Rifiuti speciali. Decreto 11 aprile 2011, n. 82. Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)
di Rosa Bertuzzi
DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 ( G.U. n. 131 del 8 giugno 2011 )
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare attraverso DECRETO 11 aprile 2011, n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2011, con entrata il vigore dal 9 giugno 2011, disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.
Il decreto in commento si basa sull’art. 228 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale sancisce la disciplina, i tempi e le modalità d’attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso, per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione. Attraverso tale articolo è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso.
In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e’ indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,per far fronte agli oneri.
Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedentecostituisce adempimento obbligatorio con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti degli obblighi assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
L’art. 1 del Decreto 11 aprile 2011, n. 82 definisce i principi generali e le esclusioni da tale disciplina. Il Decreto ha come obbiettivo primario la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: i pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma, i pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. In particolare i pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore) o il disposto dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209) si applica quanto sancito dall’articolo 7.
L’art. 2 determina le singole definizioni, quelle più rilevanti sono:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonchè l’attività di controllo sulle predette operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene;
h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l’attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici sono classificati secondo la tabella di cui all’allegato
E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell’autorità competente contestualmente all’approvazione annuale del contributo di cui all’articolo 5.
All’art. 3 vengono individuati gli obblighi del produttore e dell’importatore degli pneumatici. Sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente, calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale. Entro il 31 maggio di ogni anno il produttore o importatore deve di dichiarare all’autorità competente la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. Altro adempimento con scadenza entro il 31 maggio di ogni anno è le comunicazione delle quantità, tipologie e le destinazioni di recupero o maltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell’anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.
Il produttore o l’importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all’autorità competente, entro il 30 novembre dell’anno precedente.
I produttori e gli importatori, devono provvedere alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall’origine, alla raccolta, all’impiego.
I produttori e importatori di pneumatici adempiono possono adempiere agli obblighi sopra esposti anche attraverso la costituzione di strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto. Tale forma associativa è prevista all’art. 4 del Decreto in commento.
L’art. 5 definisce il Contributo ambientale per la gestione degli PFU. Tale contributo è fissato al comma 2 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I produttori e gli importatori degli pneumatici o forme associate comunicano all’autorità competente, entro
il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per l’anno solare successivo. L’autorità competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l’ammontare del contributo e lo approva. Nelle fasi di commercializzazione del pneumatico nel
mercato del ricambio, il contributo e’ indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo varia a seconda delle diverse tipologie degli pneumatici.
Le sanzioni sono previste dall’art. 6 il quale sancisce che i produttori ed agli importatori degli pneumatici o le forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, non raggiungono le quantità minime è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o le forme associate che omettono di adempiere agli obblighi di comunicazione e’ applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate. Se l’adempimento degli obblighi di comunicazione è tardivo sarà e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non
provvedono al trasferimento del contributo e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
Se manca la determinazione del contributo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, dall’autorità competente.
L’art. 7 prende in considerazione i PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita e determina la costituzione presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita’ emergenti.
Il Comitato,inoltre, individua,sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, determina l’entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all’autorità competente la quale, entro trenta giorni, approva l’ammontare del contributo.
Il contributo e’ riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri per dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare successivo. Il Comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso.
I PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
In conclusione l’art. 8 istituisce un tavolo permanente di consultazione presso l’autorità competente per la gestione degli PFU. Tale tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalità di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonchè dell’applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Inoltre il tavolo ha il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
Nell’Allegato A del decreto è inserito il Modello di dichiarazione annuale di pneumatici immessi sul mercato da parte dei Produttori e Importatori. Nell’ Allegato B è presente il Modulo di dichiarazione annuale di PFU gestiti nell’anno solare precedente. Allegato C è composto dal Modulo di dichiarazione per le scelta della gestione indiretta.