termine non più nell\'inizio dell\'attività produttiva, correlandolo invece al momento della stipula della stessa convenzione;
~ entrambe le dette convenzioni si configurano come atti esecutivi dell\'accordo di programma approvato con decreto del 24.7.2000 ed esse, in quanto tali, non avrebbero potuto derogare al contenuto di quell\'atto sovraordinato se non attraverso un nuovo incontro coerente delle volontà manifestate da tutti i soggetti che già avevano partecipato alla originario procedimento di gestione amministrativa consensuale: da soggetti, cioè, che avrebbero potuto modificare legittimamente l\'accordo già concluso in quanto fossero stati formalmente investiti dagli organi istituzionalmente competenti dei poteri spettanti alla sfera delle amministrazioni rappresentate in relazione all\'oggetto del procedimento. Alla convenzione del 27.8.2002, invece, non parteciparono (nè posero in essere ratifiche successive) la Regione ed il Consiglio comunale il sindaco non può impegnare le decisioni del Consiglio se non in virtù di delega espressa e, con iter procedimentale non consentito, vennero introdotte rilevanti deroghe all\'accordo di programma, in quanto:
- il vincolo quinquennale di permanenza della destinazione turistico- alberghiera venne fatto decorrere da un tempo più remoto (quello appunto della stipula della convenzione) rispetto a quello dell\'inizio dell\'attività produttiva dei servizi termine originario la cui decorrenza, ad oggi, non sarebbe ancora iniziata, risultando non completata una struttura alberghiera da insediarsi nel comparto A) ne\' rifinite le strutture ricettive previste nel comparto B);
- venne eliminato il divieto di alienazione frazionata delle unità immobiliari, parcellizzando così l\'area in un complesso di "ville al mare", aventi natura residenziale, non consentita dal piano regolatore generale ne\' da quelle previsioni pianificatorie derogative la cui legittimità (a ragione della stessa ratio legislativa giustificatrice) si fondava sulla unitaria destinazione funzionale delle opere per le possibilità di incremento occupazionale connesse alla gestione complessiva di un insediamento turistico-alberghiero;
- il G.I.P. ed il Tribunale del riesame hanno ritenuto perciò illegittima la convenzione del 27.8.2002 e, per derivationem, tutti gli atti successivi ed i titoli edilizi abilitativi che in quella convenzione hanno trovato il loro presupposto.
2. Gli elementi del reato di lottizzazione abusiva e la loro individuazione nei fatti in esame.
Ai fini della configurazione del "fumus" della fattispecie contravvenzionale ipotizzata, si rendono opportune alcune puntualizzazioni di carattere generale in ordine al reato di lottizzazione abusiva.
2.1 A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1:
"si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l\'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema, il reato di lottizzazione abusiva - che, come è noto, può estrinsecarsi sia nel compimento di atti giuridici sia nella esplicazione di attività materiali, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano - può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. 3^: 13.6.2008, n. 24096, Desinane ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri; 29.1.2001, Matarrese ed altri; 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell\'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell\'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi tra i quali va annoverato quello in esame in cui si agisca sul territorio con un\'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all\'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
2.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato vedi Sez. 3^: 4.5.2004, n. 20661, Repino; 21.3.2005, n. 10889, Garbari; 24.2.2006, n. 6990, Ambrosioni; 15.2.2007, n. 6396, Cieri; 3.4.2007, n. 13687, Signori 13.6.2008, n. 24096, Desimine; 17.11.2008, n. 42741, Silvioli i principi secondo i quali:
- Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d\'uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la loro originaria destinazione d\'uso alberghiera per assumere quella residenziale.
- Irrilevante è la titolarità della proprietà della struttura immobiliare, che indifferentemente può appartenere ad un solo soggetto proprietario oppure ad una pluralità di soggetti. Ciò che rileva, invece, è la configurazione della struttura medesima (anche se appartenente a più proprietari) come albergo ed una configurazione siffatta deve essere caratterizzata dalla "concessione in locazione delle unità immobiliari ad una generalità indistinta ed indifferenziata di soggetti e per periodi di tempo predeterminati".
Se manca questa destinazione dei locali ad un pubblico generalizzato, ma si destinano parte dei locali costruiti esclusivamente all\'utilizzazione dei soggetti proprietari, non si ha più utilizzazione alberghiera, bensì abitativa.
- Si ha lottizzazione abusiva allorquando il frazionamento anzidetto si ponga in contrasto con specifiche previsioni dello strumento urbanistico generale, come ad esempio nel caso in cui detto strumento, nella zona in cui è stato costruito l\'albergo, non preveda utilizzabilità diversa da quella turistico-alberghiera. - Il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d\'uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell\'ipotesi in cui lo strumento urbanistico consenta l\'utilizzo della zona ai fini residenziali: sia quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni urbanistico-edilizio derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; sia allorquando la destinazione d\'uso residenziale comporti la necessità di incrementare gli standards richiesti per l\'edificazione alberghiera e tali standards aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.
2.3 Nè possono ravvisarsi seri profili di compromissione del principio di tassatività delle previsioni penali, in relazione alla formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, poiché l\'alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi comunque intimamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati.
La norma incriminatrice in esame, facendo testuale riferimento al "frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti" ha inteso (nell\'ottica della necessaria idoneità degli atti a mettere in pericolo la pianificazione territoriale e della individuazione della loro direzione inequivoca ed oggettiva a conseguire lo scopo illecito) anticipare la tutela penale dell\'interesse protetto da una fattispecie criminosa che, per la sua natura contravvenzionale, non prevede la rilevanza penale del tentativo.
La punibilità, dunque, risulta costruita alla stregua del modello legale previsto dall\'ordinamento in via generale nell\'art. 56 c.p., comma 1, sia pure soltanto per i delitti, e sarebbe incongruente affermare che la legge penale punisca quello che è sostanzialmente un tentativo e non intenda sanzionare, invece, una vendita di edifici già realizzati maggiormente destinata ad incidere significativamente sul territorio.
Tale interpretazione non può essere considerata come elusiva del divieto di analogia in materia penale ne\' quale (non consentita) estensione della norma penale oltre i casi in essa espressamente previsti, trattandosi invece di un\'interpretazione logica del tutto coerente con lo scopo di tutela della fattispecie incriminatrice, che risulterebbe - al contrario - irrazionalmente limitata da un\'interpretazione basata sul mero dato letterale. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, del resto - già con la sentenza 28.11.1981, ric. Giulini - ebbero ad affermare che, per la configurabilità del reato all\'epoca previsto dalla L. n. 10 del 1977, art. 17, lett. b), ultima ipotesi, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprendeva non soltanto i casi di frazionamento di area bensì qualsiasi forma di frazionamento urbano non autorizzato, realizzato attraverso l\'utilizzazione edilizia del territorio, ciò perché si determinava in ogni caso il pregiudizio delle autonome scelte programmatiche sull\'uso del territorio, riservate dalla legge alla competenza del Comune, nonché il condizionamento della pubblica Amministrazione ad eseguire le correlate opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2.4 Nella vicenda che ci occupa deve ritenersi correttamente configurato dal Tribunale per il riesame il sostanziale conferimento di un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, con "significativa trasformazione" della organizzazione complessiva di detto territorio messa a punto dagli strumenti urbanistici anche attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d\'uso. La Corte Costituzionale ha rilevato infatti, al riguardo, che "le destinazioni d\'uso degli immobili sono in diretto rapporto con l\'assetto del territorio dei Comuni e costituiscono attuazione delle funzioni e degli usi delle zone in cui viene articolato il territorio medesimo, secondo le previsioni della pianificazione comunale" così Corte Cost., 11.2.1991, n. 73.
In particolare:
a) La variante al vigente piano regolatore generale (ove all\'area veniva originariamente impressa la destinazione a "zona agricola e viabilità di rispetto") è stata introdotta attraverso l\'istituto dell\'accordo di programma - conformemente alla normativa regionale modellata sullo schema previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, incluse le attività turistiche ed alberghiere) - ma tale strumento derogativo e semplificativo, come rilevato pure dal Consiglio di Stato (Sez. 4^, 30.9.2005, n. 5205), "impone l\'accertamento della effettiva e duratura destinazione a tal fine della struttura, poiché solo in questo modo trova giustificazione (per gli effetti che il progetto comporta in termini di sviluppo sociale ed occupazione, oltre che urbanistici) la sostanziale sottrazione all\'ente locale dell\'iniziativa in materia di governo del territorio", sicché il massimo organo della giustizia amministrativa, nella pronuncia citata, ha ritenuto illegittima, proprio in considerazione della sicura frustrazione di tale obiettivo, l\'approvazione di una variante speciale, attraverso l\'uso del procedimento semplificato, "nel caso in cui si preveda", sin dal momento genetico dell\'iniziativa, "la commercializzazione delle unità abitative comprese nel complesso" produttivo alberghiero.
b) Non si è avuta successiva variazione d\'uso di una struttura ricettiva esistente e già operativa come impresa alberghiera, bensì la realizzazione, in zona destinata a struttura alberghiera produttiva e che non consente edificazione residenziale, di villette a schiera surrettiziamente rappresentate in progetto quali parti di un complesso turistico-alberghiero, benché autonome nella struttura edilizia, ma fin dall\'origine finalizzate ad una alienazione frazionata quali unità abitative di tipo familiare: irrilevante deve ritenersi, quindi, ogni discettazione circa il regime del mutamento meramente "funzionale" di destinazione di uso di immobili (attuato cioè senza la realizzazione di opere edilizie ad esso finalizzate) con riferimento alle previsioni specifiche del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 2, e art. 32, comma 1, lett. a).
Anche lo studio n. 518-2007/C sul "vincolo alberghiero nella commercializzazione degli immobili", approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 25.10.2007, evidenzia con affermazione perentoria e scevra da perplessità (al paragrafo 8) che "allorquando in zona destinata a struttura alberghiera si realizza un complesso che non si concretizza immediatamente in utilizzazione alberghiera, ma che fin dal suo nascere viene suddiviso in unità abitative di tipo familiare, si profila un\'utilizzazione del territorio così in contrasto con la normativa di piano che la concerne, da far ritenere la fattispecie di tipo lottizzatorio". 3. I possibili soggetti attivi nel reato di lottizzazione abusiva. Il reato di lottizzazione abusiva - secondo concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell\'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un\'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell\'acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.
La condotta dell\'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani e, per la cooperazione dell\'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un\'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all\'art. 2 Cost. vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell\'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica. L\'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell\'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un\'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l\'acquirente sia consapevole dell\'abusività dell\'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni vedi Cass., Sez. 3^: 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano.
Neppure l\'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l\'utilizzazione delle modalità dell\'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale vedi Cass., Sez. 3^, 8.11.2000, Petracchi.
I principi dianzi enunciati non contrastano, nella loro sostanza, con i postulati della recente sentenza n. 42741/08 di questa 3^ Sezione (ric. Silvioli ed altri, depositata il 17.11.2008), le cui statuizioni restitutorie si connettono ad una situazione di fatto in cui il tribunale del riesame aveva espressamente affermato (sia pure con valutazioni ovviamente limitate alla propria cognizione incidentale) che gli acquirenti degli immobili compendio della lottizzazione abusiva valutata in quella sede erano "soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato" e che ciò spiegava il mancato esercizio dell\'azione penale nei loro confronti. Quella sentenza, dunque, si è conformata alle peculiarità del caso ma non ha inteso affatto affermare una assiomatica e generalizzata posizione di buona fede dei terzi acquirenti degli immobili in ogni vicenda di lottizzazione abusiva.
4. L\'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - avevano affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l\'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata superata da plurime successive sentenze di questa 3^ Sezione con argomentazioni alle quali (per economia di esposizione) si rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni Unite - con la sentenza 28.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa per colpa vedi Cass., Sez. 3^: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri;
11.5.2005, Stiffi ed altri; 10.1.2008, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 26.6.2008, Belloi ed altri.
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall\'art. 42 c.p., comma 4, dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l\'art. 5 cod. pen. secondo l\'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Il venditore, come si è detto, non può predisporre l\'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell\'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell\'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all\'attività illecita del venditore" così testualmente Cass., Sez. 3^, 26.6.2008, Belloi ed altri.
Nel caso oggetto del presente procedimento il Tribunale del riesame non ha ravvisato (allo stato) la buona fede degli acquirenti. 5. Il periculum in mora.
5.1 La vicenda che ci occupa inerisce ad un subdolo fenomeno speculativo che si sta sempre più diffondendo nel nostro Paese nel settore urbanistico-edilizio: grandi complessi immobiliari vengono realizzati, infatti, attraverso lo sfruttamento surrettizio di derogatori regimi urbanistici di favore riservati al settore turistico-alberghiero (nonché beneficiando spesso anche di incentivazioni economiche ed agevolazioni fiscali) e poi di fatto "convertiti" in una pluralità di unità immobiliari autonome vendute come prime o seconde case ad acquirenti privati, sovente in zone ove la pianificazione comunale non consente insediamenti residenziali. Il fenomeno ha anzitutto un forte impatto sul territorio, sotto il profilo dell\'assetto urbanistico di esso, in quanto pregiudica le autonome scelte della programmazione edificatoria e condiziona la pubblica Amministrazione nell\'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma è altresì idoneo a produrre conseguenze negative in termini socio-occupazionali (in primo luogo per la mancata assunzione del personale destinato ad operare nella struttura alberghiera) ed ulteriori pregiudizi all\'economia turistica dei Comuni interessati.
Alla stregua degli anzidetti beni tutelati e suscettibili di compromissione deve essere valutata - conseguentemente - la situazione di pericolo che l\'adozione del sequestro preventivo è finalizzata ad impedire.
5.2 In questo procedimento il Tribunale del riesame - a fronte di una misura di cautela reale adottata dal G.I.P. in relazione ad entrambe le ipotesi di cui al primo ed all\'art. 321 c.p.p., comma 2 rispettivamente: a) pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, nonché di agevolazione della commissione di altri reati; b) possibilità di confisca delle unità immobiliari ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, e divieto di restituzione delle cose sequestrate destinate alla confisca, posto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7 - ha considerato superflua ogni valutazione delle esigenze preventive di cui all\'art. 321 c.p.p., comma 1 e si è limitato ad aderire al consolidato orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale "la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite sugli stessi deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno fare valere i propri diritti in sede civile" (vedi Cass., Sez. 3^:
4.10.2004, n. 38728; 21.3.2005, n. 10916).
Tale orientamento collide, però, con i principi enunciati nella sentenza pronunziata il 20.1.2009 dalla Corte europea dei diritti dell\'uomo ricorso n. 75909/01 proposto contro l\'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri, ove - a fronte di una sentenza nazionale che aveva disposto la confisca pur ritenendo insussistente l\'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva - è stato affermato par. 116 che una corretta interpretazione dell\'art. 7 della CEDU "esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento responsabilità nella condotta dell\'autore materiale del reato".
Al riguardo è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 347 e 348 del 22.10.2007:
a) ha affrontato la questione relativa alla posizione ed al ruolo delle norme della CEDU ed alla loro incidenza sull\'ordinamento giuridico italiano, rilevando che dette norme, diversamente da quelle comunitarie, non creano un ordinamento giuridico sopranazionale e sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell\'ordinamento interno. Il nuovo testo dell\'art. 117 Cost., comma 1, introdotto dalla legge costituzionale 18-10-2001, n. 3, ha reso inconfutabile la maggiore forza di resistenza delle norme CEDU (nell\'interpretazione ad esse data dalla Corte europea per i diritti dell\'uomo) rispetto alle leggi ordinarie successive, trattandosi di norma costituzionale che sviluppa la sua concreta operatività solo se posta in stretto collegamento con altre norme (cd. "fonti interposte", di rango subordinato alla Costituzione ma intermedio tra questa e la legge ordinaria), destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere;
b) ha attratto le stesse norme CEDU come interpretate dalla Corte europea (quali norme - diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie - che, rimanendo pur sempre ad un livello sub- costituzionale, integrano però il parametro costituzionale), in ipotesi di asserita incompatibilità con una norma interna, nella sfera di competenza della Corte Costituzionale, alla quale viene demandata la verifica congiunta della compatibilita della norma interposta con la Costituzione e della legittimità della norma legislativa ordinaria rispetto alla stessa norma interposta;
c) ha escluso che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali, evidenziando che "tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall\'art. 111 Cost., comma 1, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione".
Per quanto attiene al presente procedimento, comunque, la prospettata questione di incostituzionalità della previsione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, si palesa del tutto irrilevante, poiché non sussiste alcuna pronuncia di estraneità al reato dei ricorrenti, dei quali non è stata altresì ravvisata la buona fede. Deve considerarsi inoltre, in proposito, che le argomentazioni svolte nella sentenza 20.1.2009 dalla Corte europea dei diritti dell\'uomo non portano a concludere che, per disporre la confisca prevista dalla norma denunciata, il soggetto al quale la res appartiene debba essere necessariamente "condannato", in quanto ben può essere accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l\'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena in tal senso si veda già Cass., Sez. 3^, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri. Si veda pure la sentenza 15.10.2008, n. 38834, ric. De Maio delle Sezioni Unite di questa Corte, ove è stata evidenziata l\'evoluzione legislativa rivolta a riconoscere al giudice, pure in caso di estinzione del reato, poteri di accertamento al fine dell\'applicazione della confisca.
La stessa già menzionata Legge Comunitaria 25 febbraio 2008, n. 34 (nella parte recante la delega a dare attuazione alla decisione - quadro del Consiglio dell\'Unione Europea 2005/212/GAI del 24.2.2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi del reato) prevede la possibilità di confisca obbligatoria "nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato" art. 31, lett. b), n. 2. Nessuna efficacia immediatamente abrogativa può essere ad evidenza riconosciuta, inoltre, alla mera disposizione di delega art. 31, lett. g) secondo la quale la emananda disciplina dovrà prevedere che "in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto".
5.3 Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema, oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell\'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti vedi Cass.:
n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992. Alla stregua di detto principio il Tribunale - tenuto conto dei limiti della cognizione ad esso demandata nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro vedi Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi - non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti. Nella specie comunque, come già si è evidenziato, la pretesa buona fede dei ricorrenti non è stata affermata ed anzi - secondo le asserzioni del Tribunale di Brindisi (pagg. 48 e 49 dell\'ordinanza impugnata) - "non sembra" che essi "si trovino in una condizione di ignoranza incolpevole circa la corretta destinazione urbanistica dei lotti da loro acquistati".
A fronte di tale constatazione, però, in una situazione in cui i ricorrenti medesimi non risultano allo stato indagati - pur non potendo essi, ovviamente, per tale sola circostanza, essere considerati "terzi" rispetto al configurato reato di lottizzazione abusiva, in quanto ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la anzidetta qualità che oggi non rivestono - si imponeva (prospettandosi come meramente eventuale la possibilità di confisca, sì da non potersi ritenere operante il divieto di restituzione delle cose sequestrate, posto dall\'art. 324 c.p.p., comma 7) la necessità, vertendosi in ipotesi criminosa già perfezionatasi, di verificare la sussistenza del pericolo derivante da libero uso delle unità immobiliari pertinenti all\'illecito penale.
In particolare - tenuto anche conto dei criteri direttivi generali enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 29.1.2003, n. 2, Innocenti - andava approfondito il tema della concretezza ed attualità della compromissione dei beni giuridici protetti, sì da stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale degli immobili possa implicare una effettiva ulteriore lesione degli interessi tutelati: valutazione che - come esposto dianzi - non può ritenersi limitata al solo eventuale aggravamento del cd. carico urbanistico (pure sotto il profilo dell\'urbanizzazione secondaria) ma va altresì effettuata in relazione alle concrete incidenze compromissorie della complessiva organizzazione del territorio comunale (che si attua, in sede di pianificazione, con il coordinamento delle varie destinazioni d\'uso, in tutte le loro possibili relazioni, e con l\'assegnazione ad ogni singola destinazione d\'uso di determinate qualità e quantità di servizi), nonché alle ripercussioni sul piano socio-economico ed occupazionale.
Un accertamento siffatto è stato considerato erroneamente superfluo dal Tribunale del riesame.
6. La custodia e la facoltà di uso dei manufatti sequestrati. In relazione al ricorso proposto dal P.M., infine, osserva il Collegio che il tribunale del riesame - nel legittimo esercizio dei poteri cognitivi e deliberativi conferitigli dagli artt. 309 e 322 c.p.p. - ha sicuramente il potere di valutare nel merito e modificare anche la parte del provvedimento di sequestro che concerne la nomina del custode: nomina che compete alla stessa autorità competente ad applicare la misura di cautela reale (ex art. 259 c.p.p., applicabile analogicamente al sequestro preventivo), senza che vengano in rilievo le norme attributive della competenza in sede di esecuzione, ex artt. 655 c.p.p. e ss..
Quanto alla possibilità di utilizzazione residenziale dei manufatti, invece, è la stessa ordinanza impugnata (fol. 60) a riscontrare l\'esistenza di "perplessità" in caso di sequestro disposto ai sensi dell\'art. 321 c.p.p., comma 1 (pur ritenendo erroneamente che il sequestro in questione sia stato disposto dal G.I.P. solo ai sensi del secondo comma della disposizione medesima): la concessione di siffatta facoltà, infatti, ben potrebbe porsi in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole vedi le argomentazioni generali svolte, al riguardo da Cass., Sez. 6^: cam. cons. 30.7.1992, n. 2994 e cam. cons. 26.4.1994, n. 1825.
7. L\'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Brindisi, per un nuovo esame della vicenda, alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati, in relazione alla sussistenza del "periculum in mora" richiesto dall\'art. 321 c.p.p., comma 1, e, qualora vengano in concreto ravvisate esigenze preventive, alla compatibilità con tali esigenze della concessione della facoltà di uso delle unità immobiliari sequestrate.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l\'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009