TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 2019 del 3 settembre 2008
Urbanistica. Violazioni amministrative
Competenza del giudice ordinario in materia di controversie sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni edilizie
Urbanistica. Violazioni amministrative
Competenza del giudice ordinario in materia di controversie sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni edilizie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2006, proposto da:
Bisceglie Nicola Vito, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo' De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per utilizzazione di immobile in assenza di certificazione di agibilità, del 09/05/2006, notificati in data 19/05/2006, tutti dell’importo di E. 464,00 ciascuno, recanti i numeri di protocollo129438, 129467, 129472, 129475, 129482, 129484 coobbligato De Candia Marco, 129484 coobbligato Crocchiani Pietro, 129495, 129501, 129509, 129520, 129523, 129529, 129536, 129538, 129543
nonché di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale a quelli impugnati, con particolare riferimento a verbali di contravvenzione e pareri del coordinamento tecnico interno,
nonché per
il risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dai provvedimenti impugnati
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14/07/2006 e depositato il 14/08/2006 il ricorrente Bisceglie Nicola, premettendo di essere proprietario per 2/3 di un immobile sito in Bari alla via Oberdani, con accesso dai civici nn. 17 a, b e c; impugnava le ordinanze ingiunzione in epigrafe indicate, a mezzo delle quali è stato contestata al ricorrente la utilizzazione di un fabbricato di proprietà privo del certificato di agibilità.
Riferiva il ricorrente che detto immobile, di costruzione certamente anteriore all’anno 1951 ed un tempo probabilmente utilizzato quale casa colonica e stalla per cavalli, gli era pervenuto nel 1981 per atto di donazione. A far tempo dal 1992, a causa del fatto che gli inquilini vi detenevano animali, senza essere stati autorizzati, il ricorrente cominciava ad essere destinatario di ordinanze di demolizione dei vani adibiti a box per i cavalli, ragione per cui promuoveva le azioni giudiziarie necessarie ad ottenere il rilascio dei locali. L’ordinanza di sfratto emessa dal Giudice Ordinario non poteva però essere eseguita, poiché nelle more del giudizio gli inquilini decedevano ed il fabbricato veniva occupato da ignoti. Nel 2006 il ricorrente veniva raggiunto da una nuova ordinanza di demolizione nonché dalle ingiunzioni di pagamento impugnate, elevate per aver consentito a terzi l’utilizzazione dell’immobile privo del certificato di agibilità.
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata in data 07/06/2008 la difesa del ricorrente ha rappresentato che il procedimento penale promosso nei confronti del sig. Bisceglie, per gli abusi edilizi contestatigli (abusiva realizzazione di box per cavalli), si è concluso con la di lui piena assoluzione, essendo risultato che la costruzione dell’immobile e dei relativi boxes è di epoca risalente; correlativamente anche il Comune di Bari ha annullato l’ordinanza di demolizione ed ha altresì archiviato il procedimento relativo ad ulteriori sanzioni edilizie inerenti ad altri boxes accessori all’immobile.
Alla Pubblica udienza del 18/06/2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Oggetto di impugnativa sono una serie di sanzioni amministrative con le quali è stato ingiunto al ricorrente il pagamento di una somma di danaro in relazione a violazioni di carattere edilizio.
In relazione a fattispecie analoghe si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15222 del 04/07/2006, le quali hanno affermato che “A seguito della sentenza di Corte Cost. 204/04, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 34 D.L.vo 80/98 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia – da intendersi (come chiarito anche da Corte Cost. 191 del 2006) nel senso che la giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela si agisce – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dall’art. 22 bis della L. 689/81, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica (e tra queste quelle irrogate per violazioni connesse alla gestione delle cave), in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce essere stato sottoposto a sanzione in casi o modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto”.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, appunto, che non avrebbe mai dovuto essere indicato come il destinatario delle sanzioni impugnate, emesse a cagione della utilizzazione, in assenza di agibilità, di un fabbricato che è poi risultato essere stato realizzato in epoca in cui non era previsto il rilascio del certificato di agibilità, e comunque a cagione di violazioni perpetrate da persone che occupavano abusivamente l’immobile, senza essere mai state autorizzate dal ricorrente.
La fattispecie portata all’esame del Collegio rientra, dunque, a pieno titolo, tra le ipotesi in cui, pur avendo gli atti amministrativi impugnati un collegamento con la materia edilizia, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario: non si deve invero perdere di vista il fatto che , a conti fatti, le sanzioni amministrative impugnate interferiscono direttamente su un diritto soggettivo perfetto del ricorrente, che è in definitiva il diritto a non vedersi depauperare il patrimonio in forza di provvedimenti amministrativi non sorretti da una effettiva causale.
Va del resto considerato che nella emissione della ingiunzione di pagamento non vi è esercizio di discrezionalità, costituendo essa un atto dovuto, conseguente all’accertamento dell’illecito amministrativo; al limite vi può essere esercizio di discrezionalità nella quantificazione della sanzione non determinata dalla legge in misura fissa: ma l’impugnazione di una ordinanza –ingiunzione si traduce sempre nella contestazione di non dover pagare, in tutto o in parte, una somma di danaro, e per tale ragione finisce sempre per incidere, come detto, su un diritto soggettivo perfetto.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione di Questo Giudice.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese del giudizio, dal momento che la pronuncia delle Sezioni Unite, di cui si è dato conto, è stata pronunciata solo in corso di causa, e precisamente lo stesso giorno in cui il Collegio ha concesso la sospensione dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine a tutte le domande formulate nel presente giudizio, e per l’effetto rimette le parti innanzi l’Autorità Giudiziaria ordinaria competente per territorio, previa riassunzione del giudizio nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2006, proposto da:
Bisceglie Nicola Vito, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' De Marco, con domicilio eletto presso Nicolo' De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per utilizzazione di immobile in assenza di certificazione di agibilità, del 09/05/2006, notificati in data 19/05/2006, tutti dell’importo di E. 464,00 ciascuno, recanti i numeri di protocollo129438, 129467, 129472, 129475, 129482, 129484 coobbligato De Candia Marco, 129484 coobbligato Crocchiani Pietro, 129495, 129501, 129509, 129520, 129523, 129529, 129536, 129538, 129543
nonché di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale a quelli impugnati, con particolare riferimento a verbali di contravvenzione e pareri del coordinamento tecnico interno,
nonché per
il risarcimento del danno ingiusto arrecato al ricorrente dai provvedimenti impugnati
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 14/07/2006 e depositato il 14/08/2006 il ricorrente Bisceglie Nicola, premettendo di essere proprietario per 2/3 di un immobile sito in Bari alla via Oberdani, con accesso dai civici nn. 17 a, b e c; impugnava le ordinanze ingiunzione in epigrafe indicate, a mezzo delle quali è stato contestata al ricorrente la utilizzazione di un fabbricato di proprietà privo del certificato di agibilità.
Riferiva il ricorrente che detto immobile, di costruzione certamente anteriore all’anno 1951 ed un tempo probabilmente utilizzato quale casa colonica e stalla per cavalli, gli era pervenuto nel 1981 per atto di donazione. A far tempo dal 1992, a causa del fatto che gli inquilini vi detenevano animali, senza essere stati autorizzati, il ricorrente cominciava ad essere destinatario di ordinanze di demolizione dei vani adibiti a box per i cavalli, ragione per cui promuoveva le azioni giudiziarie necessarie ad ottenere il rilascio dei locali. L’ordinanza di sfratto emessa dal Giudice Ordinario non poteva però essere eseguita, poiché nelle more del giudizio gli inquilini decedevano ed il fabbricato veniva occupato da ignoti. Nel 2006 il ricorrente veniva raggiunto da una nuova ordinanza di demolizione nonché dalle ingiunzioni di pagamento impugnate, elevate per aver consentito a terzi l’utilizzazione dell’immobile privo del certificato di agibilità.
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con memoria depositata in data 07/06/2008 la difesa del ricorrente ha rappresentato che il procedimento penale promosso nei confronti del sig. Bisceglie, per gli abusi edilizi contestatigli (abusiva realizzazione di box per cavalli), si è concluso con la di lui piena assoluzione, essendo risultato che la costruzione dell’immobile e dei relativi boxes è di epoca risalente; correlativamente anche il Comune di Bari ha annullato l’ordinanza di demolizione ed ha altresì archiviato il procedimento relativo ad ulteriori sanzioni edilizie inerenti ad altri boxes accessori all’immobile.
Alla Pubblica udienza del 18/06/2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Oggetto di impugnativa sono una serie di sanzioni amministrative con le quali è stato ingiunto al ricorrente il pagamento di una somma di danaro in relazione a violazioni di carattere edilizio.
In relazione a fattispecie analoghe si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15222 del 04/07/2006, le quali hanno affermato che “A seguito della sentenza di Corte Cost. 204/04, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 34 D.L.vo 80/98 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto “gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia – da intendersi (come chiarito anche da Corte Cost. 191 del 2006) nel senso che la giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela si agisce – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dall’art. 22 bis della L. 689/81, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica (e tra queste quelle irrogate per violazioni connesse alla gestione delle cave), in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce essere stato sottoposto a sanzione in casi o modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto”.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, appunto, che non avrebbe mai dovuto essere indicato come il destinatario delle sanzioni impugnate, emesse a cagione della utilizzazione, in assenza di agibilità, di un fabbricato che è poi risultato essere stato realizzato in epoca in cui non era previsto il rilascio del certificato di agibilità, e comunque a cagione di violazioni perpetrate da persone che occupavano abusivamente l’immobile, senza essere mai state autorizzate dal ricorrente.
La fattispecie portata all’esame del Collegio rientra, dunque, a pieno titolo, tra le ipotesi in cui, pur avendo gli atti amministrativi impugnati un collegamento con la materia edilizia, la relativa giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario: non si deve invero perdere di vista il fatto che , a conti fatti, le sanzioni amministrative impugnate interferiscono direttamente su un diritto soggettivo perfetto del ricorrente, che è in definitiva il diritto a non vedersi depauperare il patrimonio in forza di provvedimenti amministrativi non sorretti da una effettiva causale.
Va del resto considerato che nella emissione della ingiunzione di pagamento non vi è esercizio di discrezionalità, costituendo essa un atto dovuto, conseguente all’accertamento dell’illecito amministrativo; al limite vi può essere esercizio di discrezionalità nella quantificazione della sanzione non determinata dalla legge in misura fissa: ma l’impugnazione di una ordinanza –ingiunzione si traduce sempre nella contestazione di non dover pagare, in tutto o in parte, una somma di danaro, e per tale ragione finisce sempre per incidere, come detto, su un diritto soggettivo perfetto.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione di Questo Giudice.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese del giudizio, dal momento che la pronuncia delle Sezioni Unite, di cui si è dato conto, è stata pronunciata solo in corso di causa, e precisamente lo stesso giorno in cui il Collegio ha concesso la sospensione dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine a tutte le domande formulate nel presente giudizio, e per l’effetto rimette le parti innanzi l’Autorità Giudiziaria ordinaria competente per territorio, previa riassunzione del giudizio nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO